Appeal inadmissible for failure to pay advance costs

5A_97/2010Tribunale federale / II divisione civile9 apr 2010Dismissed

Sintesi

The Federal Supreme Court dealt with an appeal in marital protection proceedings from the Ticino Court of Appeal. After refusing legal aid, it ordered an advance on costs and granted an additional time limit. The appellant did not pay the advance, and the Court therefore held that it could not enter into the appeal. A later request to ‘suspend the judgment’ was treated as a request to reconsider the legal-aid order and was rejected for lack of justification. The appeal was declared inadmissible and costs of CHF 300 were imposed on the appellant.

Regest

Art. 48 cpv. 4, Art. 62 cpv. 3 and Art. 108 cpv. 1 lett. a LTF; inadmissibility of an appeal for failure to pay the advance on costs within the prescribed time limit. Where the advance is neither paid nor credited after expiry of the grace period, the Federal Supreme Court cannot enter into the matter. A request styled otherwise may be treated as a request for reconsideration of a prior legal-aid order, but such reconsideration requires substantiated grounds; absent such reasons, it is rejected. In simplified procedure, manifestly inadmissible appeals are decided by the president, and costs follow the losing party (consid. 1-3).

Testo completo

{T 0/2}
5A_97/2010

Sentenza del 9 aprile 2010
II Corte di diritto civile

Composizione
Giudice federale Hohl, Presidente,
Cancelliere Piatti.

Partecipanti al procedimento
A.________,
ricorrente,

contro

B.________,
opponente.

Oggetto
protezione dell'unione coniugale,

ricorso contro la sentenza emanata il 7 gennaio 2010 dalla I Camera civile del Tribunale d'appello del
Cantone Ticino.

Considerando:
che con sentenza del 7 gennaio 2010 la I Camera civile del Tribunale di appello del Cantone Ticino ha dichiarato irricevibile un appello presentato da A.________ contro una decisione emanata dal Pretore del distretto di Lugano nella procedura di misure di protezione dell'unione coniugale incoata contro B.________;
che A.________ è insorta al Tribunale federale contro tale sentenza con ricorso del 2 febbraio 2010;
che con decreto dell'8 febbraio 2010 la Presidente della II Corte di diritto civile ha respinto, per carenza di possibilità di esito favorevole del gravame, la domanda di assistenza giudiziaria della ricorrente;
che con decreto del 12 febbraio 2010 la ricorrente è stata invano invitata a versare un anticipo spese di fr. 1000.--;
che con decreto dell'8 marzo 2010 alla ricorrente è stato concesso un termine suppletorio di 10 giorni dalla ricezione del decreto per provvedere al versamento del predetto anticipo;
che non avendo la ricorrente ritirato l'atto giudiziario contenente l'appena menzionato decreto la sua notifica è reputata avvenuta il 17 marzo 2010 (art. 44 cpv. 2 LTF);
che le misure di protezione dell'unione coniugale sono considerate misure provvisionali ai sensi degli art. 46 cpv. 2 e 98 LTF (DTF 133 III 393 consid. 5.2, 585 consid. 3.3), motivo per cui l'assegnato termine non è sospeso dalle ferie giudiziarie pasquali;
che con scritto pervenuto al Tribunale federale il 10 marzo 2010 la ricorrente, riferendosi alla decisione sulla domanda di assistenza giudiziaria, ha domandato "la sospensione della sentenza";
che tale richiesta, intesa come una domanda di riconsiderazione del decreto dell'8 febbraio 2010, va respinta, la ricorrente non adducendo alcun motivo a sua giustificazione;
che il 7 aprile 2010 la cassa del Tribunale federale ha constatato che il richiesto anticipo spese non è stato pagato né accreditato sul suo conto postale e che non le è pervenuto alcun avviso di addebito di un conto bancario o postale;
che in queste circostanze il Tribunale federale non può entrare nel merito del ricorso (art. 48 cpv. 4 e 62 cpv. 3 LTF);
che giusta l'art. 108 cpv. 1 lett. a LTF il Presidente della Corte decide in procedura semplificata i ricorsi manifestamente inammissibili;
che le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF);

per questi motivi, la Presidente pronuncia:

1.
La domanda di riconsiderazione del decreto sull'assistenza giudiziaria è respinta.

2.
Il ricorso è inammissibile.

3.
Le spese giudiziarie di fr. 300.-- sono poste a carico della ricorrente.

4.
Comunicazione alle parti e alla I Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.

Losanna, 9 aprile 2010

In nome della II Corte di diritto civile
del Tribunale federale svizzero
La Presidente: Il Cancelliere:

Hohl Piatti

Parole chiave

legal aidadvance on costsinadmissibilitysimplified proceduremarital protectioncourt costsreconsideration