Unsubstantiated appeal declared inadmissible in divorce case

5A_848/2009Tribunale federale / II divisione civile12 gen 2010Inadmissible

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

The Federal Supreme Court held that the appellant's challenge to the cantonal order striking her divorce appeal from the docket was inadmissible. The pleading did not satisfy the federal motivation requirements, because it did not specifically address the refusal of legal aid or the failure to pay the required advance on costs. The Court also noted that the constitutional guarantee invoked does not dispense with costs where a case lacks prospects of success. Court costs of CHF 1,000 were charged to the appellant.

Massima Omnilex

Art. 42 cpv. 2 e 106 cpv. 2 LTF; motivazione del ricorso in materia di diritti fondamentali e diritto cantonale: il Tribunale federale entra nel merito soltanto se le censure sono esplicitamente sollevate e sufficientemente motivate. Una critica meramente appellatoria o apodittica contro il decreto di stralcio, che non si confronti con il rifiuto dell'assistenza giudiziaria né con l'omesso versamento dell'anticipo spese, è inammissibile. L'art. 29 cpv. 3 Cost. non garantisce la gratuità della procedura quando la causa è priva di probabilità di successo. Le spese seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF); il giudizio può essere reso secondo la procedura semplificata dell'art. 108 cpv. 1 lett. b LTF.

Testo completo

{T 0/2}
5A_848/2009

Sentenza del 12 gennaio 2010
II Corte di diritto civile

Composizione
Giudice federale Hohl, Presidente,
Cancelliere Piatti.

Parti
A.________,
ricorrente,

contro

B.________, patrocinato dall'avv. Marcello Baggi,
opponente.

Oggetto
divorzio,

ricorso contro il decreto emanato il 17 novembre 2009 dalla I Camera civile del Tribunale d'appello
del Cantone Ticino.
Considerando:
che il 30 giugno 2009 il Pretore del distretto di Bellinzona ha sciolto per divorzio il matrimonio contratto da B.________ e A.________ e ha disciplinato gli effetti accessori del divorzio;
che con appello 14 luglio 2009 A.________ ha impugnato il giudizio pretorile alla I Camera civile del Tribunale di appello del Cantone Ticino e ha chiesto di essere posta al beneficio dell'assistenza giudiziaria;
che la Corte di appello ha respinto quest'ultima domanda, per carenza di possibilità di esito favorevole dell'impugnativa, con decisione del 27 luglio 2009 e ha invitato il 6 ottobre 2009 l'insorgente a versare entro 15 giorni un anticipo spese di fr. 2'500.--, avvertendola che in caso di mancato pagamento l'appello sarebbe stato stralciato dai ruoli;
che con decreto 17 novembre 2009, constatata l'assenza di qualsiasi pagamento nel termine assegnato, la Corte cantonale ha stralciato dai ruoli l'appello;
che con "ricorso di diritto pubblico" del 15 dicembre 2009 A.________ ha chiesto al Tribunale federale di annullare il predetto decreto e di rinviare l'incarto all'autorità cantonale per nuova decisione;
che il 21 dicembre 2009 la Presidente della Corte adita ha respinto, per carenza di probabilità di esito favorevole del ricorso, la domanda di assistenza giudiziaria formulata dalla ricorrente;
che giusta l'art. 42 cpv. 2 LTF nella motivazione del ricorso occorre spiegare perché l'atto impugnato viola il diritto e che in virtù dell'art. 106 cpv. 2 LTF il Tribunale federale esamina la violazione di diritti fondamentali e di disposizioni di diritto cantonale e intercantonale soltanto se il ricorrente ha sollevato e motivato tale censura;
che in concreto il ricorso non rispetta i predetti requisiti di motivazione;
che infatti la ricorrente si limita ad apoditticamente sostenere che la decisione di stralcio sarebbe ingiusta e violerebbe l'art. 29 Cost. perché ella non potrebbe far valere i suoi diritti, ma non afferma di aver impugnato la decisione con cui il Tribunale cantonale aveva respinto la sua domanda di assistenza giudiziaria né di aver pagato l'anticipo spese richiestole;
che inoltre la norma costituzionale menzionata dalla ricorrente prevede espressamente la gratuità della procedura unicamente nel caso in cui la causa non sembra priva di probabilità di successo (art. 29 cpv. 3 Cost.);
che pertanto il ricorso si rivela inammissibile e può essere deciso dalla Presidente della Corte nella procedura semplificata (art. 108 cpv. 1 lett. b LTF);

che le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF);

per questi motivi, la Presidente pronuncia:

1.
Il ricorso è inammissibile.

2.
Le spese giudiziarie di fr. 1'000.-- sono poste a carico della ricorrente.

3.
Comunicazione alle parti e alla I Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.

Losanna, 12 gennaio 2010

In nome della II Corte di diritto civile
del Tribunale federale svizzero
La Presidente: Il Cancelliere:

Hohl Piatti

Parole chiave

inadmissibilitymotivation requirementslegal aidadvance on costsstrike-offdivorcecourt costsfundamental rights

Estratto da Omnilex

Questione giuridica chiave

Whether the appeal against the cantonal order striking the appeal from the roll was admissible

Decisione estratta

The appeal was inadmissible because the pleading did not meet the Federal Supreme Court's motivation requirements and did not show a violation of rights.

Motivazione estratta

The appellant merely asserted that the striking-off order was unjust and violated Art. 29 of the Constitution, without specifically contesting the refusal of legal aid or alleging payment of the requested advance on costs.

Questione giuridica chiave

Whether the appellant was entitled to relief from court costs

Decisione estratta

Court costs were charged to the appellant under the losing-party rule.

Motivazione estratta

Since the appeal was inadmissible and the appellant failed, costs followed the outcome.

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