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5A_834/2008 ΓÇó Bankruptcy appeal declared inadmissible for lack of motivation
5A_834/2008Tribunale federale / II divisione civile6 gen 2009Inadmissible
A. challenged the cantonal appellate decision that again declared her bankrupt, arguing that she had paid all debts after the judgment and therefore met the conditions to overturn the bankruptcy under Art. 174 SchKG. The Federal Supreme Court held that the appeal did not meet the statutory motivation requirements and relied only on an inadmissible new fact arising after the cantonal judgment. The appeal was dismissed as inadmissible in simplified procedure, and CHF 1,000 in court costs were charged to A.
Art. 42 cpv. 2, art. 106 cpv. 2 e art. 108 cpv. 1 lett. b LTF; art. 66 cpv. 1 LTF; ricorso in materia civile contro una decisione di fallimento: esigenza di motivazione e irrilevanza dei nova. Il ricorso deve confrontarsi con i motivi della decisione impugnata e indicare in modo comprensibile in che consista la violazione del diritto; censure fondate su diritti fondamentali o su diritto cantonale devono essere motivate in modo qualificato. In difetto di una critica conforme all'art. 42 cpv. 2 LTF, il ricorso è inammissibile. Non possono essere fatti valere, per ottenere la revoca del fallimento ai sensi dell'art. 174 cpv. 2 LEF, fatti sopravvenuti dopo la decisione cantonale; tali nova non possono fondare il gravame dinanzi al Tribunale federale. Le spese seguono la soccombenza.
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5A_834/2008
Sentenza del 6 gennaio 2009
II Corte di diritto civile
Composizione
Giudice federale Hohl, Presidente,
Cancelliere Piatti.
Parti
A.________,
ricorrente,
contro
B.________,
opponente.
Oggetto
fallimento,
ricorso contro la sentenza emanata il 10 novembre 2008 della Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
Considerando:
che in accoglimento dell'istanza presentata da B.________, il 29 settembre 2008 il Pretore della giurisdizione di Locarno-Città ha pronunciato il fallimento della A.________;
che la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino ha respinto un ricorso della A.________ e ha nuovamente pronunciato il fallimento a far tempo da mercoledì 12 novembre 2008;
che in virtù della sentenza cantonale l'insorgente non ha provato di aver estinto l'esecuzione contro di lei promossa da B.________ (art. 174 cpv. 2 n. 1 LEF), né di aver depositato presso l'autorità giudiziaria superiore l'importo dovuto a disposizione della creditrice (art. 174 cpv. 2 n. 2 LEF), né risulta il ritiro della domanda di fallimento da parte di quest'ultima (art. 174 cpv. 2 n. 3 LEF);
che con ricorso in materia civile del 10 dicembre 2008 la fallita afferma di aver provveduto dopo la sentenza d'appello "a saldare tutti i debiti presso l'UEF di Locarno" e di non avere "più nessun debito e nessuna fattura scoperta", e chiede al Tribunale federale di revocare il fallimento perché ritiene di aver adempiuto i presupposti di cui all'art. 174 cpv. 2 LEF;
che giusta l'art. 42 cpv. 2 LTF nella motivazione del ricorso occorre spiegare perché l'atto impugnato viola il diritto e che in virtù dell'art. 106 cpv. 2 LTF il Tribunale federale esamina la violazione di diritti fondamentali e di disposizioni di diritto cantonale e intercantonale soltanto se il ricorrente ha sollevato e motivato tale censura;
che in concreto il ricorso non soddisfa i predetti requisiti di motivazione;
che infatti il gravame non contiene alcuna critica rivolta contro la decisione impugnata, ma si fonda unicamente sull'inammissibile novum, siccome intervenuto dopo la pronuncia cantonale, del pagamento dei debiti;
che pertanto il ricorso si rivela inammissibile e può essere deciso dal Presidente della Corte nella procedura semplificata (art. 108 cpv. 1 lett. b LTF);
che le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF);
per questi motivi, il Presidente pronuncia:
1.
Il ricorso è inammissibile.
2.
Le spese giudiziarie di fr. 1000.-- sono poste a carico della ricorrente.
3.
Comunicazione alle parti e alla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
Losanna, 6 gennaio 2009
In nome della II Corte di diritto civile
del Tribunale federale svizzero
Il Presidente: Il Cancelliere:
Hohl Piatti