Appeal inadmissible for insufficient reasoning and new facts

5A_732/2011Tribunale federale / II divisione civile2 nov 2011Inadmissible

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

A.________ SA challenged the Ticino appellate bankruptcy judgment before the Federal Supreme Court and requested suspensive effect, arguing that it had since paid all creditors. The Court held that the appeal contained no admissible criticism of the cantonal reasoning and relied solely on a post-judgment new fact, which could not be considered. Applying the simplified procedure, the President declared the appeal inadmissible. The request for suspensive effect became moot, and court costs of CHF 1,000 were imposed on the appellant.

Massima Omnilex

Art. 42 cpv. 2, 99 cpv. 1, 106 cpv. 2 and 108 cpv. 1 lett. b LTF; admissibility of a civil appeal against a bankruptcy judgment. A federal appeal must, in its reasoning, explain in a legally cognizable manner why the challenged decision violates the law; mere reference to facts arising after the cantonal judgment does not satisfy this burden. New facts submitted only at the federal stage are inadmissible unless the statutory conditions for novae are met. Where the appeal is manifestly insufficiently reasoned and rests exclusively on inadmissible novae, it is not entered into in simplified procedure. Ancillary requests, such as suspensive effect, fall away as moot; costs follow the outcome under Art. 66 cpv. 1 LTF.

Testo completo

{T 0/2}
5A_732/2011

Sentenza del 2 novembre 2011
II Corte di diritto civile

Composizione
Giudice federale Hohl, Presidente,
Cancelliera Antonini.

Partecipanti al procedimento
A.________SA,
ricorrente,

contro

B.________SA,
opponente.

Oggetto
pronuncia del fallimento,

ricorso contro la sentenza emanata il 27 settembre 2011 dalla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.

Considerando:
che in accoglimento dell'istanza presentata da B.________SA il Pretore della Giurisdizione di Locarno-Campagna ha pronunciato il fallimento di A.________SA a far tempo dal 12 agosto 2011 alle ore 10.00;
che con sentenza 27 settembre 2011 la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino ha respinto un reclamo di A.________SA e ha nuovamente pronunciato il fallimento a far tempo dal 30 settembre 2011 alle ore 10.00;
che in virtù della sentenza cantonale la fallita ha unicamente dimostrato di aver estinto il debito nei confronti di B.________SA, ma non ha reso verosimile di essere solvibile come pure richiesto dall'art. 174 cpv. 2 LEF;
che A.________SA è insorta al Tribunale federale con un ricorso in materia civile del 17 ottobre 2011, con cui chiede anche il conferimento dell'effetto sospensivo al rimedio;
che la fallita afferma di aver provveduto dopo la sentenza d'appello a tacitare tutti i suoi creditori "versando l'importo relativo a tutte le esecuzioni pendenti", produce un attestato dell'Ufficio di esecuzione e fallimenti di Locarno del 12 ottobre 2011 e chiede al Tribunale federale di annullare il fallimento perché ritiene di aver adempiuto i presupposti di cui all'art. 174 cpv. 2 LEF;
che giusta l'art. 42 cpv. 2 LTF nella motivazione del ricorso occorre spiegare perché l'atto impugnato viola il diritto e che in virtù dell'art. 106 cpv. 2 LTF il Tribunale federale esamina la violazione di diritti fondamentali e di disposizioni di diritto cantonale e intercantonale soltanto se il ricorrente ha sollevato e motivato tale censura;
che in concreto il ricorso non soddisfa i predetti requisiti di motivazione;
che infatti il gravame non contiene alcuna critica rivolta contro la decisione impugnata, ma si fonda unicamente sull'inammissibile novum, siccome intervenuto dopo la pronuncia cantonale, del pagamento di ulteriori debiti (art. 99 cpv. 1 LTF; sentenza del Tribunale federale 5A_230/2011 del 12 maggio 2011 consid. 3.2.3);

che pertanto il ricorso si rivela inammissibile e può essere deciso dalla Presidente della Corte nella procedura semplificata (art. 108 cpv. 1 lett. b LTF);
che con l'evasione del gravame l'istanza tendente al conferimento dell'effetto sospensivo diviene priva d'oggetto;
che le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF);

per questi motivi, la Presidente pronuncia:

1.
Il ricorso è inammissibile.

2.
Le spese giudiziarie di fr. 1'000.-- sono poste a carico della ricorrente.

3.
Comunicazione alle parti e alla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, nonché all'Ufficio di esecuzione e fallimenti di Locarno, all'Ufficio del registro di commercio del Cantone Ticino e all'Ufficio del registro fondiario di Locarno.

Losanna, 2 novembre 2011

In nome della II Corte di diritto civile
del Tribunale federale svizzero

La Presidente: Hohl

La Cancelliera: Antonini

Parole chiave

bankruptcyinadmissibilityreasoning requirementsnew factssuspensive effectcourt costs

Estratto da Omnilex

Questione giuridica chiave

Admissibility of the civil appeal against the cantonal bankruptcy decision

Decisione estratta

The appeal was inadmissible because it did not meet the statutory reasoning requirements and relied only on inadmissible new facts arising after the cantonal decision.

Motivazione estratta

The appellant did not challenge the cantonal reasoning and based its submission solely on a post-judgment novum, namely later payments to other creditors. Such facts cannot be considered under Art. 99(1) LTF; thus the appeal lacked a proper legal argument under Arts. 42(2) and 106(2) LTF.

Questione giuridica chiave

Request for suspensive effect

Decisione estratta

The request became moot once the appeal was declared inadmissible.

Motivazione estratta

No separate decision was needed after dismissal of the remedy as inadmissible.

Questione giuridica chiave

Court costs

Decisione estratta

Judicial costs of CHF 1,000 were imposed on the appellant.

Motivazione estratta

Costs followed the unsuccessful party under Art. 66(1) LTF.

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