Late appeal against enforcement supervision decision

5A_703/2008Tribunale federale / II divisione civile24 nov 2008Inadmissible

Sintesi

The Federal Supreme Court held that A.________'s appeal against the Ticino supervisory authority's decision in debt enforcement was filed out of time. The cantonal decision had been served on 1 October 2008, so the 10-day deadline expired on 13 October 2008, even after accounting for the weekend. The appeal sent on 14 October 2008 was therefore manifestly inadmissible and was dealt with in simplified procedure. Court costs of CHF 500 were charged to the appellant.

Regest

Art. 100 cpv. 2 lett. a LTF; ricorso contro decisione dell'autorità cantonale di vigilanza in materia di esecuzione e fallimento; termine di 10 giorni dalla notificazione del testo integrale. Il termine decorre dalla notificazione della decisione impugnata e, computando i giorni secondo l'art. 45 cpv. 1 LTF, le scadenze che cadono nel fine settimana sono prese in considerazione nel computo del termine. Il ricorso inoltrato oltre il termine è manifestamente inammissibile e può essere deciso in procedura semplificata ai sensi dell'art. 108 cpv. 1 lett. a LTF. Le spese seguono la soccombenza ai sensi dell'art. 66 cpv. 1 LTF.

Testo completo

{T 0/2}
5A_703/2008 /biz

Sentenza del 24 novembre 2008
II Corte di diritto civile

Composizione
Giudice federale Raselli, Presidente,
Cancelliere Piatti.

Parti
A.________,
ricorrente,

contro

Ufficio esecuzione di Lugano, via Bossi 2a, 6901 Lugano,
opponente.

Oggetto
richiesta di fornire informazioni,

ricorso contro la decisione emanata il 29 settembre 2008 dalla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, quale autorità di vigilanza.

Considerando:
che con sentenza del 29 settembre 2008 la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, quale autorità di vigilanza, ha respinto un gravame con cui A.________ si lamentava delle informazioni - ritenute carenti - fornitele dall'Ufficio di esecuzione di Lugano;
che A.________ ha adito il Tribunale federale con ricorso del 14 ottobre 2008;
che in virtù dell'art. 100 cpv. 2 lett. a LTF il ricorso contro una decisione delle autorità cantonali di vigilanza in materia di esecuzione e fallimento dev'essere depositato presso il Tribunale federale entro 10 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione impugnata;
che in base alla dichiarazione di ricevuta dell'atto giudiziario, la sentenza cantonale risulta essere stata notificata alla ricorrente il 1° ottobre 2008, motivo per cui il ricorso datato 14 ottobre 2008 e consegnato alla posta il medesimo giorno si rivela tardivo;
che infatti, tenendo conto del fine settimana dell'11-12 ottobre 2008 (art. 45 cpv. 1 LTF), il termine ricorsuale è scaduto il 13 ottobre 2008;
che pertanto il ricorso, manifestamente inammissibile, può essere deciso dal Presidente della Corte nella procedura semplificata dell'art. 108 cpv. 1 lett. a LTF;
che le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF);

per questi motivi, il Presidente pronuncia:

1.
Il ricorso è inammissibile.

2.
Le spese giudiziarie di fr. 500.-- sono poste a carico della ricorrente.

3.
Comunicazione alle parti e alla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, quale autorità di vigilanza.

Losanna, 24 novembre 2008

In nome della II Corte di diritto civile
del Tribunale federale svizzero
Il Presidente: Il Cancelliere:

Raselli Piatti

Parole chiave

debt enforcementsupervisory complainttime limitinadmissibilitycourt costs