Appeal struck out after withdrawal; costs for suspensive-effect request

5A_694/2010Tribunale federale / II divisione civile23 nov 2010Withdrawn

Sintesi

The appellant withdrew her federal appeal against a cantonal refusal to grant suspensive effect in an enforcement auction dispute. The Federal Tribunal, acting through the presiding judge, struck the case from the docket. Because the appeal was withdrawn, the request for suspensive effect became moot. Court costs of CHF 500 were imposed on the appellant, and she was ordered to pay CHF 1,000 in party compensation to the respondent.

Regest

Art. 32 cpv. 1-2 LTF; withdrawal of the appeal and striking off the docket by the presiding judge as single judge; once the federal appeal is withdrawn, any request for suspensive effect becomes moot. Costs and party compensation are allocated against the withdrawing appellant under Art. 66 cpv. 1 and Art. 68 cpv. 1 LTF; compensation may be reduced where no submissions on the merits were requested.

Testo completo

{T 0/2}
5A_694/2010

Decreto del 23 novembre 2010
II Corte di diritto civile

Composizione
Giudice federale Hohl, Presidente,
Cancelliere Piatti.

Partecipanti al procedimento
A.________,
patrocinata dall'avv. Giuseppe Grimaldi,
ricorrente,

contro

B.________ SA in liquidazione,
patrocinata dall'avv. Ursula Elsener,
opponente,

Ufficio di esecuzione del distretto di Lugano, via Bossi 2a, 6900 Lugano.

Oggetto
effetto sospensivo,

ricorso contro l'ordinanza emanata il 4 ottobre 2010 dal Presidente della Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, quale autorità di vigilanza.
Considerando:
che con ricorso in materia civile del 4 ottobre 2010 A.________ è insorta al Tribunale federale, chiedendo il conferimento dell'effetto sospensivo al rimedio, contro l'ordinanza 4 ottobre 2010 con cui il Presidente della Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale di appello del Cantone Ticino ha respinto la domanda di conferimento dell'effetto sospensivo a un ricorso inoltrato contro un incanto previsto dall'Ufficio di esecuzione di Lugano in un'esecuzione avviata nei confronti dell'insorgente dalla B.________ SA in liquidazione;
che con osservazioni 19 ottobre 2010 quest'ultima si è opposta alla domanda di misure d'urgenza;
che il 3 novembre 2010 la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale di appello del Cantone Ticino ha trasmesso al Tribunale federale la sentenza 2 novembre 2010 statuente sul rimedio cantonale al quale il Presidente della predetta Camera aveva rifiutato di conferire l'effetto sospensivo;
che con decreto del 9 novembre 2010 la Presidente della II Corte di diritto civile ha indicato alle parti che il ricorso in materia civile pare essere diventato privo d'oggetto e le ha invitate a determinarsi sulla questione e sulla ripartizione delle spese processuali e delle ripetibili;
che con scritto 19 novembre 2010 la ricorrente ha dichiarato di ritirare il ricorso in materia civile;
che con osservazioni del medesimo giorno la B.________ SA in liquidazione ha proposto la reiezione del ricorso e la condanna della ricorrente a versarle fr. 30'000.-- a titolo di ripetibili;
che giusta l'art. 32 cpv. 1 LTF il Presidente della Corte dirige il procedimento quale giudice dell'istruzione fino alla pronuncia della sentenza e che in virtù dell'art. 32 cpv. 2 LTF il giudice dell'istruzione decide quale giudice unico lo stralcio dal ruolo delle cause ritirate;
che le spese giudiziarie e le ripetibili - ridotte poiché non è stata chiesta alcuna determinazione sul merito del ricorso - a cui l'opponente ha diritto per le proprie osservazioni sono poste a carico della ricorrente (art. 71 LTF in relazione con l'art. 5 cpv. 2 PC; art. 66 cpv. 1 e 68 cpv. 1 LTF);

che in seguito allo stralcio del ricorso la domanda di effetto sospensivo è divenuta caduca;

per questi motivi, la Presidente decreta:

1.
La causa è stralciata dai ruoli a seguito del ritiro del ricorso.

2.
Le spese giudiziarie di fr. 500.-- sono poste a carico della ricorrente, che rifonderà all'opponente fr. 1000.-- a titolo di ripetibili per la sede federale.

3.
Comunicazione ai patrocinatori delle parti, all'Ufficio di esecuzione del distretto di Lugano e al Presidente della Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, quale autorità di vigilanza.

Losanna, 23 novembre 2010

In nome della II Corte di diritto civile
del Tribunale federale svizzero
La Presidente: Il Cancelliere:

Hohl Piatti

Parole chiave

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