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5A_680/2013 ΓÇó Late appeal against provisional mechanic's lien rejected
5A_680/2013Tribunale federale / II divisione civile23 set 2013Inadmissible
The Federal Supreme Court held that the appeal against the cantonal confirmation of a provisional mechanic's lien was filed out of time. Because the matter concerned interim measures, the summer suspension of time limits did not apply. The judgment below had been notified on 5 August 2013, while the appeal was posted only on 16 September 2013. The President therefore declined to enter into the matter in simplified procedure and charged the appellant with court costs of CHF 500.
Art. 100 cpv. 1, art. 46 cpv. 2 et art. 108 cpv. 1 lett. a LTF; recours tardif contre une décision relative à des mesures provisionnelles. Le délai de recours de trente jours court dès la notification complète de la décision. Dans les litiges soumis à l’art. 98 LTF, la suspension des délais du 15 juillet au 15 août n’est pas applicable. Un recours remis à la poste après l’expiration du délai est manifestement irrecevable et le Président statue en procédure simplifiée sur la non-entrée en matière; les frais suivent la succombance (art. 66 al. 1 LTF).
{T 0/2}
5A_680/2013
Sentenza del 23 settembre 2013
II Corte di diritto civile
Composizione
Giudice federale von Werdt, Presidente,
Cancelliera Antonini.
Partecipanti al procedimento
A.________,
ricorrente,
contro
Comunione dei comproprietari del Condominio
B.________,
patrocinata dall'avv. Manuel Bergamelli,
opponente.
Oggetto
iscrizione provvisoria di un'ipoteca legale,
ricorso contro la sentenza emanata il 26 luglio 2013
dalla I Camera civile del Tribunale cantonale dei Grigioni.
che con decisione 7 dicembre 2012 il Presidente del Tribunale distrettuale Moesa ha ordinato l'annotazione di un'ipoteca legale provvisoria a favore della Comunione dei comproprietari del fondo xxx (Condominio B.________) sull'unità di proprietà per piani appartenente a A.________ per l'importo di fr. 38'276.50 più interessi (importo relativo a spese condominiali);
che con sentenza 26 luglio 2013 la I Camera civile del Tribunale cantonale dei Grigioni ha respinto un appello di A.________, nella misura in cui era ammissibile, e ha confermato la predetta decisione;
che con un ricorso datato 13 settembre 2013 A.________ ha impugnato la sentenza 26 luglio 2013 al Tribunale federale;
che il ricorso contro una decisione deve essere depositato presso il Tribunale federale entro trenta giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF);
che nei procedimenti che concernono, come in concreto, delle misure cautelari ai sensi dell'art. 98 LTF ( FABIENNE HOHL, Procédure civile, vol. II, 2
aed. 2010, pag. 543 n. 3068) non si applica la sospensione dei termini dal 15 luglio al 15 agosto incluso prevista dall'art. 46 cpv. 1 lett. b LTF (art. 46 cpv. 2 LTF);
che la sentenza impugnata è stata notificata al ricorrente il 5 agosto 2013;
che in queste circostanze il rimedio consegnato alla posta svizzera il 16 settembre 2013 (data del timbro postale; art. 48 cpv. 1 LTF) si appalesa tardivo e quindi inammissibile;
che giusta l'art. 108 cpv. 1 lett. a LTF il Presidente della Corte decide in procedura semplificata la non entrata nel merito su ricorsi manifestamente inammissibili;
che le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF);
Il ricorso è inammissibile.
Le spese giudiziarie di fr. 500.-- sono poste a carico del ricorrente.
Comunicazione alle parti e alla I Camera civile del Tribunale cantonale dei Grigioni.
Losanna, 23 settembre 2013
In nome della II Corte di diritto civile
del Tribunale federale svizzero
Il Presidente: von Werdt
La Cancelliera: Antonini