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5A_647/2012 ΓÇó Inadmissible appeal against bankruptcy declaration
5A_647/2012Tribunale federale / II divisione civile26 set 2012Inadmissible
The Federal Supreme Court held that the bankruptcy appeal by A.________ GmbH was inadmissible because the statement of grounds did not satisfy the requirements of Art. 42(2) and Art. 106(2) BGG. The appellant merely repeated that it had proven solvency through a debt assumption and repayment offer by a third company, without engaging with the cantonal reasons. The request for suspensive effect had already been rejected. Costs of CHF 500 were imposed on the appellant.
Art. 42 cpv. 2 e art. 106 cpv. 2 LTF; requisiti di motivazione del ricorso al Tribunale federale: il gravame deve confrontarsi in modo puntuale con i considerandi della decisione impugnata e indicare concisamente in che misura essa viola il diritto. Le censure concernenti diritti fondamentali e costituzionali devono essere sollevate e motivate espressamente; una motivazione meramente appellatoria o apodittica è insufficiente e conduce alla non entrata nel merito secondo la procedura semplificata dell'art. 108 cpv. 1 lett. a LTF. Le spese seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF).
{T 0/2}
5A_647/2012
Sentenza del 26 settembre 2012
II Corte di diritto civile
Composizione
Giudice federale Escher, Giudice presidente,
Cancelliere Piatti.
Partecipanti al procedimento
A.________ GmbH,
ricorrente,
contro
B.________ SA,
opponente,
Oggetto
dichiarazione di fallimento,
ricorso contro la sentenza emanata il 7 agosto 2012 dalla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
Considerando:
che nell'ambito dell'esecuzione promossa dalla B.________ SA il Pretore aggiunto del distretto di Bellinzona ha pronunciato, con decisione del 14 maggio 2012, il fallimento della A.________ GmbH a far tempo dal 15 maggio 2012 alle ore 09:00;
che il 7 agosto 2012 la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale di appello del Cantone Ticino ha respinto un reclamo dell'escussa e ne ha pronunciato il fallimento a far tempo dal 9 agosto 2012 alle ore 10:00;
che nel proprio giudizio la Corte cantonale ha dapprima ricordato le condizioni previste dall'art. 174 cpv. 2 LEF per l'annullamento di una dichiarazione di fallimento;
che essa ha poi rilevato le 30 esecuzioni pendenti per un importo complessivo di fr. 75'143.20, le 5 comminatorie di fallimento emesse nel dicembre 2011, nonché le ulteriori 8 comminatorie di fallimento e i 5 avvisi di pignoramento emanati nell'anno in corso;
che i giudici cantonali hanno quindi considerato non reso verosimile il presupposto della solvibilità richiesto dalla predetta norma di legge;
che con riferimento al menzionato presupposto essi hanno pure ritenuto irrilevante il prospettato pagamento - entro un anno - delle esecuzioni ancora insolute da parte di una società terza della quale, durante il termine di ricorso, non è neppure stato prodotto il bilancio;
che con ricorso del 7 settembre 2012 la A.________ GmbH postula, previo conferimento dell'effetto sospensivo al gravame, l'annullamento della sentenza del Tribunale di appello ticinese;
che la domanda di conferimento dell'effetto sospensivo è stata respinta con decreto dell'11 settembre 2012;
che non è stato ordinato uno scambio di scritti;
che in virtù dell'art. 42 cpv. 2 LTF nei motivi del ricorso occorre spiegare, confrontandosi con i considerandi della sentenza impugnata (DTF 134 II 244 consid. 2.1), in modo conciso perché l'atto impugnato viola il diritto e che giusta l'art. 106 cpv. 2 LTF il Tribunale federale esamina la violazione di diritti fondamentali e costituzionali (DTF 133 III 638 consid. 2 pag. 640) soltanto se il ricorrente ha sollevato e motivato tale censura;
che nella fattispecie la motivazione del ricorso non soddisfa in alcun modo i predetti requisiti, la ricorrente limitandosi a nuovamente affermare - in modo apodittico - di aver sufficientemente provato la propria solvibilità con l'assunzione di debito e la proposta di rimborso da parte della predetta società terza;
che in queste circostanze il ricorso, manifestamente non motivato in modo sufficiente, va deciso nella procedura semplificata (art. 108 cpv. 1 lett. a LTF);
che le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF);
per questi motivi, la Giudice presidente pronuncia:
1.
Il ricorso è inammissibile.
2.
Le spese giudiziarie di fr. 500.-- sono poste a carico della ricorrente.
3.
Comunicazione alle parti e alla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, nonché per informazione all'Ufficio del registro di commercio del Cantone Ticino, all'Ufficio esecuzione e fallimenti di Bellinzona e all'Ufficio del registro fondiario di Bellinzona.
Losanna, 26 settembre 2012
In nome della II Corte di diritto civile
del Tribunale federale svizzero
La Giudice presidente: Escher
Il Cancelliere: Piatti