Non-entry for lack of exhaustion of cantonal remedies in visitation dispute

5A_556/2010Tribunale federale / II divisione civile18 ago 2010Inadmissible

Sintesi

The father appealed to the Federal Supreme Court against a superprovisional Ticino order refusing him three weeks of vacation contact with his daughter. The Court held that, in personal-relations cases, only a civil appeal is possible and only against a final cantonal decision. Because the appellant had not first used the cantonal request for revocation/modification under Art. 379 para. 2 CPC/TI and the ensuing appeal under Art. 382 para. 1 CPC/TI, the appeal was manifestly inadmissible in simplified procedure. Legal aid was refused for lack of prospects of success, and costs of CHF 700 were imposed on the appellant.

Regest

Art. 75 cpv. 1 LTF; admissibility of a civil-law appeal against a superprovisional order in a dispute over personal relations; cantonal remedies must be exhausted. The notion of cantonal remedy includes every avenue capable of removing the alleged prejudice and obliging the seized authority to rule. Under Ticino procedural law, the request to revoke or modify a superprovisional order before the Pretore (Art. 379 cpv. 2 CPC/TI) and the subsequent appeal to the cantonal appellate court (Art. 382 cpv. 1 CPC/TI) are such remedies. A federal appeal filed before these steps is not directed against a decision of the last cantonal instance and is therefore manifestly inadmissible under Art. 108 cpv. 1 lett. a LTF; legal aid fails absent any prospect of success (Art. 64 LTF).

Testo completo

{T 0/2}
5A_556/2010

Sentenza del 18 agosto 2010
II Corte di diritto civile

Composizione
Giudice federale Escher, Giudice presidente,
Cancelliere Piatti.

Partecipanti al procedimento
A.________,
ricorrente,

contro

B.________,
patrocinata dall'avv. Matteo Quadranti,
opponente.

Oggetto
diritto di visita,

ricorso contro il decreto supercautelare emanato
dal Pretore della Giurisdizione di Mendrisio-Nord
il 12 luglio 2010.

Considerando:
che il 12 luglio 2010 il Pretore della Giurisdizione di Mendrisio-Nord ha respinto in via supercautelare l'istanza con cui A.________ ha chiesto di trascorrere 3 settimane di vacanze con la figlia C.________ affidata alla madre B.________;
che A.________ ha impugnato tale decisione con un ricorso in materia costituzionale, consegnato alla posta il 12 agosto 2010, in cui ha pure chiesto di essere posto al beneficio dell'assistenza giudiziaria;
che le decisioni in materia di relazioni personali con la prole vengono emanate in cause civili senza valore pecuniario e sono unicamente suscettive di un ricorso in materia civile;
che con un ricorso in materia civile possono, per quanto qui interessa, solo essere impugnate decisioni di ultima istanza cantonale (art. 75 cpv. 1 LTF), motivo per cui il ricorrente deve aver esaurito tutti i rimedi cantonali (Messaggio concernente la revisione totale dell'organizzazione giudiziaria federale del 28 febbraio 2001, FF 2001 3868 n. 4.1.3.1);
che, come già sotto l'egida della legge federale sull'organizzazione giudiziaria (OG), la nozione di "rimedio cantonale" include tutte le vie di diritto atte ad annullare il pregiudizio allegato e di natura tale da obbligare l'autorità adita a statuire (sentenza 5A_625/2008 del 27 luglio 2009 consid. 3.2, in RtiD 2010 I pag. 691; v. con riferimento all'OG DTF 120 Ia 61 consid. 1a);
che la possibilità concessa dall'art. 379 cpv. 2 CPC/TI di chiedere al Pretore entro 10 giorni con istanza scritta la revoca o la modifica previo contraddittorio del decreto supercautelare contestato rientra in questa categoria (sentenza 5A_625/2008 del 27 luglio 2009 consid. 3.3.2, in RtiD 2010 I pag. 692);
che la decisione emanata dal Pretore dopo il contraddittorio può poi essere impugnata al Tribunale di appello del Cantone Ticino (art. 382 cpv. 1 CPC/TI);
che in queste circostanze il gravame non risulta diretto contro una decisione cantonale emanata dall'ultima istanza cantonale ai sensi dell'art. 75 cpv. 1 LTF;

che il ricorso si appalesa quindi di primo acchito manifestamente inammissibile e può essere deciso nella procedura semplificata di cui all'art. 108 cpv. 1 lett. a LTF;
che in queste circostanze la domanda di assistenza giudiziaria dev'essere respinta, per mancanza di possibilità di esito favorevole del ricorso, indipendentemente dalla pretesa indigenza del ricorrente (art. 64 cpv. 1 e 2 LTF);

che le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF);

per questi motivi, la Giudice presidente pronuncia:

1.
Il ricorso è inammissibile.

2.
La domanda di assistenza giudiziaria del ricorrente è respinta.

3.
Le spese giudiziarie di fr. 700.-- sono poste a carico del ricorrente.

4.
Comunicazione alle parti e al Pretore della Giurisdizione di Mendrisio-Nord.

Losanna, 18 agosto 2010

In nome della II Corte di diritto civile
del Tribunale federale svizzero
La Giudice presidente: Il Cancelliere:

Escher Piatti

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