Appeal inadmissible for non-payment of advance and insufficient reasoning

5A_547/2010Tribunale federale / II divisione civile22 set 2010Inadmissible

Sintesi

A.A.________ and B.A.________ appealed to the Federal Supreme Court against a Ticino appellate ruling declaring their cantonal appeal inadmissible as late in a provisional debt-enforcement opposition matter. After they failed to pay the requested CHF 2,500 advance on costs within the extended time limit, the Federal Supreme Court held that it could not enter into the appeal. It also noted that the appeal would in any event have been inadmissible for insufficient reasoning. The appeal was dismissed as inadmissible in summary procedure, and court costs of CHF 500 were charged to the appellants.

Regest

Art. 48 Abs. 4, 62 Abs. 3 und 108 Abs. 1 BGG; unentgeltliche Einlassung auf eine Beschwerde setzt die rechtzeitige Leistung des Kostenvorschusses voraus, andernfalls ist auf das Rechtsmittel nicht einzutreten. Unabhängig davon genügt eine Beschwerde den Begründungsanforderungen nur, wenn sie in gedrängter Form darlegt, inwiefern der angefochtene Entscheid Recht verletzt; bloße Sachverhaltsdarstellungen und allgemein gehaltene Vorbringen genügen nicht. Die Frage der Rügepflicht umfasst auch die Auseinandersetzung mit den tragenden Erwägungen des kantonalen Entscheids (consid. 1).

Testo completo

{T 0/2}
5A_547/2010

Sentenza del 22 settembre 2010
II Corte di diritto civile

Composizione
Giudice federale Hohl, Presidente,
Cancelliere Piatti.

Partecipanti al procedimento
A.A.________ e B.A.________,
ricorrenti,

contro

C.________SA,
opponente.

Oggetto
rigetto provvisorio dell'opposizione,

ricorso contro la sentenza emanata il 6 luglio 2010 dalla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.

Considerando:
che A.A.________ e B.A.________ procedono in via esecutiva nei confronti della C.________SA;
che con sentenza 28 maggio 2010 il Pretore della giurisdizione di Locarno-Campagna ha dichiarato priva d'oggetto l'istanza presentata dai procedenti tendente al rigetto provvisorio dell'opposizione interposta dall'escussa al precetto esecutivo;
che il 6 luglio 2010 la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale di appello del Cantone Ticino ha dichiarato inammissibile, siccome tardivo, un appello presentato da A.A.________ e B.A.________;
che in base agli accertamenti contenuti nella sentenza cantonale il giudizio pretorile è stato notificato agli insorgenti il 5 giugno 2010 e l'appello è stato presentato il 26 giugno 2010 e cioè dopo lo scadere del termine di ricorso di 10 giorni previsto dall'art. 308 cpv. 1 CPC/TI;
che A.A.________ e B.A.________ sono insorti al Tribunale federale con ricorso del 6 agosto 2010 in cui narrano le ragioni per cui procedono contro la C.________SA e perché il Pretore ha rifiutato la loro istanza;
che con decreto del 10 agosto 2010 i ricorrenti sono stati invano invitati a versare un anticipo spese di fr. 2'500.--;
che il 23 agosto 2010 i ricorrenti hanno dichiarato di modificare il loro rimedio limitandolo ad una pretesa parziale di fr. 50'000.--, hanno lamentato l'assenza nel giudizio pretorile dell'indicazione dei rimedi di diritto e hanno ribadito la richiesta di restituzione del termine già contenuta nell'allegato del 6 agosto 2010;
che con decreto del 25 agosto 2010 ai ricorrenti è stato concesso un termine suppletorio di 10 giorni dalla ricezione del decreto per provvedere al versamento del predetto anticipo;
che l'atto giudiziario contenente l'appena menzionato decreto è stato notificato ai ricorrenti il 31 agosto 2010;
che il 17 settembre 2010 la cassa del Tribunale federale ha constatato che il richiesto anticipo spese non è stato pagato né accreditato sul suo conto postale e che non le è pervenuto alcun avviso di addebito di un conto bancario o postale;
che in queste circostanze il Tribunale federale non può entrare nel merito del ricorso (art. 48 cpv. 4 e 62 cpv. 3 LTF);
che inoltre il gravame sarebbe pure stato inammissibile a causa della sua insufficiente motivazione;
che infatti i ricorrenti non affermano di aver inoltrato tempestivamente il rimedio cantonale né indicano una qualsiasi norma secondo la quale il Pretore avrebbe dovuto munire la propria decisione dell'indicazione dei rimedi di diritto;
che pertanto il ricorso si rivela manifestamente inammissibile e può essere deciso dalla Presidente della Corte nella procedura semplificata dell'art. 108 cpv. 1 LTF;
che le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF);

per questi motivi, la Presidente pronuncia:

1.
Il ricorso è inammissibile.

2.
Le spese giudiziarie di fr. 500.-- sono poste a carico dei ricorrenti.

3.
Comunicazione alle parti e alla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.

Losanna, 22 settembre 2010
In nome della II Corte di diritto civile
del Tribunale federale svizzero
La Presidente: Il Cancelliere:

Hohl Piatti

Parole chiave

debt enforcementprovisional release of objectionadvance on costsinadmissibilityinsufficient reasoningsummary procedurecourt costs