Art. 108 cpv. 1 lett. a LTF; admissibility of an appeal filed by a person whose litigation capacity is curtailed and subject to representative curatorship. Where a party’s capacity to act in civil proceedings has been provisionally restricted and a curatorship under Art. 394 CC has been instituted to represent that party in civil and administrative proceedings, an appeal lodged by the protected person is ineffective unless ratified by the curator. Absent such ratification, the filing is manifestly inadmissible and may be disposed of by the single judge in summary procedure. If the curator so requests, no court costs are levied under Art. 66 cpv. 1 LTF (consid. 4-5).
5A_483/2021
Sentenza del 30 giugno 2021
II Corte di diritto civile
Composizione
Giudice federale Escher, Giudice presidente,
Cancelliera Antonini.
Partecipanti al procedimento
A.________,
ricorrente,
contro
Ufficio di esecuzione di Lugano, via Bossi 2a, 6900 Lugano,
Stato del Cantone Ticino, 6500 Bellinzona,
rappresentato dall'Ufficio dell'incasso e delle pene alternative, piazza Governo 7, 6501 Bellinzona.
Oggetto
precetto esecutivo,
ricorso contro la sentenza emanata il 29 aprile 2021
dalla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, quale autorità di vigilanza (15.2020.135).
Mediante ricorso 18 dicembre 2020 i coniugi A.________ e B.________ hanno impugnato il precetto esecutivo emesso il 3 dicembre 2020 dall'Ufficio di esecuzione di Lugano nell'esecuzione promossa dallo Stato del Cantone Ticino nei confronti della sola B.________ per l'incasso di complessivi fr. 3'992.--
Con sentenza 29 aprile 2021 la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, quale autorità di vigilanza, ha dichiarato irricevibile il ricorso sia nella misura in cui era presentato da A.________ (dato che egli non era parte alla procedura esecutiva e che il rimedio non risultava approvato dal suo curatore di rappresentanza) sia nella misura in cui era presentato da B.________ (atteso che le sue censure esulavano dalla competenza dell'autorità di vigilanza o erano insufficientemente motivate).
Con ricorso depositato presso il Tribunale federale in data 10 giugno 2021 A.________ ha impugnato la sentenza dell'autorità di vigilanza.
Non sono state chieste determinazioni sul ricorso.
Nel medesimo allegato 10 giugno 2021 A.________ ha impugnato anche un'altra sentenza emanata il 30 aprile 2021 dalla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello, quale autorità di vigilanza. Tale impugnativa è stata trattata separatamente (v. sentenza 5A_482/2021 pronunciata in data odierna).
L'esercizio dei diritti civili in ambito giudiziario di A.________ è stato limitato in via cautelare ed è stata istituita una curatela di rappresentanza nel senso dell'art. 394 CC in suo favore con lo scopo di segnatamente rappresentarlo nei procedimenti civili e amministrativi; quale curatore è stato nominato l'avv. Pascal Cattaneo (v. sentenze 5A_649/2020 e 5A_650/2020 del 4 gennaio 2021).
Con scritto 25 giugno 2021 l'avv. Pascal Cattaneo ha comunicato al Tribunale federale di non ratificare il ricorso 10 giugno 2021 di A.________. Tale gravame si rivela pertanto manifestamente inammissibile e può essere evaso nella procedura semplificata dell'art. 108 cpv. 1 lett. a LTF (v. anche sentenza 5A_17/2021 del 14 maggio 2021 consid. 5).
Come chiesto dal curatore, non si prelevano spese giudiziarie (art. 66 cpv. 1 seconda frase LTF).
Il ricorso è inammissibile.
Non si prelevano spese giudiziarie.
Comunicazione ai partecipanti al procedimento, alla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, quale autorità di vigilanza, e per conoscenza al curatore avv. Pascal Cattaneo.
Losanna, 30 giugno 2021
In nome della II Corte di diritto civile
del Tribunale federale svizzero
La Giudice presidente: Escher
La Cancelliera: Antonini