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5A_473/2007 ΓÇó Withdrawal of civil appeal; case stricken from docket
5A_473/2007Tribunale federale / II divisione civile2 nov 2007Dismissed
A company appealed a Ticino civil appellate judgment concerning an information-order request in a divorce case, but later withdrew its federal appeal. The Federal Supreme Court, acting through the presiding judge, struck the case from the docket under Art. 32(2) LTF. It also ordered the appellant to pay CHF 500 in court costs under Art. 66(3) LTF. No respondents' observations were filed, so no party compensation was awarded.
Art. 32 cpv. 2 LTF; ritiro del ricorso e stralcio dal ruolo: il giudice dell’istruzione decide quale giudice unico sullo stralcio delle cause ritirate. Le spese inutili sono poste a carico di chi le ha causate ai sensi dell’art. 66 cpv. 3 LTF. In difetto di osservazioni della controparte e di domanda/necessità di risposta, non si giustificano ripetibili.
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5A_473/2007 /PIA /biz
Decreto del 2 novembre 2007
II Corte di diritto civile
Composizione
Giudice federale Raselli, presidente,
cancelliere Piatti.
Parti
A.________SA,
ricorrente, patrocinata dall'avv. dott. Carlo Postizzi,
contro
B.________,
patrocinato dall'avv. dott. Franco Gianoni,
C.________,
patrocinata dall'avv. Gabriele Ferrari,
opponenti.
Oggetto
obbligo d'informazione, divorzio,
ricorso in materia civile contro la sentenza emanata
il 23 luglio 2007 dalla I Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
Il presidente
visto:
che il 31 agosto 2007 la A.________SA ha impugnato al Tribunale federale la sentenza 23 luglio 2007 con cui la I Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino ha dichiarato irricevibile un suo appello presentato contro un decreto di edizione emanato nell'ambito della causa di divorzio pendente fra B.________ e C.________;
che con decreto 26 settembre 2007 il presidente della Corte adita ha conferito effetto sospensivo al ricorso;
che con lettera 25 ottobre 2007 il patrocinatore della ricorrente ha comunicato al Tribunale federale di ritirare il ricorso;
considerato:
che giusta l'art. 32 cpv. 2 LTF il giudice dell'istruzione decide quale giudice unico lo stralcio dal ruolo delle cause ritirate;
che le spese inutili sono pagate da chi le causa (art. 66 cpv. 3 LTF), mentre non si giustifica assegnare ripetibili, gli opponenti non avendo formulato osservazioni alla domanda di effetto sospensivo e non essendo stati invitati a produrre una risposta al ricorso;
decreta:
1.
La causa è stralciata dai ruoli a seguito del ritiro del ricorso.
2.
Le spese giudiziarie di fr. 500.-- sono poste a carico della ricorrente.
3.
Comunicazione ai patrocinatori delle parti e alla I Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
Losanna, 2 novembre 2007
Il presidente: Il cancelliere: