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5A_436/2007 ΓÇó Appeal inadmissible for failure to pay advance costs
5A_436/2007Tribunale federale / II divisione civile8 nov 2007Dismissed
A party appealed to the Federal Supreme Court against a Ticino debt-enforcement supervisory decision. The President twice ordered an advance on costs of CHF 200, including after rejecting a recusal request. The advance was neither paid nor covered by a debit notice within the deadline. The Court therefore did not enter into the appeal and, applying simplified procedure, declared it inadmissible. Court costs of CHF 100 were charged to the appellant.
Art. 62 cpv. 3 LTF; art. 108 cpv. 1 lett. a LTF; inadmissibility for non-payment of advance costs: if the appellant fails to pay the required cost advance within the time limit and no debit notice is produced, the Federal Supreme Court cannot enter into the merits and may decide by simplified procedure as a manifestly inadmissible appeal. Costs are borne by the losing party pursuant to art. 66 cpv. 1 LTF.
{T 0/2}
5A_436/2007
Sentenza dell'8 novembre 2007
II Corte di diritto civile
Composizione
Giudici federali Raselli, Presidente,
Cancelliere Piatti.
Parti
A.________,
p.a. Consolato generale della Repubblica Federale Tedesca,
ricorrente,
contro
Repubblica e Cantone Ticino, rappresentato dal Tribunale d'appello del Cantone Ticino, Servizio incassi, via Pretorio 16, casella postale, 6901 Lugano,
Ufficio di esecuzione e fallimenti di Locarno,
via della Posta 9, 6601 Locarno,
opponenti.
Oggetto
avviso di pignoramento,
ricorso contro la sentenza emanata il 20 luglio 2007 dalla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, quale autorità di vigilanza.
Considerando:
che con ricorso 9 agosto 2007 A.________ è insorta al Tribunale federale contro una sentenza emanata dalla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino;
che il 14 agosto 2007 il Presidente della II Corte di diritto civile ha invano invitato la ricorrente a fornire entro 15 giorni dalla notifica del decreto un anticipo spese di fr. 200.--;
che il 25 settembre 2007 la II Corte di diritto civile ha respinto la domanda con cui la ricorrente ha chiesto la ricusa del Presidente della Corte adita e ha nuovamente invitato la ricorrente a versare il predetto anticipo spese entro 15 giorni dalla notifica del decreto;
che tale decisione con un nuovo invito a versare un anticipo spese è stata inviata al recapito in Svizzera indicato dalla ricorrente contestualmente alla domanda di ricusa;
che entro il termine assegnato non è intervenuto alcun pagamento né è stato trasmesso un avviso di addebito;
che il Tribunale federale non può pertanto entrare nel merito del ricorso (art. 62 cpv. 3 LTF);
che giusta l'art. 108 cpv. 1 lett. a LTF il Presidente della Corte decide in procedura semplificata i ricorsi manifestamente inammissibili;
che le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF);
per questi motivi, il Presidente pronuncia:
1.
Il ricorso è inammissibile.
2.
Le spese giudiziarie di fr. 100.-- sono poste a carico della ricorrente.
3.
Comunicazione alle parti e alla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, quale autorità di vigilanza.
Losanna, 8 novembre2007
In nome della II Corte di diritto civile
del Tribunale federale svizzero
Il Presidente: Il Cancelliere: