Appeal withdrawn; case struck from docket, costs imposed

5A_361/2007Tribunale federale / II divisione civile7 gen 2008Withdrawn

Sintesi

The appellant withdrew the civil appeal after reaching an agreement with the tax authorities and requested that the federal proceedings be discontinued. The Federal Tribunal, acting through the single judge, noted the withdrawal and struck the case from the docket. It also ordered reduced court costs of CHF 1,000 against the appellant.

Regest

Art. 32 cpv. 2 LTF; withdrawal of appeal before the Federal Tribunal; the single judge may only take note of the withdrawal and order the case struck from the docket. Costs are allocated according to Art. 66 LTF, with reduction possible under Art. 66 cpv. 2 LTF; the procedural rules of the former Federal Judiciary Act apply subsidiarily via Art. 71 LTF and Art. 73 PC for the docket removal mechanism.

Testo completo

{T 0/2}
5A_361/2007 /biz

Decreto del 7 gennaio 2008
II Corte di diritto civile

Composizione
Giudice federale Marazzi, in qualità di giudice unico,
Cancelliere Piatti.

Parti
A.________,
ricorrente, patrocinata dagli avv. Mario Postizzi e
Goran Mazzucchelli,

contro

  1. Confederazione Svizzera, 3003 Berna,
  2. Stato del Canton Ticino,
  3. Comune di Lugano, via della Posta 8, 6900 Lugano,
  4. Comune Coldrerio, 6877 Coldrerio,
    rappresentati dall'Ufficio esazione e condoni del
    Cantone Ticino, 6501 Bellinzona,
  5. Ufficio di esecuzione e fallimenti di Lugano,
    via Bossi 2a, 6901 Lugano,
    opponenti.

Oggetto
esecuzione di sequestri,

ricorso contro la decisione emanata il 20 giugno 2007 dalla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, quale autorità di vigilanza.

Visto:
il ricorso in materia civile inoltrato in data 2/4 luglio 2007 contro la sentenza 20/25 giugno 2007 della Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale di appello del Cantone Ticino quale autorità di vigilanza [incarti n. 15.2006.89 e 15.2006.100];
lo scritto 29/30 agosto 2007, con il quale la ricorrente, richiamato l'accordo intervenuto nel frattempo con le autorità fiscali, dichiara non sussistere più interesse alcuno al proseguimento della procedura avanti al Tribunale federale, domandandone lo stralcio;

considerando:
che il Giudice dell'istruzione, competente in virtù dell'art. 32 cpv. 2 LTF, non può far altro che prendere atto del ritiro del ricorso e disporre lo stralcio della causa dai ruoli (artt. 71 LTF e 73 PC combin.);
che la tassa di giustizia, ridotta in applicazione dell'art. 66 cpv. 2 LTF, va posta a carico della ricorrente (art. 5 cpv. 2 PC, su rinvio dell'art. 71 LTF; artt. 66 cpv. 1 e 68 cpv. 1 LTF);

per questi motivi, il Giudice dell'istruzione decreta:

1.
La causa è stralciata dai ruoli a seguito del ritiro del ricorso.

2.
Le spese giudiziarie di fr. 1'000.-- sono poste a carico della ricorrente.

3.
Comunicazione alle parti e alla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, quale autorità di vigilanza.
Losanna, 7 gennaio 2008
In nome della II Corte di diritto civile
del Tribunale federale svizzero
Il Giudice dell'istruzione: Il Cancelliere:

Marazzi Piatti

Parole chiave

withdrawalstrike-offcourt costsdebt enforcementsupervisory appeal