Civil appeal inadmissible for failure to exhaust cantonal remedies

5A_322/2011Tribunale federale / II divisione civile11 mag 2011Inadmissible

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

In a divorce-related dispute, the applicant asked the Federal Supreme Court to order the Mendrisio-Sud court to decide immediately on his request for a medical expert opinion and sought legal aid. The Court held that a cantonal complaint for denial or delay of justice was available before the Ticino Court of Appeal, so the requirement to exhaust cantonal remedies was not met. The complaint was therefore manifestly inadmissible and could be decided in simplified procedure. Legal aid was refused because the case lacked prospects of success, and court costs of CHF 300 were imposed on the applicant.

Massima Omnilex

Art. 75 cpv. 1 LTF; exhaustion of cantonal remedies in complaints for denial or delay of justice. A federal civil complaint is inadmissible where the alleged judicial inactivity could still have been challenged by a cantonal remedy available under the applicable procedural law. Under the CPC, delay-of-justice grievances are generally subject to complaint (Art. 319 lett. c CPC), and transitional rules do not justify treating pending delay complaints differently from appeals against already-issued decisions (consid. 2). If the inadmissibility is manifest, the matter may be decided in simplified procedure under Art. 108 cpv. 1 lett. a LTF. Legal aid is refused absent prospects of success, irrespective of indigence (Art. 64 LTF).

Testo completo

{T 0/2}
5A_322/2011

Sentenza dell'11 maggio 2011
II Corte di diritto civile

Composizione
Giudice federale Escher, Giudice presidente,
Cancelliera Antonini.

Partecipanti al procedimento
A.________,
ricorrente,

contro

Pretura della Giurisdizione di Mendrisio-Sud,
via Beroldingen 11, 6850 Mendrisio,
opponente.

Oggetto
denegata e ritardata giustizia (divorzio),

ricorso contro l'inattività della Pretura della
Giurisdizione di Mendrisio-Sud.

Considerando:
che nell'ambito della causa di divorzio promossa da A.________ contro B.________ la I Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino ha respinto, in data 9 giugno 2009, un appello con cui il marito postulava la modifica dei contributi alimentari fissati nel decreto cautelare del 13 ottobre 2008 della Pretura della Giurisdizione di Mendrisio-Sud;
che la Corte cantonale ha riscontrato un generico degrado delle capacità psicofisiche di A.________, ma non i presupposti per accertare una ridotta capacità lucrativa già a un sommario esame come quello che governa l'emanazione di misure provvisionali;
che la Corte cantonale ha quindi riservato al merito l'esecuzione di un'eventuale perizia medica;
che con istanza 8 ottobre 2009 A.________ ha chiesto alla Pretura della Giurisdizione di Mendrisio-Sud di ordinare una perizia medica sul suo stato di salute e sulla sua capacità lavorativa, a valere quale prova nella causa di divorzio tuttora pendente presso la citata autorità;
che A.________ ha, a più riprese, sollecitato la predetta Pretura a giudicare in merito alla sua istanza 8 ottobre 2009;
che con ricorso in materia civile del 7 maggio 2011 A.________ è insorto al Tribunale federale per denegata e ritardata giustizia, chiedendo di ordinare alla Pretura della Giurisdizione di Mendrisio-Sud di emettere immediatamente un giudizio sulla sua istanza 8 ottobre 2009 e chiedendo altresì di essere posto al beneficio dell'assistenza giudiziaria;
che giusta l'art. 75 cpv. 1 LTF il ricorso è ammissibile unicamente contro le decisioni pronunciate dalle autorità cantonali di ultima istanza e dal Tribunale amministrativo federale;
che entro il 1° gennaio 2011, data di entrata in vigore del codice di diritto processuale civile svizzero del 19 dicembre 2008 (CPC; RS 272), i Cantoni dovevano aver istituito tribunali superiori quali autorità di ricorso di ultima istanza (art. 75 cpv. 2 e art. 130 cpv. 2 LTF);

che giusta l'art. 319 lett. c CPC i casi di ritardata giustizia sono impugnabili mediante reclamo;
che alla fattispecie si può applicare il CPC sebbene le norme di diritto transitorio menzionino unicamente, con riferimento ai mezzi di impugnazione, la comunicazione della decisione (art. 405 CPC), non giustificandosi di trattare in modo differente, in questo ambito, la contestazione di una sentenza già emanata dalla lamentata procrastinazione della pronuncia di una sentenza;
che in concreto, prima di inoltrare un ricorso in materia civile al Tribunale federale, A.________ poteva censurare la pretesa inattività della Pretura della Giurisdizione di Mendrisio-Sud mediante reclamo alla I Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino (art. 48 lett. a n. 8 della legge sull'organizzazione giudiziaria del 10 maggio 2006 [RL/TI 3.1.1.1]);
che pertanto il presente gravame non rispetta il requisito dell'esaurimento delle istanze ricorsuali cantonali posto dall'art. 75 cpv. 1 LTF ad un rimedio al Tribunale federale;
che di conseguenza il ricorso si rivela manifestamente inammissibile e può essere deciso dalla Presidente della Corte nella procedura semplificata (art. 108 cpv. 1 lett. a LTF);
che in queste circostanze la domanda di assistenza giudiziaria deve essere respinta per mancanza di possibilità di esito favorevole del ricorso, indipendentemente da un'eventuale indigenza del ricorrente (art. 64 cpv. 1 e 3 LTF);
che le spese giudiziarie seguono pertanto la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF);

per questi motivi, la Giudice presidente pronuncia:

1.
Il ricorso è inammissibile.

2.
La domanda di assistenza giudiziaria del ricorrente è respinta.

3.
Le spese giudiziarie di fr. 300.-- sono poste a carico del ricorrente.

4.
Comunicazione al ricorrente e alla Pretura della Giurisdizione di Mendrisio-Sud.

Losanna, 11 maggio 2011

In nome della II Corte di diritto civile
del Tribunale federale svizzero
La Giudice presidente: La Cancelliera:

Escher Antonini

Parole chiave

denial of justicedelay of justiceexhaustion of remedieslegal aidsimplified proceduremedical expert opinion

Estratto da Omnilex

Questione giuridica chiave

Whether the civil complaint was admissible before the Federal Supreme Court without first challenging the alleged judicial delay before the cantonal appellate court.

Decisione estratta

No. The applicant had an available cantonal remedy by complaint to the Ticino Court of Appeal, so cantonal remedies were not exhausted.

Motivazione estratta

Under Art. 75 LTF, Federal Supreme Court review requires exhaustion of cantonal instances. A delay-of-justice complaint could have been brought under CPC Art. 319(c) and cantonal law, including before the I Camera civile.

Questione giuridica chiave

Whether the applicant was entitled to legal aid for the federal proceedings.

Decisione estratta

No. Legal aid was denied because the complaint had no prospects of success.

Motivazione estratta

Since the main complaint was manifestly inadmissible, the condition of non-frivolous prospects under Art. 64 LTF was absent, regardless of indigence.

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