Arts. 42(2), 64(1), 66(1), 74(2)(c), 75, 90, 106(1)-(2) LTF; admissibility of a federal appeal against a cantonal supervisory decision in debt enforcement; where the challenged judgment is based on several independent and sufficient grounds, the appellant must contest each of them with compliant reasoning, failing which the appeal is inadmissible. The Federal Supreme Court applies the law ex officio, but examines only sufficiently reasoned grievances; mere repetition of facts or unsupported allegations does not meet the burden of motivation. Legal aid is granted only if the appeal is not manifestly devoid of prospects. Costs follow the outcome and are borne by the unsuccessful appellant.
5A_303/2025
Sentenza dell'11 agosto 2025
II Corte di diritto civile
Composizione
Giudici federali Bovey, Presidente,
De Rossa, Josi,
Cancelliera Antonini.
Partecipanti al procedimento
A.________,
patrocinato dall'avv. Niccolò Salvioni,
ricorrente,
contro
Ufficio di esecuzione sede di Mendrisio,
via Pollini 29, 6850 Mendrisio,
B.________ SA,
patrocinata dall'avv. Renzo Galfetti,
opponente.
Oggetto
esecuzione in realizzazione di pegno,
ricorso contro la sentenza emanata il 4 aprile 2025
dalla Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d'appello del Cantone Ticino,
quale autorità di vigilanza (15.2025.25/36).
La B.________ SA ha escusso C.________ in via di realizzazione del pegno manuale per l'incasso di fr. 702'445.--. In mancanza di opposizione al precetto esecutivo, il 2 giugno 2021 la B.________ SA ha chiesto all'Ufficio di esecuzione (UE) sede di Mendrisio di realizzare il pegno, ovvero il dipinto xxx. Mediante avviso d'incanto 25 febbraio 2022 l'UE ha quindi fissato l'asta per il 27 aprile 2022.
Il 26 aprile 2022 C.________ ha inoltrato un'azione di accertamento dell'inesistenza del debito dinanzi alla Pretura della Giurisdizione di Mendrisio-Sud. Con ordinanza 26 aprile 2022 il Pretore ha sospeso l'esecuzione sino alla decisione sul merito, ragion per cui l'UE ha annullato l'asta. C.________ è deceduto il 21 dicembre 2023. Con decisione 22 dicembre 2023 il Pretore ha respinto la petizione. Il 31 gennaio 2024, il figlio dell'escusso, A.________, ha interposto appello contro tale decisione alla II Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, che l'ha dichiarato irricevibile con sentenza 3 ottobre 2024.
Il 12 febbraio 2025 l'UE ha nuovamente fissato l'asta del dipinto per I'11 marzo 2025. |l relativo avviso è stato notificato il 17 febbraio 2025 ad A.________, come rappresentante della comunione ereditaria del padre.
Mediante ricorso 3 marzo 2025 - con domanda di effetto sospensivo - A.________ ha chiesto all'UE di annullare la vendita all'incanto e di restituirgli il dipinto. Con osservazioni 4 marzo 2025 l'UE ha fatto presente che, secondo il patrocinatore della società escutente, A.________ aveva rinunciato all'eredità del padre il 13 gennaio 2025. Con ordinanza 6 marzo 2025 la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, quale autorità di vigilanza, ha respinto la domanda di effetto sospensivo. Il 5 e 9 marzo 2025 A.________ ha presentato degli atti integrativi al ricorso, con i quali ha segnatamente rivendicato la proprietà del bene pignorato e chiesto di consultare gli atti e di dichiarare nulla l'esecuzione per vizio della notifica del precetto esecutivo.
L'11 marzo 2025 l'UE ha aggiudicato l'opera d'arte alla B.________ SA per fr. 702'445.--.
Il 17 marzo 2025 l'UE ha rifiutato di trasmettere ad A.________ la documentazione inerente all'asta ritenendo che egli non fosse parte alla procedura esecutiva e non avesse dimostrato un interesse degno di protezione.
Con un ulteriore ricorso 20 marzo 2025 A.________ ha chiesto l'annullamento dell'aggiudicazione del dipinto e dell'intera procedura esecutiva, l'accesso integrale all'incarto e l'apertura di un'indagine amministrativa sulla gestione dell'asta.
Mediante sentenza 4 aprile 2025 la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, quale autorità di vigilanza, ha respinto (nella misura della loro ammissibilità) sia il ricorso 3 marzo 2025 (con le sue integrazioni) contro la messa all'asta del dipinto sia il ricorso 20 marzo 2025 contro l'aggiudicazione e ha precisato che non avrebbe aperto alcuna indagine amministrativa sulla gestione dell'asta.
Con ricorso in materia civile 22 aprile 2025 A.________ ha impugnato la sentenza 4 aprile 2025 dinanzi al Tribunale federale, chiedendo di annullare tale sentenza, di accertare la nullità della procedura esecutiva, di annullare la vendita all'asta dell'11 marzo 2025 e la relativa aggiudicazione, di restituirgli il dipinto, di constatare " la violazione degli obblighi di
due diligenceex art. 16 LTBC da parte dell'Ufficio di esecuzione di Mendrisio e l'illegittimità dell'asta sotto il profilo della trasparenza di mercato e della tutela del patrimonio culturale " e infine di permettergli l'accesso integrale all'incarto. Il ricorrente ha anche chiesto l'assistenza giudiziaria, il conferimento dell'effetto sospensivo al gravame e la congiunzione con la parallela causa 5A_301/2025 promossa contro un'altra sentenza 4 aprile 2025 dell'autorità di vigilanza.
Invitati a esprimersi sull'istanza di effetto sospensivo, l'UE ha comunicato di non opporvisi, mentre l'opponente, aggiudicataria dell'opera oggetto di contestazione, ha osservato che il bene le era già stato consegnato come previsto dalle condizioni d'asta e si è rimessa al giudizio
del Tribunale federale. Con decreto 21 maggio 2025 l'istanza di conferimento dell'effetto sospensivo al ricorso è stata respinta.
Non sono state chieste determinazioni nel merito.
1.1. Il ricorso è stato interposto tempestivamente (art. 46 cpv. 1 lett. a e 100 cpv. 2 lett. a LTF) dalla parte soccombente nella sede cantonale (art. 76 cpv. 1 LTF) contro una decisione finale (art. 90 LTF; DTF 133 III 350 consid. 1.2) pronunciata dall'autorità ticinese di ultima (unica) istanza (art. 75 LTF) in materia di esecuzione e fallimento (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF). Trattandosi di una decisione dell'autorità cantonale di vigilanza in materia di esecuzione e fallimento, il ricorso in materia civile è ammissibile a prescindere dal valore di causa (art. 74 cpv. 2 lett. c LTF); contrariamente a quanto sembra ritenere il ricorrente, non occorre quindi determinare se la controversia contenga una questione di diritto di importanza fondamentale (v. art. 74 cpv. 2 lett. a LTF).
1.2. Il Tribunale federale applica il diritto d'ufficio (art. 106 cpv. 1 LTF). Nondimeno, tenuto conto dell'onere di allegazione e motivazione posto dall'art. 42 cpv. 1 e 2 LTF, la cui mancata ottemperanza conduce all'inammissibilità del gravame, il Tribunale federale esamina di regola solo le censure sollevate (DTF 142 III 364 consid. 2.4 con rinvii). La parte ricorrente deve pertanto spiegare nei motivi del ricorso, in modo conciso e confrontandosi con i considerandi della sentenza impugnata, perché quest'ultima viola il diritto (DTF 143 II 283 consid. 1.2.2; 142 III 364 consid. 2.4). Per le violazioni di diritti fondamentali e di disposizioni di diritto cantonale e intercantonale le esigenze di motivazione sono più severe; la parte ricorrente deve indicare in modo chiaro e dettagliato i diritti che sono stati violati e spiegare in cosa consista la violazione (art. 106 cpv. 2 LTF; DTF 143 II 283 consid. 1.2.2; 142 III 364 consid. 2.4).
Il Tribunale federale fonda il suo ragionamento giuridico sull'accertamento dei fatti svolto dall'autorità inferiore (art. 105 cpv. 1 LTF); può scostarsene o completarlo solo se è stato effettuato in violazione del diritto ai sensi dell'art. 95 LTF o in modo manifestamente inesatto (art. 105 cpv. 2 LTF). L'accertamento dei fatti contenuto nella sentenza impugnata può essere censurato alle stesse condizioni; occorre inoltre che l'eliminazione dell'asserito vizio possa influire in maniera determinante sull'esito della causa (art. 97 cpv. 1 LTF). Se rimprovera all'autorità inferiore un accertamento dei fatti manifestamente inesatto - ossia arbitrario (DTF 149 II 337 consid. 2.3; 147 V 35 consid. 4.2; 140 III 115 consid. 2) - la parte ricorrente deve sollevare la censura e motivarla in modo preciso, come esige l'art. 106 cpv. 2 LTF.
Dinanzi al Tribunale federale possono essere addotti nuovi fatti e nuovi mezzi di prova soltanto se ne dà motivo la decisione dell'autorità inferiore (art. 99 cpv. 1 LTF). Spetta alla parte ricorrente dimostrare l'adempimento di tale eccezione (DTF 148 V 174 consid. 2.2; 139 III 120 consid. 3.1.2).
1.3. La causa 5A_301/2025 è già stata evasa con sentenza 10 giugno 2025 nella procedura semplificata dell'art. 108 cpv. 1 lett. b LTF. La richiesta di congiunzione con la presente causa è pertanto divenuta priva di oggetto.
2.1. Nella sentenza qui impugnata, l'autorità di vigilanza ha respinto (nella misura della loro ammissibilità) sia il ricorso 3 marzo 2025 contro la messa all'asta del dipinto sia il ricorso 20 marzo 2025 contro l'aggiudicazione (v. infra consid. 2.1.1 e 2.1.2) e ha negato al ricorrente l'accesso agli atti (v. infra consid. 2.1.3).
2.1.1. Con riferimento al primo ricorso, essa ha osservato che il rimedio era stato interposto più di dieci giorni dopo la notifica dell'avviso d'asta emesso il 12 febbraio 2025 dall'UE, per cui, nella misura in cui riguardava la messa all'asta prevista per l'11 marzo 2025, esso risultava tardivo.
Secondo l'autorità di vigilanza, il ricorso era tardivo pure nella misura in cui conteneva una rivendicazione della proprietà del bene pignorato: anche se la rivendicazione poteva essere fatta valere in linea di principio sino alla ripartizione del ricavato (art. 106 cpv. 2 LEF), il ritardo del ricorrente nel notificare il suo diritto di proprietà - a ridosso dell'asta e a oltre un anno dal decesso del padre (il 21 dicembre 2023) rispettivamente dall'asserita compravendita del dipinto conclusa con il padre, peraltro ricca di incongruenze sia per la data (" nel 2022" oppure il " 23 ottobre 2023") che per il prezzo (15'000.-- oppure 20'000.-- euro) - risultava incompatibile con le regole della buona fede. L'autorità di vigilanza ha rilevato
per abbondanza che la questione dell'eventuale trapasso di proprietà dell'opera era in ogni caso senza rilievo, per il fatto che la notifica della proprietà del dipinto non ostava in sé all'asta, giacché solo l'inoltro dell'azione di rivendicazione sospendeva l'esecuzione (art. 109 cpv. 5 LEF), e per il fatto che il trapasso, che sarebbe avvenuto quando il ricorrente già era a conoscenza della procedura esecutiva, sarebbe in ogni caso stato successivo all'inoltro della domanda di realizzazione del 2 giugno 2021.
Per la Corte cantonale, siccome la notifica della proprietà del pegno risultava contraria alla buona fede, anche le altre censure volte a far annullare l'asta erano abusive e ne rendevano superfluo l'esame.
Per abbondanza, l'autorità di vigilanza ha tuttavia formulato alcune considerazioni su tali censure, rilevando ad esempio che le questioni di merito sulla fondatezza del credito posto in esecuzione esulavano dalla sua competenza, che l'asserita nullità della notifica del precetto esecutivo al padre era da escludere poiché quest'ultimo - a prescindere dai pretesi vizi - aveva chiaramente avuto conoscenza del precetto esecutivo, che il ricorrente non era legittimato a invocare la violazione della legge federale del 20 giugno 2003 sul trasferimento internazionale dei beni culturali (LTBC; RS 444.1), della Convenzione UNESCO del 1970 o dell'Accordo Svizzera-Italia del 20 ottobre 2006 sull'importazione e il rimpatrio di beni culturali (RS 0.444.145.41) siccome non aveva fatto valere un interesse proprio "giacché non può essere considerato particolarmente e personalmente toccato dalla decisione impugnata in modo diretto e concreto, in una misura e con un'intensità maggiore rispetto ad altri", che in ogni modo tra le persone cui incombono gli obblighi di diligenza di cui all'art. 16 cpv. 2 LTBC non rientrava l'UE (con rinvio anche all'art. 1 lett. e dell'ordinanza del 13 aprile 2005 sul trasferimento dei beni culturali [OTBC; RS 444.11]) e che comunque l'opera era stata posta all'asta senza garanzia (per cui "spetterà all'aggiudicataria, prima di spostarla, espletare eventuali formalità che le competenti autorità svizzere o italiane amministrative o doganali potrebbero imporre").
2.1.2. L'autorità di vigilanza ha poi dichiarato il ricorso 20 marzo 2025 in gran parte irricevibile, poiché riguardava atti precedenti l'aggiudicazione e riproponeva censure già sollevate con il primo ricorso. La Corte cantonale ha in particolare osservato che, siccome la rivendicazione della proprietà del pegno era già stata trattata nel primo ricorso e ritenuta manifestamente abusiva, essa non doveva più essere affrontata (anche perché il ricorso 20 marzo 2025 comunque non chiariva l'incertezza circa la data di conclusione del contratto di compravendita - a dire del ricorrente riconducibile ad " agosto 2023" - ma lo faceva anzi apparire problematico dal punto di vista delle norme della revocazione siccome, in base alle nuove allegazioni ricorsuali, risultava che il ricorrente aveva rinunciato alla successione del padre il 13 gennaio 2025 vista la " difficile situazione economica " lasciata da quest'ultimo).
Per la Corte cantonale, siccome la rivendicazione della proprietà del pegno era abusiva, pure le altre censure volte a far annullare l'aggiudicazione erano abusive, anche perché, avendo ammesso di aver rinunciato all'eredità del padre, il ricorrente non poteva più essere considerato come subentrato al padre nell'esecuzione.
Per abbondanza, l'autorità di vigilanza ha tuttavia esaminato tali doglianze, ritenendole al di fuori del suo potere di cognizione (come il rimprovero alla società escutente di aver sfruttato la fragilità del padre per impossessarsi dell'opera o di aver procrastinato la realizzazione del pegno) rispettivamente tardive, insufficientemente motivate e comunque infondate (come il rimprovero all'UE di opacità delle condizioni d'asta e di gestione impropria dell'asta per la fissazione di una base d'asta troppo bassa, per l'assenza di concorrenza e per la mancata delega a una casa d'asta).
2.1.3. Secondo l'autorità di vigilanza, la rinuncia all'eredità del padre e la rivendicazione tardiva del preteso diritto di proprietà del pegno ostavano a riconoscere al ricorrente un interesse legittimo a consultare gli atti dell'UE.
2.2. Nel ricorso all'esame - inutilmente prolisso e ripetitivo - il ricorrente formula diverse critiche, che possono essere così riassunte.
2.2.1. Egli sostiene di essere legittimato ad agire nel presente procedimento esecutivo non in quanto erede (per cui " la successiva rinuncia all'eredità in Italia è irrilevante "), ma in quanto " acquirente diretto del bene da parte del precedente proprietario (il padre defunto), con scrittura privata con firma autenticata, redatta in data anteriore alla vendita forzata ", ed afferma che la rivendicazione della proprietà del bene pignorato sarebbe stata tempestiva siccome avvenuta "nel momento in cui il ricorrente ha acquisito consapevolezza dell'asta imminente". A suo dire, inoltre, anche se la rivendicazione fosse stata tardiva, egli avrebbe in ogni modo avuto diritto ad essere considerato parte nel procedimento almeno nella misura utile ad accertare il suo eventuale diritto, quale proprietario del pegno, all'eccedenza del ricavato (v. art. 146 cpv. 2 LEF) o a far valere irregolarità rilevabili d'ufficio, come quelle derivanti dalla LTBC o dagli obblighi internazionali.
A dire del ricorrente, in effetti, l'asta e l'aggiudicazione - siccome prive della necessaria verifica sulla provenienza e sulla regolarità doganale, fiscale e documentale del bene culturale e della necessaria "trasparenza informativa" - sarebbero nulle "per violazione di principi fondamentali della circolazione dell'arte internazionale": contrariamente a quanto indicato dall'autorità di vigilanza, anche le vendite forzate organizzate dall'UE dovrebbero infatti rispettare gli obblighi di
due diligence previsti dall'art. 16 LTBC (la vendita "senza garanzia" non esonerebbe l'UE da tali obblighi) e sarebbero soggette agli "obblighi internazionali derivanti dalla Convenzione UNESCO del 1970 e dall'Accordo bilaterale Svizzera-Italia del 2006". Secondo il ricorrente, le predette omissioni avrebbero compromesso la competitività dell'asta ("dissuadendo i partecipanti (una sessantina, anche stranieri) dal rilanciare l'offerta") e portato ad un'aggiudicazione verosimilmente inferiore al valore di mercato e a favore della stessa società escutente.
Secondo il ricorrente, che rinvia agli art. 2 cpv. 2 CC, art. 9 e 29 cpv. 2 Cost., art. 66 cpv. 3 e 4 LEF, anche la notifica edittale del precetto esecutivo sarebbe nulla, siccome eseguita in assenza di reali ricerche sull'indirizzo del debitore malgrado la sua reperibilità in Georgia. Tale comportamento configurerebbe un " abuso di posizione " da parte del creditore, volto a ottenere un indebito vantaggio procedurale e sostanziale.
2.2.2. Il ricorrente lamenta infine la violazione dell'art. 8a LEF, degli art. 26 e 29 cpv. 2 Cost. e dell'art. 6 CEDU: " pur essendo proprietario dell'opera o titolare di interesse giuridico diretto ", egli non avrebbe avuto accesso all'incarto e sarebbe quindi stato privato della possibilità di presentare efficacemente le proprie ragioni.
2.3. Gli argomenti ricorsuali impongono le seguenti considerazioni.
2.3.1. Quando, come in concreto, la sentenza impugnata si fonda su più motivazioni indipendenti (alternative o sussidiarie) e di per sé sufficienti per definire l'esito della causa, la parte ricorrente deve confrontarsi con ognuna di esse in modo conforme agli art. 42 cpv. 2 e 106 cpv. 2 LTF, sotto pena di inammissibilità del ricorso, e l'impugnativa può unicamente essere accolta se le critiche volte contro tutte le motivazioni si rivelano fondate (DTF 142 III 364 consid. 2.4 con rinvii).
Nel caso concreto, il ricorrente non nega la tardività del proprio ricorso contro la messa all'asta del dipinto, ammette di aver rinunciato all'eredità dell'escusso (e di non poter quindi più essere considerato come suo subentrante nell'esecuzione) e contesta solo in modo superficiale la tardività della rivendicazione della proprietà del bene pignorato (proprietà che non è un fatto notorio, come vorrebbe far credere il ricorrente, e che egli peraltro non dimostra, siccome si limita a rinviare alla "copia dell'originale del contratto allegato al ricorso del 20 marzo 2025", senza spiegare le incongruenze della data e del prezzo della compravendita rilevate dall'autorità di vigilanza, ma affermando soltanto che "il contesto di urgenza ha comportato alcune imprecisioni formali, che tuttavia non incidono sulla sostanza del diritto rivendicato"). Gli argomenti ricorsuali sono insomma insufficienti dal profilo degli art. 42 cpv. 2 e 106 cpv. 2 LTF per invalidare le motivazioni
principali dell'autorità di vigilanza fondate, in sostanza, sulla tardività e abusività dell'agire del ricorrente e sulla sua mancanza di legittimazione a ricorrere.
Alla luce di ciò e in applicazione della predetta prassi, risulta superfluo discutere gli argomenti ricorsuali rivolti contro le motivazioni
abbondanziali dell'autorità di vigilanza con le quali ha dichiarato irricevibili o respinto le censure volte a far annullare l'asta e l'aggiudicazione effettuate dall'UE. Il ricorrente non può aggirare tale conseguenza facendo leva sull'esistenza di asseriti vizi rilevabili d'ufficio, senza nemmeno spiegare perché ciò sarebbe il caso. Con riferimento all'asserita nullità della notifica del precetto esecutivo, sia comunque precisato che il ricorrente non si confronta con la sentenza impugnata laddove spiega che eventuali irregolarità della notifica edittale sarebbero in ogni modo state sanate, dato che - alla luce delle "diverse procedure di ricorso e giudiziarie in cui è stato coinvolto" - il padre era sicuramente venuto a conoscenza del precetto esecutivo.
2.3.2. L'argomento ricorsuale contro il rifiuto di accesso all'incarto si fonda sull'asserita proprietà del dipinto, che come appena spiegato non è stata dimostrata. Anche questo argomento risulta pertanto irricevibile per la sua insufficiente motivazione.
Da quanto precede discende che il ricorso va dichiarato integralmente inammissibile.
La domanda di assistenza giudiziaria presentata dal ricorrente va respinta per assenza di possibilità di esito favorevole del ricorso (art. 64 cpv. 1 LTF). Le spese giudiziarie sono pertanto poste a suo carico (art. 66 cpv. 1 LTF). Non si giustifica assegnare spese ripetibili né all'UE (già in virtù dell'art. 68 cpv. 3 LTF) né all'opponente B.________ SA, la quale si è rimessa al giudizio del Tribunale federale con riferimento all'istanza di effetto sospensivo (art. 68 cpv. 1 e 2 LTF).
Il ricorso è inammissibile.
La domanda di assistenza giudiziaria del ricorrente è respinta.
Le spese giudiziarie di fr. 2'500.-- sono poste a carico del ricorrente.
Comunicazione ai partecipanti al procedimento e alla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, quale autorità di vigilanza.
Losanna, 11 agosto 2025
In nome della II Corte di diritto civile
del Tribunale federale svizzero
Il Presidente: Bovey
La Cancelliera: Antonini