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5A_22/2009 ΓÇó Civil appeal inadmissible for insufficient reasoning
5A_22/2009Tribunale federale / II divisione civile26 feb 2009Inadmissible
A. appealed to the Federal Supreme Court against a Ticino cantonal decision concerning the ordering of a psychiatric examination within protection measures. The Federal Supreme Court held that the appeal did not satisfy the statutory motivation requirements: it did not confront the cantonal court's decisive reasoning and instead consisted mainly of factual narrative and criticism of child-protection authorities. The appeal was therefore declared inadmissible in simplified proceedings. The prior request for legal aid was already rejected for lack of prospects of success, and court costs of CHF 700 were imposed on the appellant.
Art. 42 cpv. 2 e art. 106 cpv. 2 LTF; exigences de motivation du recours au Tribunal fédéral: le mémoire doit, sous peine d’irrecevabilité, exposer de manière concise et topique en quoi la décision attaquée viole le droit; lorsque sont invoqués des droits fondamentaux ou du droit cantonal/intercantonal, les griefs doivent être expressément soulevés et motivés. Le Tribunal fédéral n’entre pas en matière sur une critique purement appellatoire, sur un récit de faits ou sur des objections qui ne s’attaquent pas à la motivation décisive de l’arrêt cantonal (consid. 2). Un recours manifestement insuffisamment motivé peut être écarté en procédure simplifiée selon l’art. 108 al. 1 let. b LTF. Les frais suivent la succombance (art. 66 al. 1 LTF).
{T 0/2}
5A_22/2009
Sentenza del 26 febbraio 2009
II Corte di diritto civile
Composizione
Giudice federale Hohl, Presidente,
Cancelliere Piatti.
Parti
A._________,
ricorrente,
contro
I Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, 6901 Lugano.
Oggetto
esame psichiatrico (misure di protezione),
ricorso in materia civile contro la sentenza emanata il 14 novembre 2008 dalla I Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
Considerando:
che con sentenza 14 novembre 2008 la I Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino ha accolto una domanda di revisione presentata da A._________, ma ha dichiarato inammissibile per difetto di motivi l'appello proposto da quest'ultimo;
che giusta i Giudici cantonali l'appello non contiene alcuna contestazione riferita a quanto spiegato dall'autorità di vigilanza sulle tutele per negare l'impugnabilità dell'incarico affidato dalla competente autorità tutoria al Servizio psico-sociale per l'esecuzione di un esame psichiatrico (decisione incidentale che non cagiona alcun danno irreparabile all'interessato);
che con ricorso 5 gennaio 2009 A._________ è insorto al Tribunale federale contro la sentenza dell'ultima istanza cantonale;
che con decreto del 9 gennaio 2009 la Presidente della Corte adita ha respinto, per carenza di possibilità di esito favorevole del rimedio, la domanda di assistenza giudiziaria contenuta nel gravame;
che giusta l'art. 42 cpv. 2 LTF nella motivazione del ricorso occorre spiegare perché l'atto impugnato viola il diritto e che in virtù dell'art. 106 cpv. 2 LTF il Tribunale federale esamina la violazione di diritti fondamentali e di disposizioni di diritto cantonale e intercantonale soltanto se il ricorrente ha sollevato e motivato tale censura;
che in concreto il ricorso non soddisfa i predetti requisiti di motivazione;
che infatti il rimedio si esaurisce in sostanza nella narrazione di vicissitudini familiari e nella critica dell'operato della competente Commissione tutoria regionale e dell'autorità di vigilanza sulle tutele;
che nemmeno l'isolata affermazione "non è vero che non spendo parole pertinenti al caso concreto di questa procedura" costituisce una sufficiente motivazione;
che pertanto il ricorso si rivela inammissibile e può essere deciso dalla Presidente della Corte nella procedura semplificata (art. 108 cpv. 1 lett. b LTF);
che le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF);
per questi motivi, la Presidente pronuncia:
1.
Il ricorso è inammissibile.
2.
Le spese spese giudiziarie di fr. 700.-- sono poste a carico del ricorrente.
3.
Comunicazione al ricorrente e alla I Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
Losanna, 26 febbraio 2009
In nome della II Corte di diritto civile
del Tribunale federale svizzero
La Presidente: Il Cancelliere:
Hohl Piatti