Appeal inadmissible for insufficient motivation

5A_143/2009Tribunale federale / II divisione civile1 mag 2009Inadmissible

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

A condominium co-owners association sued A. over common-expense contributions. The Ticino appellate court declared A.'s remedy inadmissible because it was directed against a non-appealable first-instance procedural order. A. then filed a federal appeal seeking dismissal of the complaint as time-barred. The Federal Supreme Court held that the filing did not meet the federal motivation requirements: it failed to confront the cantonal court's decisive reasoning and did not properly raise any constitutional complaint. The appeal was therefore inadmissible in simplified proceedings, and court costs of CHF 700 were charged to the appellant.

Massima Omnilex

Art. 42 cpv. 2 e 106 cpv. 2 LTF; motivation del ricorso al Tribunale federale e censura di diritti fondamentali: il ricorso deve indicare in modo chiaro e conciso perché la decisione impugnata violerebbe il diritto; ove si invochino diritti fondamentali o costituzionali, la censura deve essere espressamente sollevata e debitamente motivata. Non è sufficiente contestare genericamente l'operato delle autorità o ripercorrere gli antefatti senza confrontarsi con la motivazione determinante della decisione impugnata. In difetto di motivazione conforme, il ricorso è inammissibile e può essere trattato secondo la procedura semplificata dell'art. 108 cpv. 1 lett. b e c LTF; le spese seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF).

Testo completo

{T 0/2}
5A_143/2009

Sentenza del 1° maggio 2009
II Corte di diritto civile

Composizione
Giudice federale Hohl, Presidente,
Cancelliere Piatti.

Parti
A.________,
ricorrente,

contro

Comunione dei comproprietari del Condominio B.________,
opponente, rappresentata dalla Solim Immobiliare SA, via E. Bossi 6, 6900 Lugano e patrocinata dall'avv. Stefano Pizzola.

Oggetto
contributi per spese comuni,

ricorso contro la sentenza emanata il 15 dicembre 2008 dalla I Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.

Considerando:
che, nell'ambito di una causa incoata dalla Comunione dei comproprietari del Condominio B.________ nei confronti di A.________, il Pretore del distretto di Lugano ha assegnato il 24 novembre 2008 al convenuto un ultimo termine di 10 giorni per presentare la risposta alla petizione;
che il 15 dicembre 2008 la I Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino ha dichiarato irricevibile un rimedio di A.________, perché diretto contro un'ordinanza inappellabile giusta il Codice di procedura civile ticinese;
che a titolo abbondanziale la Corte cantonale ha aggiunto che il termine di 10 giorni è prescritto dalla legge processuale cantonale e che l'eccezione di perenzione processuale dev'essere fatta valere innanzi al giudice di primo grado;
che con ricorso del 24 febbraio 2009 A.________ ha impugnato la sentenza cantonale, postulando la reiezione della petizione per intervenuta perenzione;
che in virtù dell'art. 42 cpv. 2 LTF nei motivi occorre spiegare in modo conciso perché l'atto impugnato viola il diritto e che giusta l'art. 106 cpv. 2 LTF il Tribunale federale esamina la violazione di diritti fondamentali e costituzionali (DTF 133 III 638 consid. 2 pag. 640) soltanto se il ricorrente ha sollevato e motivato tale censura;
che in concreto il ricorso non rispetta i predetti requisiti di motivazione;
che infatti il ricorrente si lamenta della giustizia ticinese e si dilunga - in larga misura in modo incomprensibile - sull'iter della causa, ma omette di censurare la motivazione principale della sentenza cantonale secondo cui l'ordinanza pretorile è inappellabile;
che pertanto il ricorso, peraltro abusivo (art. 42 cpv. 7 LTF), si rivela inammissibile e può essere deciso dalla Presidente della Corte nella procedura semplificata (art. 108 cpv. 1 lett. b e c LTF);

che le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF);
che infine si avverte il ricorrente che il Tribunale federale archivierà senza risposta ulteriori scritti abusivi (e segnatamente domande di revisione abusive) analoghi al ricorso in esame e concernenti questa procedura;

per questi motivi, la Presidente pronuncia:

1.
Il ricorso è inammissibile.

2.
Le spese giudiziarie di fr. 700.-- sono poste a carico del ricorrente.

3.
Comunicazione alle parti e alla I Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
Losanna, 1° maggio 2009
In nome della II Corte di diritto civile
del Tribunale federale svizzero
La Presidente: Il Cancelliere:

Hohl Piatti

Parole chiave

inadmissibilityinsufficient motivationfundamental rightssimplified procedurecourt costsprocedural deadlineappealability

Estratto da Omnilex

Questione giuridica chiave

Whether the federal appeal satisfied the motivation requirements under the Federal Supreme Court Act

Decisione estratta

No. The appellant did not address the cantonal court's main reasoning and therefore failed to explain a violation of federal law in the required manner.

Motivazione estratta

Under Art. 42(2) LTF, the appeal must concisely explain why the challenged decision violates the law; for fundamental rights, Art. 106(2) LTF requires specific invocation and substantiation. The filing only attacked the Ticino judiciary and discussed the case history, but did not contest the decisive finding that the first-instance order was not appealable.

Questione giuridica chiave

Whether the appeal was abusive and could be dealt with in simplified proceedings

Decisione estratta

Yes. The court characterized the appeal as abusive and decided it under the simplified procedure by the president.

Motivazione estratta

The submission was abusive and plainly failed the statutory admissibility and reasoning requirements, allowing disposal under Art. 108(1)(b) and (c) LTF.

Questione giuridica chiave

Court costs

Decisione estratta

Costs of CHF 700 were imposed on the appellant as the losing party.

Motivazione estratta

Costs follow the outcome under Art. 66(1) LTF.

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