Notice to spouse not required for mortgage enforcement

5A_118/2008Tribunale federale / II divisione civile5 set 2008Dismissed

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

The Federal Tribunal dismissed the wife's civil-law appeal against the Ticino appellate judgment upholding provisional release of objection in a mortgage enforcement proceeding concerning the family home. The appellant argued that the loan terminations should have been separately notified to her under the family-home protection rules and, by analogy, under lease termination provisions. The court held that Art. 153(2)(b) SchKG already specifically protects the spouse in this type of enforcement and that no analogical application of tenancy-law notice rules was warranted. Court costs of CHF 5,000 were imposed on the appellant; no costs were awarded to the respondent, who had not been invited to comment.

Massima Omnilex

Art. 169 CC; Art. 153 cpv. 2 lett. b LEF; notice to the spouse in mortgage enforcement concerning the family home: the statutory notice to the debtor's spouse exhausts the protection afforded in enforcement proceedings and excludes an analogical application of the lease termination rules of Art. 266n f. CO. Where the spouse is not a contractual party to the mortgage loan, the absence of a separate notice of termination to the spouse does not render the debt unenforceable. The spouse may invoke the debtor's defenses within the enforcement framework, but cannot derive an additional nullity sanction from tenancy law (consid. 5).

Testo completo

{T 0/2}
5A_118/2008 /biz

Sentenza del 5 settembre 2008
II Corte di diritto civile

Composizione
Giudici federali Raselli, Presidente,
Marazzi, Jacquemoud-Rossari,
Cancelliere Piatti.

Parti
B.A.________,
ricorrente, patrocinata dall'avv. Jean-Maurice Jordi,

contro

C.________,
opponente, patrocinata dall'avv. Athos Mecca.

Oggetto
rigetto provvisorio dell'opposizione,

ricorso contro la sentenza emanata il 22 gennaio 2008 dalla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.

Ritenuto in fatto e considerando in diritto:

1.
La C.________ ha escusso A.A.________ in via di realizzazione del pegno per l'incasso di fr. 590'421.15. Il precetto è pure stato notificato a B.A.________, moglie dell'escusso, perché il pegno grava l'abitazione familiare.

Il 28 giugno 2007 il Pretore del Distretto di Lugano ha accolto l'istanza proposta dall'escutente e ha rigettato in via provvisoria l'opposizione interposta da B.A.________.

2.
Con sentenza 22 gennaio 2008 la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino ha respinto un rimedio presentato da B.A.________ contro la decisione pretorile e ha posto le spese giudiziarie e le ripetibili a carico dell'insorgente. La Corte cantonale ha fra l'altro considerato irrilevante la contestazione dell'esigibilità del credito posto in esecuzione sollevata dall'appellante per non aver ricevuto la disdetta del mutuo, perché ella non era parte al rapporto contrattuale esistente fra il marito e l'escutente.

3.
Con ricorso in materia civile del 25 febbraio 2008 B.A.________ chiede al Tribunale federale di riformare la sentenza cantonale nel senso che l'opposizione sia mantenuta e che le tasse di giustizia e le ripetibili siano poste a carico dell'escutente. Narrati i fatti, ritiene che, in applicazione dell'art. 169 CC ed in analogia agli art. 266n e 266o CO, le disdette dei mutui garantiti dall'abitazione familiare le avrebbero, pena la loro nullità, pure dovuto essere notificate. L'omissione di tali notifiche renderebbe inesigibili i crediti posti in esecuzione.

Non è stato ordinato uno scambio di scritti.

4.
La sentenza impugnata, emanata in materia di rigetto dell'opposizione, costituisce una decisione finale nel senso dell'art. 90 LTF (DTF 134 III 141 consid. 2) ed è stata pronunciata dall'autorità di ultima istanza del Cantone Ticino (art. 75 cpv. 1 LTF) in una causa che supera il valore di lite minimo di fr. 30'000.-- previsto dall'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF. Il presente ricorso in materia civile presentato dalla moglie del debitore a cui è stato notificato un precetto esecutivo in applicazione dell'art. 153 cpv. 2 lett. b che ha partecipato al procedimento innanzi all'autorità inferiore è in linea di principio pure ammissibile dal profilo degli art. 72 cpv. 2 lett. a e 76 lett. a LTF e, atteso che non è stata impugnata una decisione in materia di misure cautelari (DTF 133 III 399 consid. 1.5), non entra in linea di conto la limitazione dei motivi di ricorso di cui all'art. 98 LTF.

5.
Quando la cosa locata è adibita ad abitazione familiare, l'art. 266n CO impone la notifica separata della disdetta al conduttore e al suo coniuge, affinché quest'ultimo possa prevalersi in modo autonomo dei diritti previsti dal diritto di locazione - protezione dalla disdetta e protrazione del contratto di locazione (Roger Weber, Basler Kommentar, Obligationenrecht I, 4a ed. 2007, n. 6 ad art. 266m/266n CO). Nell'ambito di un'esecuzione in via di realizzazione del pegno concernente come in concreto l'abitazione familiare, l'art. 153 cpv. 2 lett. b LEF prevede la notifica del precetto esecutivo al coniuge del debitore, il quale può prevalersi dei mezzi di difesa di cui dispone il debitore escusso (Amonn/ Walther, Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, 8a ed. 2008, § 33 n. 6; Bernheim/Känzig, Basler Kommentar zum Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, 1998, n. 29 ad art. 153 LEF). Con tale norma il legislatore ha quindi concretizzato, per quanto attiene a una procedura esecutiva come quella in concreto avviata, la protezione dell'abitazione familiare prevista dall'art. 169 CC: già per questo motivo non entra in linea di conto un'applicazione per analogia alla presente fattispecie delle disposizioni in materia di contratto di locazione e ritenere la disdetta dei mutui nulla - con la conseguente inesigibilità dei crediti posti in esecuzione - per l'assenza di una sua notifica alla moglie del debitore. Ne segue che l'unica censura sollevata dalla ricorrente per contestare il rigetto provvisorio dell'opposizione si rivela infondata.

6.
Da quanto precede discende che il ricorso, infondato, va respinto. Le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF), mentre non si giustifica assegnare ripetibili all'opponente che non è stata invitata a determinarsi sul ricorso.

per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:

1.
Il ricorso è respinto.

2.
Le spese giudiziarie di fr. 5'000.-- sono poste a carico della ricorrente.

3.
Comunicazione ai patrocinatori delle parti e alla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.

Losanna, 5 settembre 2008

In nome della II Corte di diritto civile
del Tribunale federale svizzero
Il Presidente: Il Cancelliere:

Raselli Piatti

Parole chiave

provisional release of objectionmortgage enforcementfamily homespousal noticeenforceabilityanalogycourt costs

Estratto da Omnilex

Questione giuridica chiave

Whether the loan terminations were invalid because they were not separately notified to the debtor's spouse, making the claimed debt unenforceable.

Decisione estratta

No. In mortgage enforcement concerning the family home, Art. 153(2)(b) SchKG already implements the protection of the family home under Art. 169 CC; by analogy, lease termination rules do not require separate notice to the spouse, so the debt remained enforceable.

Motivazione estratta

The spouse was not a party to the loan contracts. The statutory notice to the spouse in mortgage enforcement is the specific procedural protection applicable here and excludes an analogical extension of tenancy-law notice rules.

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