4D_57/2018
4D_57/2018
Sentenza del 30 novembre 2018
I Corte di diritto civile
Composizione
Giudice federale Kiss, Presidente,
Cancelliere Piatti.
Partecipanti al procedimento
A.________SA,
patrocinata dall'avv. Lorenzo Fornara,
ricorrente,
contro
B.________SA,
patrocinata dall'avv. Giovanni Augugliaro,
opponente.
Oggetto
contratto di riparazione,
ricorso contro la sentenza emanata il 4 settembre 2018 dalla Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello del Cantone Ticino (16.2016.52).
che con giudizio 30 giugno 2016 il Pretore del distretto di Lugano ha, in accoglimento della petizione inoltrata dalla B.________SA, condannato la A.________SA a versare all'attrice fr. 8'881.-- quale compenso per la riparazione di un'automobile;
che la Camera civile dei reclami del Tribunale di appello del Cantone Ticino ha con sentenza 4 settembre 2018 respinto, in quanto ricevibile, un reclamo presentato dalla convenuta;
che quest'ultima è insorta al Tribunale federale con un ricorso 6 ottobre 2018 con cui postula l'annullamento delle sentenze di prima e seconda istanza;
che con decreto 8 ottobre 2018 la ricorrente è invano stata invitata a versare entro il 23 ottobre 2018 un anticipo per le spese presunte del processo di fr. 2'000.--;
che il 29 ottobre 2018, ritenuto come la domanda di proroga del termine di pagamento del 25 ottobre 2018 fosse tardiva, è stato impartito alla ricorrente il termine suppletorio dell'art. 62 cpv. 3 LTF per effettuare il predetto versamento entro il 19 novembre 2018 con l'indicazione delle conseguenze di un mancato tempestivo pagamento;
che il 28 novembre 2018 la Cassa del Tribunale federale ha constatato che il richiesto anticipo non è stato pagato né accreditato sul suo conto postale e che non le è pervenuto alcun avviso di addebito di un conto bancario o postale;
che, come indicato nei predetti decreti, un eventuale ritiro del ricorso doveva essere dichiarato per iscritto, il mancato pagamento del richiesto anticipo non supplendo a una tale dichiarazione;
che pertanto il ricorso si rivela manifestamente inammissibile e va deciso dalla Presidente della Corte adita nella procedura semplificata (art. 108 cpv. 1 lett. a LTF);
che le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF);
Il ricorso è inammissibile.
Le spese giudiziarie di fr. 300.-- sono poste a carico della ricorrente.
Comunicazione ai patrocinatori delle parti e alla Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
Losanna, 30 novembre 2018
In nome della I Corte di diritto civile
del Tribunale federale svizzero
La Presidente: Kiss
Il Cancelliere: Piatti