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4C.411/1999 ΓÇó Post-damage waiver of warranty valid under Art. 100 CO
4C.411/1999Tribunale federale / I divisione civile4 feb 2000Dismissed
Marco Pongelli appealed a Ticino appellate judgment that had rejected his damages claim against Chemiplast SA over defective terrace waterproofing. The Federal Court held that it could not itself award the claimed amount because the cantonal findings did not establish quantum. On the merits, it upheld the validity of the parties' 23 October 1991 agreement, interpreting it as a post-damage waiver/settlement not prohibited by Art. 100 CO. The court further held that the later repair did not revive warranty claims for the pre-existing and known defects. The appeal was dismissed and costs were imposed on Pongelli.
Art. 100 CO; validity of a waiver of liability concluded after damage has arisen. The nullity of advance exclusions of liability under Art. 100 CO applies only to agreements made before the harmful event or before the relevant damage claim has arisen. A post-damage settlement or waiver concerning known, pre-existing defects is not invalid under Art. 100 CO, even if the contractor's conduct may have involved gross negligence. A later repair does not revive warranty claims for defects already existing and known at the time of the waiver; Art. 100 CO may at most preclude a waiver for defects newly caused during the repair and attributable to gross negligence (consid. 2).
«AZA 3»
4C.411/1999
I C O R T E C I V I L E
4 febbraio 2000
Composizione della Corte: giudici federali Walter, presidente, Corboz e Klett.
Cancelliere: Steffen.
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Visto il ricorso per riforma del 12 novembre 1999 presentato da Marco P o n g e l l i, Rivera, attore, patrocinato dall'avv. Silvano Pianezzi, Lugano, contro la sentenza emanata l'11 ottobre 1999 dalla II Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino nella causa che lo oppone alla C h e m i p l a s t S.A., Mezzovico, convenuta, patrocinata dall'avv. Aline Couchepin Romerio, studio legale Bernasconi & Riva, Lugano, in materia di contratto di appalto;
R i t e n u t o i n f a t t o :
A.- Marco Pongelli ha fatto eseguire dalla Chemiplast SA, verso la fine del 1989, l'impermeabilizzazione della terrazza della sua abitazione a Rivera, con il prodotto Legoflex, e da Rino Bianchini la successiva posa del sovrastante betoncino. Eseguiti i lavori, egli ha puntualmente pagato le relative fatture.
Constatando infiltrazioni di acqua con conseguente fuoriuscita di macchie di umidità nei locali sottostanti la terrazza, il committente ha notificato il difetto a Rino Bianchini e alla Chemiplast SA. Quest'ultima, pur contestando ogni sua responsabilità, ha eseguito una reimpermeabilizzazione della terrazza applicando degli strati del prodotto Legoflex sul betoncino. Siccome Marco Pongelli ha sottoscritto una pattuizione nella quale ha escluso la ditta appaltatrice da ogni sua responsabilità per le opere eseguite, essa ha rinunciato a fatturare quest'ultimo lavoro. Il committente, riscontrando il persistere delle infiltrazioni, ha richiesto ed ottenuto l'assunzione di una prova a futura memoria sulle cause dei danni, che il perito ha indicato nello strappo dell'isolazione a dipendenza della mancata posa di un foglio di stacco tra il prodotto isolante ed il betoncino soprastante successivamente posato. Siccome la Chemiplast SA e Rino Bianchini non hanno voluto riconoscere la propria responsabilità e riparare l'opera, Marco Pongelli ha proceduto al risanamento definitivo della terrazza ricorrendo ai servizi di altri imprenditori.
B.- Con petizione del 20 marzo 1995 Marco Pongelli ha convenuto la Chemiplast SA e Rino Bianchini dinanzi al Pretore del Distretto di Lugano, chiedendone la condanna al
pagamento di fr. 32'780.-- oltre interessi. L'importo richiesto corrisponde alla spesa sostenuta dall'attore per il rifacimento, all'indennizzo per il mancato uso dei locali sottostanti la terrazza, alle spese di prova a futura memoria e di patrocinio preprocessuale.
La Chemiplast SA, in via riconvenzionale, ha da parte sua domandato la condanna dell'attore al pagamento di fr. 3'934.20 oltre interessi per quanto speso per la reimpermeabilizzazione.
Il Pretore, con sentenza 21 maggio 1999, ha respinto entrambe le pretese. Egli ha stabilito, sulla scorta delle prove raccolte, che i difetti erano da imputare solo alla Chemiplast SA. Quest'ultima non ha infatti informato correttamente ed esaustivamente né l'attore né Rino Bianchini, il quale di conseguenza non ha provveduto a separare lo strato di betoncino dall'isolazione con il foglio protettivo necessario. Tuttavia, poiché il committente ha esonerato la Chemiplast SA da ogni responsabilità in occasione dell'intervento di reimpermeabilizzazione, il Pretore ha respinto la richiesta attorea.
C.- Con decisione 11 ottobre 1999 la II Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, adita dall'attore, ha respinto il gravame e confermato il giudizio pretorile. I giudici cantonali hanno anzitutto stabilito che il ricorso era rivolto unicamente contro il dispositivo della sentenza concernente la Chemiplast SA. La decisione del Pretore riguardante Rino Bianchini non è invece stata oggetto di impugnativa ed è dunque cresciuta in giudicato. Essi hanno poi accertato, sulla base di uno scritto del 23 ottobre 1991, che il committente e la ditta appaltatrice hanno concluso un accordo, tramite il quale la seconda veniva esonerata da ogni responsabilità per le opere eseguite. Donde la conferma del giudizio di prime cure.
D.- Contro la predetta decisione, Marco Pongelli è insorto al Tribunale federale con ricorso per riforma del 12 novembre 1999, chiedendo in via principale l'annullamento della sentenza cantonale, la condanna della Chemiplast SA al pagamento di fr. 32'780.-- oltre interessi e il rigetto in via definitiva dell'opposizione interposta al precetto esecutivo n. 393605 dell'ufficio esecuzioni di Lugano; in via subordinata egli postula l'annullamento della decisione e il rinvio della causa all'autorità cantonale per nuovo giudizio. Egli invoca essenzialmente una violazione degli art. 100 e 367 segg. CO e fa valere la nullità dell'accordo del 23 ottobre 1991. La Chemiplast SA, con risposta 21 gennaio 2000, propone la reiezione del ricorso.
C o n s i d e r a n d o i n d i r i t t o :
1.- L'attore, in via principale, domanda che la convenuta sia condannata al pagamento di una somma determinata. Tale richiesta è inammissibile. Infatti, nella sentenza impugnata difettano gli accertamenti di fatto necessari alla valutazione dell'importo cui l'attore, in caso di accoglimento del ricorso, potrebbe eventualmente avere diritto. Ciò è dovuto al fatto che le istanze cantonali non si sono pronunciate circa l'ammontare della pretesa attorea. Se il gravame dovesse rivelarsi fondato potrebbe dunque entrare in considerazione solo un rinvio della causa all'autorità cantonale.
2.- Lo scritto, che l'autorità cantonale ha considerato essere una valida rinuncia dell'attore alla responsabilità della convenuta per i difetti consecutivi all'impermeabilizzazione, ha il seguente tenore:
" Come da vostra richiesta, siamo dispo-
nibili ad eseguire opera di reimpermeabilizzazione
sul vostro terrazzo in oggetto. Lo scopo del no-
stro operato sarà unicamente per evitare provviso-
riamente i danni della pioggia. Rimane inteso pe-
rò, che nessuna responsabilità potrà esserci adde-
bitata per questo e per altri lavori eseguiti da
noi in precedenza. Rimane inteso altresì, che se
saranno stabilite le cause della rottura della
vecchia impermeabilizzazione a responsabilità del-
la Impresa Bianchini, noi ci riserviamo di addebi-
tarvi la seconda impermeabilizzazione per l'intero
importo."
3.- Da quanto sopra esposto discende che la decisione della Corte cantonale di considerare valida la rinuncia dell'attore alle pretese scaturenti dai difetti che già esistevano il 23 ottobre 1991 non viola il diritto federale. Ne segue che il ricorso, nella misura in cui è ammissibile, deve essere respinto. Gli oneri processuali e le spese ripetibili seguono la soccombenza (art. 156 cpv. 1 e 159 cpv. 1 e 2 OG).
per questi motivi
i l T r i b u n a l e f e d e r a l e
p r o n u n c i a :
In nome della I Corte civile
del TRIBUNALE FEDERALE SVIZZERO:
Il Presidente,
Il Cancelliere,