Abusive dismissal denied despite employee’s objections

4C.229/2002Tribunale federale / I divisione civile29 ott 2002Dismissed

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

A bank employee sued for abusive dismissal and related payments after being dismissed following disputes over a team-office arrangement and his refusal to comply with workplace instructions. The Pretore and then the Ticino Court of Appeal rejected the action. On reform appeal, the Federal Court held that most of the appellant’s arguments were inadmissible because they attacked the binding factual findings. On those facts, the dismissal was not abusive under Art. 336(1)(d) CO, and the employee had also breached his duties under Arts. 321a and 321d CO. The claims for indemnity, moral damages, and a bonus were therefore rejected. The appeal was dismissed insofar as admissible, and costs were imposed on the employee.

Massima Omnilex

Art. 336 cpv. 1 lett. d CO; art. 321a e 321d CO; ricorso per riforma: la censura di disdetta abusiva presuppone che il lavoratore abbia fatto valere in buona fede pretese non manifestamente infondate. È inammissibile, nella giurisdizione di riforma, rimettere in discussione l’apprezzamento delle prove e gli accertamenti di fatto dell’autorità cantonale salvo le eccezioni legali. Il rifiuto ingiustificato di istruzioni legittime del datore di lavoro, apprezzato alla luce del dovere di fedeltà e di diligenza e del contemperamento degli interessi delle parti, può integrare una grave lesione del vincolo fiduciario e rendere lecita la disdetta (consid. 2-5).

Testo completo

{T 0/2}
4C.229/2002 /viz

Sentenza del 29 ottobre 2002
I Corte civile

Giudici federali Walter, presidente della Corte e presidente del Tribunale federale, Klett e Ramelli, giudice supplente,
cancelliera Gianinazzi.

A.________,
attore,
patrocinato dall'avv. Luciana Sala, studio legale avv. Fabrizio Pessina, via degli Albrici 4, casella postale 1542, 6830 Chiasso,

contro

X.________,
convenuto,
patrocinato dall'avv. Simona Danzi-Lepori, via dei Gorini 2, casella postale 2173, 6901 Lugano.

contratto di lavoro; licenziamento abusivo,

ricorso per riforma contro la sentenza emanata il 31 maggio 2002 dalla II Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino

Fatti:
A.
A.________ ha lavorato alle dipendenze della banca X.________ di Chiasso dal 1° aprile 1970 al 30 settembre 1986 e dal 27 giugno 1994 al 31 ottobre 1997, quale consulente d'investimenti.

Nel 1997 fra le parti sono sorti dei dissapori a causa del rifiuto di A.________ di condividere l'ufficio con un altro collega; a giustificazione del suo atteggiamento egli ha addotto che al momento della seconda assunzione gli era stato garantito di poter lavorare in un ufficio singolo. Tali divergenze sono sfociate prima in una "sospensione dall'obbligo di presenza in banca per motivi di carattere disciplinare" e, successivamente, nella disdetta del rapporto di lavoro notificatagli l'11 agosto 1997 con effetto al 31 ottobre 1997.
B.
Asserendo la natura abusiva della disdetta, il 16 aprile 1998 A.________ si è rivolto al Pretore della Giurisdizione di Mendrisio-Sud chiedendo la condanna dell'istituto bancario al pagamento di complessivi fr. 88'000.--, fra cui figurano, fra l'altro fr. 63'000.-- a titolo d'indennità, fr. 10'000.-- di risarcimento del torto morale e fr. 5'000.-- quale gratifica. La petizione è stata respinta con sentenza del 2 luglio 2001.

L'appellazione che ha fatto seguito è stata a sua volta respinta dalla II Camera civile del Tribunale d'appello il 31 maggio 2002.
C.
Contro questa decisione A.________ è tempestivamente insorto dinanzi al Tribunale federale sia con ricorso di diritto pubblico che con ricorso per riforma; con entrambi i rimedi egli ha postulato la modifica della pronunzia impugnata nel senso di accogliere la petizione. Nella risposta del 28 agosto 2002 X.________ ha proposto la reiezione del gravame.

Diritto:
1.
In data odierna il parallelo ricorso di diritto pubblico è stato respinto in quanto ricevibile.

Nulla osta, pertanto, all'esame del presente gravame.
2.
Il ricorso per riforma è ammissibile per violazione del diritto federale (art. 43 cpv. 1 OG); nel quadro di tale rimedio non possono per contro essere invocate la violazione di un diritto costituzionale (art. 43 cpv. 1 seconda frase OG) o la violazione del diritto cantonale (art. 55 cpv. 1 lett. c OG).

Nella giurisdizione di riforma, il Tribunale federale fonda il suo giudizio sui fatti così come sono stati accertati dall'ultima autorità cantonale, a meno che siano state violate disposizioni federali in materia di prove, debbano venire rettificati accertamenti di fatto derivanti da una svista manifesta (art. 63 cpv. 2 OG) o si renda necessario un complemento degli stessi a norma dell'art. 64 OG (DTF 127 III 248 consid. 2c con rinvii). Tutte queste critiche e gli atti cui si riferiscono devono essere debitamente specificati (art. 55 cpv. 1 lett. b e d OG). Fatte salve queste eccezioni, censure contro l'accertamento dei fatti e l'apprezzamento delle prove eseguiti dall'autorità cantonale sono improponibili, così come non si può far riferimento a circostanze non accertate nel giudizio impugnato, trattandosi di fatti nuovi (art. 55 cpv. 1 lett. c OG; DTF citato).
3.
La lite verte in primo luogo sull'applicazione dell'art. 336 cpv. 1 lett. d CO, che considera una disdetta abusiva se data perché il lavoratore fa valere in buona fede pretese derivanti dal rapporto di lavoro. Riferendosi a dottrina e giurisprudenza, il Tribunale d'appello ha ricordato che non è necessario che le pretese esistano effettivamente; è sufficiente che il dipendente pensi in buona fede che i propri diritti siano fondati. Viola le regole della buona fede il lavoratore che sa, o avrebbe dovuto sapere, che il suo modo di agire è infondato. Infine, nel caso in cui egli avanzi pretese totalmente ingiustificate il licenziamento è lecito. Questa è l'eventualità verificatasi in concreto: i giudici ticinesi hanno infatti stabilito che la pretesa dell'attore di poter disporre di un ufficio singolo non era giustificata, non avendogli il datore di lavoro fornito alcuna garanzia in tal senso.

L'autorità cantonale ha quindi esaminato la fattispecie alla luce del dovere di diligenza e di fedeltà del lavoratore (art. 321a CO), in particolare dell'obbligo di osservare direttive e istruzioni del datore di lavoro (art. 321d CO). Sulla base di dottrina e giurisprudenza, la Corte ticinese ha precisato che i limiti di tale obbligo vanno stabiliti mediante una ponderazione dei rispettivi interessi e che il dipendente può rifiutarsi di seguire soltanto quelle istruzioni che ritiene inadeguate in base alla sua esperienza e alle sue conoscenze.
La violazione di direttive legittime del datore di lavoro può condurre alla riduzione o alla soppressione della gratifica, così come anche al licenziamento. Nel caso in rassegna i giudici cantonali hanno accertato che, a partire dal primo semestre 1997, presso la banca X.________ di Chiasso è stata introdotta - progressivamente - una nuova concezione di lavoro in team, imposta dalla direzione di Zurigo, che ha condotto i consulenti d'investimento a passare da una gestione individuale della clientela ad un'attività di gruppo, con a capo un responsabile; ciò ha comportato il lavoro in un cosiddetto ufficio-tandem, occupato da due consulenti appartenenti allo stesso team. Infine, richiamandosi alle testimonianze di E.________, L.________, F.________ e I.________, i giudici cantonali hanno stabilito che l'attore - contrariamente a tutti gli altri consulenti della sede di Chiasso, i quali, pur avendo inizialmente manifestato perplessità sulla nuova organizzazione del lavoro, si erano poi adeguati - ha rifiutato di utilizzare gli uffici-tandem, si è installato di propria iniziativa in uno dei salottini destinati alla clientela e ha manifestato in modo sproporzionato il suo disappunto nei confronti di superiori e colleghi. Egli ha inoltre rifiutato la proposta di trasferimento nella sede di Lugano, dove il lavoro in ufficio-tandem non era stato introdotto. Alla luce di queste circostanze, l'autorità cantonale ha concluso che, con il suo comportamento, lesivo degli obblighi sanciti dagli art. 321a e 321d CO, l'attore ha minato definitivamente la fiducia indispensabile al rapporto di lavoro, ragione per cui la disdetta notificatagli dal datore di lavoro non è abusiva.
4.
Nella prima parte del suo allegato l'attore insiste sul fatto che il datore di lavoro gli avrebbe assicurato di poter disporre di un ufficio singolo e, commentando le varie testimonianze, critica l'accertamento contrario dell'autorità cantonale. Trattandosi di argomenti che toccano esclusivamente l'apprezzamento delle prove e l'accertamento dei fatti, essi vanno dichiarati inammissibili. Ne discende l'inammissibilità delle censure che l'attore fonda sul presupposto di fatto errato per il quale gli sarebbe stato garantito l'ufficio singolo.

Egli assevera poi la violazione dell'art. 336 cpv. 1 lett. d CO, perché il licenziamento costituirebbe una ritorsione del datore di lavoro. L'esame del carattere abusivo di una disdetta è, in effetti, di per sé, una questione di diritto; sennonché anche a questo proposito l'attore non fa altro che disquisire sulle testimonianze, di cui riporta ampi stralci, senza mai considerare gli accertamenti - vincolanti - contenuti nella sentenza impugnata. Egli nemmeno tenta di spiegare perché, sulla base di quei fatti soltanto, il Tribunale d'appello avrebbe violato l'art. 336 cpv. 1 lett. d CO.

Lo stesso vale per le censure concernenti gli art. 321a e 321d CO: pur menzionando le norme del diritto federale, l'attore si limita, ancora una volta, a commentare soltanto i fatti, giungendo addirittura a negare l'esistenza delle direttive della direzione della banca sull'uso degli uffici-tandem e a contestare che il datore di lavoro gli aveva proposto il trasferimento a Lugano.
5.
Il gravame non contiene altre critiche di diritto. A prescindere dalla questione della ricevibilità, occorre comunque specificare che la sussunzione operata dai giudici cantonali, sulla base dei fatti da loro accertati, è pertinente: gli art. 336 cpv. 1 lett. d CO, 321a e 321d CO sono stati applicati in modo corretto.

La liceità della disdetta rende infondate le pretese d'indennità e risarcimento del torto morale del dipendente. Quanto alla gratifica, il Tribunale d'appello ha accertato ch'essa non era stata fissata contrattualmente, ma veniva corrisposta una volta all'anno, in caso di collaborazione fedele e di qualità. Ancora una volta, asserendo che l'istruttoria avrebbe dimostrato sia l'esistenza di una pattuizione speciale che il suo elevato rendimento, l'attore contesta accertamenti vincolanti del giudizio impugnato. Si tratta dunque di argomenti inammissibili.
6.
Per i motivi che precedono, il ricorso per riforma dev'essere respinto in quanto ricevibile.

Gli oneri processuali e le ripetibili seguono la soccombenza (art. 156 cpv. 1 e 159 cpv. 1 e 2 OG).

Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:

1.
Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso per riforma è respinto. Di conseguenza la sentenza impugnata è confermata.
2.
La tassa di giustizia di fr. 4'500.-- è posta a carico dell'attore, il quale rifonderà al convenuto fr. 5'500.-- per ripetibili della sede federale.
3.
Comunicazione ai patrocinatori delle parti e alla II Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
Losanna, 29 ottobre 2002
In nome della I Corte civile
del Tribunale federale svizzero

Il presidente: La cancelliera:

Parole chiave

employment contractabusive dismissalemployee dutiesgood faithmanagerial instructionsteam officeevidence reviewcosts

Estratto da Omnilex

Questione giuridica chiave

Whether the reform appeal was admissible under federal law and limited to reviewable issues.

Decisione estratta

The appeal was admissible only insofar as it raised federal-law issues; challenges to fact-finding and evidence assessment were inadmissible.

Motivazione estratta

The Federal Court was bound by the cantonally established facts except in the limited statutory exceptions; the appellant mainly attacked evidence evaluation and therefore exceeded the scope of reform review.

Questione giuridica chiave

Whether the dismissal was abusive under Art. 336(1)(d) CO because the employee asserted employment-related rights in good faith.

Decisione estratta

The dismissal was not abusive because the employee’s asserted right to a single office lacked any factual basis and he could not rely on good-faith protected claims.

Motivazione estratta

A dismissal is abusive only if it is triggered by good-faith assertion of justified claims; here the cantonal findings showed no guarantee of a single office and the employee’s stance was unjustified.

Questione giuridica chiave

Whether the employee’s refusal to follow the employer’s workplace directives violated Arts. 321a and 321d CO and justified termination.

Decisione estratta

The employee violated his duties of loyalty and obedience by refusing the team-office organization, occupying a client lounge and rejecting reassignment, which destroyed the trust basis of employment.

Motivazione estratta

The cantonal court’s factual findings established lawful managerial instructions and disproportionate insubordination; under the balancing required by Arts. 321a and 321d CO, such conduct justified dismissal.

Questione giuridica chiave

Whether the employee was entitled to damages, moral compensation, or a bonus/gratification payment.

Decisione estratta

No; once the dismissal was held lawful, the monetary claims for indemnity and moral damages failed, and the bonus claim failed because no contractual entitlement was proven.

Motivazione estratta

The claims for compensation depended on abusiveness of the dismissal, which was rejected, and the alleged bonus agreement and exceptional performance were factual allegations incompatible with the binding record.

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