Appeal inadmissible for non-payment of advance costs

4A_752/2012Tribunale federale / I divisione civile14 ago 2013Dismissed

Sintesi

The Federal Supreme Court dismissed the appeal as inadmissible because the appellant failed to pay the requested advance on costs even after receiving a supplementary deadline. The appellant’s renewed request for legal aid was rejected implicitly in the sense that no grounds were shown to revisit the prior refusal based on lack of prospects of success. Court costs of CHF 500 were charged to the appellant.

Regest

Art. 62 cpv. 3, art. 48 cpv. 4 LTF; non-payment of the advance on costs after expiry of the supplementary time limit precludes consideration of the appeal. Indigence alone does not justify legal aid; in addition, the request must not be manifestly devoid of prospects of success. Where the earlier refusal of legal aid is not challenged by any admissible argument warranting revision or reconsideration, the appeal remains non-entered upon in simplified procedure under art. 108 cpv. 1 let. a LTF (consid. 2). Costs follow the outcome under art. 66 cpv. 1 LTF.

Testo completo

{T 0/2}

4A_752/2012

Sentenza del 14 agosto 2013

I Corte di diritto civile

Composizione
Giudice federale Klett, Presidente,
Cancelliere Piatti.

Partecipanti al procedimento
A.________,
ricorrente,

contro

B.________ SA,
opponente.

Oggetto
assicurazione complementare contro le malattie; indennità giornaliere,

ricorso contro la sentenza emanata il 7 novembre 2012 dal Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino.

Considerando:

che con sentenza 7 novembre 2012 il Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino ha respinto la petizione con cui A.________ aveva convenuto in giudizio la B.________ SA al fine di ottenere la continuazione del versamento delle indennità giornaliere da questa corrisposte fino al 30 giugno 2011;
che A.________ ha impugnato al Tribunale federale la sentenza cantonale con ricorso 11 dicembre 2012, postulando altresì di essere posto al beneficio dell'assistenza giudiziaria;
che con decreto del 17 giugno 2013 la I Corte di diritto civile ha respinto la domanda di assistenza giudiziaria per carenza di possibilità di esito favorevole del ricorso e ha invitato il ricorrente a fornire entro l'8 luglio 2013 un anticipo per le spese presunte del processo di fr. 3'000.--;
che il 17 luglio 2013 è stato impartito al ricorrente il termine suppletorio dell'art. 62 cpv. 3 LTF per provvedere al predetto pagamento entro il 2 agosto 2013;
che il 22 luglio 2013 A.________ ha rinnovato la richiesta di "gratuito patrocinio e sospensione spese giudiziarie", asseverando l'assenza di risorse economiche e la fondatezza del suo gravame;
che come già indicato nel decreto del 17 giugno 2013 sulla domanda di assistenza giudiziaria, l'indigenza dell'istante è unicamente uno dei due presupposti per accogliere tale richiesta;
che l'assenza della seconda condizione, attinente alle possibilità di esito favorevole del ricorso, è stata stabilita nel predetto decreto e nello scritto del 22 luglio 2013 il ricorrente non ha sollevato alcun argomento idoneo a giustificare l'apertura di una procedura di revisione o riesame di tale decisione;
che il 12 agosto 2013 la Cassa del Tribunale federale ha costatato che il richiesto anticipo spese non è stato pagato né accreditato sul suo conto postale e che non le è pervenuto alcun avviso di addebito di un conto bancario o postale;
che in queste circostanze il Tribunale federale non può entrare nel merito del ricorso (art. 48 cpv. 4 e 62 cpv. 3 LTF);
che pertanto il ricorso si rivela manifestamente inammissibile e va deciso dalla Presidente della Corte adita nella procedura semplificata (art. 108 cpv. 1 lett. a LTF);
che le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF);

per questi motivi, la Presidente pronuncia:

1.

Il ricorso è inammissibile.

2.

Le spese giudiziarie di fr. 500.-- sono poste a carico del ricorrente.

3.

Comunicazione alle parti e al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino.

Losanna, 14 agosto 2013

In nome della I Corte di diritto civile
del Tribunale federale svizzero

La Presidente: Klett

Il Cancelliere: Piatti

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