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4A_709/2012 ΓÇó Civil appeal inadmissible for insufficient reasoning
4A_709/2012Tribunale federale / I divisione civile11 gen 2013Inadmissible
A civil appeal against a Ticino appellate judgment on the interpretation of an accident insurance policy was found inadmissible because the appellant failed to engage with the decisive reasoning of the lower court. Instead of addressing the contractual interpretation that limited coverage to distortions associated with an operation under anesthesia, he argued only about the definition of accident under social insurance law and medical severity. The Federal Supreme Court decided the matter in simplified procedure, denied any implied request for legal aid, and imposed CHF 500 in costs on the appellant.
Art. 42 cpv. 2 LTF; admissibility of a civil appeal; the appellant must, at least in concise form, confront the reasoning of the challenged judgment and show with specific arguments why it is unlawful. Submissions that merely restate the factual version or invoke unrelated legal concepts do not satisfy the duty to reason and lead to inadmissibility under Art. 108 cpv. 1 lett. b LTF. Legal aid under Art. 64 LTF is excluded where the appeal was manifestly devoid of prospects of success ab initio, irrespective of indigence. Costs follow the outcome under Art. 66 cpv. 1 LTF.
{T 0/2}
4A_709/2012
Sentenza dell'11 gennaio 2013
I Corte di diritto civile
Composizione
Giudice federale Klett, Presidente,
Cancelliere Piatti.
Partecipanti al procedimento
A.________,
ricorrente,
contro
B.________ S.A.,
patrocinata dall'avv. dott. Gianluca Airaghi,
opponente.
Oggetto
interpretazione di un contratto d'assicurazione,
ricorso contro la sentenza emanata il 25 ottobre 2012 dalla II Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
Considerando:
che il Pretore del distretto di Lugano ha respinto con sentenza 26 agosto 2011 l'azione con cui A.________ ha chiesto la condanna della B.________ S.A. al pagamento di fr. 60'000.-- per prestazioni derivanti da una polizza d'assicurazione contro gli infortuni precedentemente sottoscritta;
che con sentenza 25 ottobre 2012 la II Camera civile del Tribunale di appello del Cantone Ticino ha respinto un appello presentato da A.________ contro il giudizio di primo grado;
che la Corte cantonale ha condiviso, come prima il Pretore, l'interpretazione della convenuta delle condizioni generali d'assicurazione secondo cui, per quanto qui interessa, l'assicurazione in questione copre solo distorsioni associate ad un'operazione sotto anestesia;
che con ricorso in materia civile del 30 novembre 2012 A.________ postula l'annullamento della sentenza di appello e il rinvio della causa all'autorità inferiore "per l'istruzione di un nuovo processo sulla scorta dei considerandi precedentemente espressi";
che non è stato ordinato uno scambio di scritti;
che con lettera 21 dicembre 2012 il ricorrente chiede di poter pagare l'anticipo spese richiestogli in 12 rate;
che giusta l'art. 42 cpv. 2 LTF nella motivazione del ricorso occorre spiegare perché l'atto impugnato viola il diritto;
che l'insorgente deve quindi confrontarsi almeno brevemente con i considerandi della sentenza impugnata, pena l'inammissibilità del gravame (DTF 134 II 244 consid. 2.1);
che in concreto il ricorso non soddisfa le predette esigenze di motivazione, il ricorrente dilungandosi infatti sulla definizione di infortunio ai sensi della Legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA), sull'asserita gravità - risultante da un certificato medico - delle lesioni subite nell'incidente stradale, ma non spende una parola per confutare l'interpretazione del contratto di assicurazione stipulato fra le parti contenuta nella sentenza impugnata e non contesta l'assenza di una distorsione associata ad un'operazione sotto anestesia;
che in queste circostanze il ricorso, manifestamente non motivato in modo sufficiente, si appalesa inammissibile e va deciso dalla Presidente della Corte nella procedura semplificata (art. 108 cpv. 1 lett. b LTF);
che le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF);
che infatti, anche qualora si volesse attribuire alla lettera del 21 dicembre 2012 valenza di domanda di assistenza giudiziaria, quest'ultima dovrebbe essere respinta, indipendentemente da un'eventuale indigenza dell'istante, perché il ricorso si rivelava fin dall'inizio privo di possibilità di esito favorevole (art. 64 cpv. 1 e 3 LTF);
per questi motivi, la Presidente pronuncia:
1.
Il ricorso è inammissibile.
2.
Le spese giudiziarie di fr. 500.-- sono poste a carico del ricorrente.
3.
Comunicazione alle parti e alla II Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
Losanna, 11 gennaio 2013
In nome della I Corte di diritto civile
del Tribunale federale svizzero
La Presidente: Klett
Il Cancelliere: Piatti