Late payment of advance leads to inadmissible civil appeal

4A_627/2010Tribunale federale / I divisione civile24 giu 2011Inadmissible

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

A civil appeal against a Ticino appellate judgment on debt denial was declared inadmissible because the appellant did not pay the advance on costs despite a reminder and an additional deadline. The Federal Court had earlier denied legal aid for lack of prospects of success, and the appellant raised no new grounds justifying reconsideration. The Court therefore did not examine the merits, ordered federal court costs of CHF 500 against the appellant, and awarded the respondent CHF 500 in compensation for observations on the stay request.

Massima Omnilex

Art. 48 cpv. 4, 62 cpv. 3 and 108 cpv. 1 lett. a LTF; non-payment of the advance on costs renders the appeal inadmissible when the appellant, after refusal of legal aid, fails to satisfy the advance within the prescribed and supplementary time limits. Indigence alone does not justify legal aid; the applicant must also show non-frivolous prospects of success. Absent new arguments warranting reconsideration of the refusal order, the court cannot enter into the merits and may decide in simplified procedure (consid. 1). Costs follow the outcome under Arts. 66 cpv. 1 and 68 cpv. 1 LTF (consid. 2).

Testo completo

{T 0/2}
4A_627/2010

Sentenza del 24 giugno 2011
I Corte di diritto civile

Composizione
Giudice federale supplente Ramelli, Giudice unico,
Cancelliere Piatti.

Partecipanti al procedimento
A.________,
patrocinato dall'avv. Stefania Polti,
ricorrente,

contro

B.________,
patrocinata dall'avv. Pietro Moggi,
opponente.

Oggetto
disconoscimento del debito,

ricorso contro la sentenza emanata il 29 settembre 2010 dalla II Camera civile del Tribunale d'appello del
Cantone Ticino.

Considerando:
che il 30 ottobre 2008 il Pretore della giurisdizione di Locarno-Campagna ha respinto la petizione con la quale A.________ aveva chiesto di accertare l'inesistenza del debito di fr. 10'248'830.-- verso la B.________ e per il quale quest'ultima aveva ottenuto il rigetto provvisorio dell'opposizione a un precetto esecutivo fatto notificare all'attore (per un importo superiore);
che la II Camera civile del Tribunale di appello del Cantone Ticino ha accolto parzialmente l'appellazione del debitore e ha rigettato in via definitiva l'opposizione per fr. 7'318'430.80 con sentenza del 29 settembre 2010;
che A.________ è insorto al Tribunale federale con un ricorso in materia civile del 12 novembre 2010 in cui ha, tra l'altro, chiesto il conferimento dell'effetto sospensivo all'impugnativa e di essere posto al beneficio dell'assistenza giudiziaria;
che dopo aver ricevuto le osservazioni dell'opponente sulla domanda di misure d'urgenza, la Presidente della Corte adita ha respinto con decreto 6 dicembre 2010 la richiesta di conferimento dell'effetto sospensivo al ricorso;
che con decreto 21 marzo 2011 la Corte adita ha respinto la domanda di assistenza giudiziaria per carenza di possibilità di esito favorevole del ricorso e ha invitato il ricorrente a fornire entro l'11 aprile 2011 un anticipo per le spese presunte del processo di fr. 30'000.--;
che l'8 aprile 2011 il ricorrente ha comunicato al Tribunale federale di non essere in grado di pagare il predetto anticipo e ha chiesto l'annullamento del relativo invito e una proroga del termine fissatovi, asseverando la sua indigenza e contestando l'assenza del fumus boni iuris del suo rimedio;
che il 12 aprile 2011 il termine per versare il richiesto anticipo spese è stato prorogato fino al 6 maggio 2011;
che il 16 maggio 2011 è stato impartito al ricorrente il termine suppletorio dell'art. 63 cpv. 3 LTF per provvedere al predetto pagamento entro il 27 maggio 2011;

che il 20 maggio 2011 il ricorrente ha nuovamente chiesto di rinunciare alla richiesta di pagamento di un anticipo spese;
che come già indicato nella decisione sulla domanda di assistenza giudiziaria, l'indigenza dell'istante è unicamente uno dei due presupposti per accogliere tale domanda;
che l'assenza della seconda condizione, attinente alle possibilità di esito favorevole del ricorso, è stata costatata con il decreto del 21 marzo 2011 e nei suoi successivi scritti il ricorrente non ha sollevato alcun argomento idoneo a giustificare l'apertura di una procedura di revisione o riesame di tale decreto;
che il 15 giugno 2011 la Cassa del Tribunale federale ha costatato che il richiesto anticipo spese non è stato pagato né accreditato sul suo conto postale e che non le è pervenuto alcun avviso di addebito di un conto bancario o postale;
che in queste circostanze il Tribunale federale non può entrare nel merito del ricorso (art. 48 cpv. 4 e 62 cpv. 3 LTF);
che pertanto il ricorso si rivela manifestamente inammissibile e può essere deciso dal Giudice delegato nella procedura semplificata (art. 108 cpv. 1 lett. a e cpv. 2 LTF);
che le spese giudiziarie e le ripetibili (per le osservazioni alla domanda di conferimento dell'effetto sospensivo) seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 e 68 cpv. 1 LTF);

per questi motivi, il Giudice unico pronuncia:

1.
Il ricorso è inammissibile.

2.
Le spese giudiziarie di fr. 500.-- sono poste a carico del ricorrente, che rinfonderà all'opponente fr. 500.-- a titolo di ripetibili per la sede federale.

3.
Comunicazione ai patrocinatori delle parti e alla II Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.

Losanna, 24 giugno 2011

In nome della I Corte di diritto civile
del Tribunale federale svizzero
Il Giudice unico: Il Cancelliere:

Ramelli Piatti

Parole chiave

advance on costsinadmissibilitylegal aidprospects of successsimplified procedureparty compensationdebt denial

Estratto da Omnilex

Questione giuridica chiave

Whether the civil appeal could be entered into despite non-payment of the required advance on costs.

Decisione estratta

No. Because the advance on costs was neither paid nor credited within the set time limit, the Court could not hear the appeal.

Motivazione estratta

Under Arts. 48(4) and 62(3) LTF, non-payment of the advance prevents entry into the merits. The appellant did not provide grounds for revisiting the earlier refusal of legal aid, so the payment duty remained in force.

Questione giuridica chiave

Allocation of court costs and party compensation.

Decisione estratta

Costs followed the outcome; the appellant had to bear the federal court costs and compensate the respondent for the response on the stay request.

Motivazione estratta

Loss follows costs under Arts. 66(1) and 68(1) LTF.

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