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4A_621/2011 ΓÇó Withdrawal of appeal leads to removal from the docket
4A_621/2011Tribunale federale / I divisione civile20 dic 2013Withdrawn
A.________ SA filed a civil appeal against the Ticino Court of Appeal judgment rejecting its claim for a withdrawal penalty of CHF 284,786 against B.________. After the proceedings had been suspended at the parties’ request, the appellant withdrew the appeal. The Federal Supreme Court, acting through the presiding judge, struck the case from the docket and ordered reduced court costs of CHF 500 against the appellant.
Art. 32 LTF; withdrawal of an appeal and removal from the docket; the instructing judge decides alone on striking a withdrawn case from the role. Court costs are borne by the unsuccessful party and may be reduced under Art. 65(2) LTF; in case of withdrawal, the appellant generally bears the costs under Art. 66(1) LTF.
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4A_621/2011
Decreto del 20 dicembre 2013
I Corte di diritto civile
Composizione
Giudice federale Klett, Presidente,
Cancelliere Piatti.
Partecipanti al procedimento
A.________ SA,
patrocinata dall'avv. Fabio Soldati,
ricorrente,
contro
B.________,
patrocinata dall'avv. Fabio Bacchetta Cattori,
opponente.
Oggetto
pena di recesso,
ricorso contro la sentenza emanata il 12 settembre 2011 dalla III Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
che con sentenza 12 settembre 2011 la III Camera civile del Tribunale di appello del Cantone Ticino ha respinto la petizione con cui la A.________ SA ha chiesto di condannare B.________ a pagarle fr. 284'786.-- a titolo di pena di recesso;
che contro tale giudizio è insorta al Tribunale federale la A.________ SA con ricorso in materia civile del 10 ottobre 2011;
che la Presidente della Corte adita ha sospeso, su richiesta delle parti, la procedura ricorsuale con decreto 15 novembre 2011;
che con scritto 17 dicembre 2013 la ricorrente ha comunicato al Tribunale federale di ritirare il ricorso;
che giusta l'art. 32 cpv. 1 LTF il presidente della Corte dirige il procedimento quale giudice dell'istruzione fino alla pronuncia della sentenza e che in virtù dell'art. 32 cpv. 2 LTF il giudice dell'istruzione decide quale giudice unico lo stralcio dal ruolo delle cause ritirate;
che le spese giudiziarie, comprendenti una tassa di giustizia ridotta (art. 65 cpv. 2 LTF), seguono la soccombenza e vanno poste a carico della ricorrente (art. 66 cpv. 1 LTF);
La causa è stralciata dai ruoli a seguito del ritiro del ricorso.
Le spese giudiziarie di fr. 500.-- sono poste a carico della ricorrente.
Comunicazione ai patrocinatori delle parti e alla III Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
Losanna, 20 dicembre 2013
In nome della I Corte di diritto civile
del Tribunale federale svizzero
La Presidente: Klett
Il Cancelliere: Piatti