Missing conciliation does not render judgment absolutely void

4A_620/2010Tribunale federale / I divisione civile4 feb 2011Dismissed

Sintesi

A tenant company appealed to the Federal Supreme Court after the Ticino Court of Appeal held its appeal inadmissible as late in a lease-related debt-disavowal case. The appellant argued that the first-instance proceedings were null because no mandatory conciliation under Art. 274a CO had taken place. The Federal Supreme Court held that the lack of conciliation does not create absolute nullity; such a defect can only be raised through an ordinary appeal. Since the cantonal appeal was untimely and the appellant did not challenge that reasoning, the federal appeal was dismissed. Court costs and party compensation were imposed on the appellant.

Regest

Art. 274a CO; mandatory conciliation in lease disputes and effects of its omission on judicial decisions. The absence of a prior conciliation attempt in a lease-related debt-disavowal action does not result in absolute nullity of the ensuing judgment; the defect renders the decision merely challengeable by way of appeal proceedings. If the cantonal appeal is inadmissible for lateness, the appellate court has no occasion to examine the defect ex officio, and no violation of federal law arises from refusing to nullify the proceedings. Costs follow the outcome under Art. 66 and 68 LTF.

Testo completo

{T 0/2}
4A_620/2010

Sentenza del 4 febbraio 2011
I Corte di diritto civile

Composizione
Giudici federali Klett, Presidente,
Rottenberg Liatowitsch, Ramelli, Giudice supplente,
Cancelliere Piatti.

Partecipanti al procedimento
A.________ SA,
patrocinata dall'avv. dott. Carlo Fubiani,
ricorrente,

contro

Comunione ereditaria fu B.________, composta di:

  1. D.________,
  2. C.________,
    patrocinati dall'avv. Katia Cereghetti Soldini,
    opponenti.

Oggetto
disconoscimento del debito; contratto di locazione di locali commerciali; procedura,

ricorso contro la sentenza emanata il 26 ottobre 2010 dalla II Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
Considerando:
che il 10 maggio 2008 B.________ ha fatto notificare all'inquilina A.________ SA un precetto esecutivo per l'incasso di fr. 22'500.-- di pigioni arretrate concernenti la locazione di un negozio a Chiasso;
che il 26 settembre 2008 il Pretore di Mendrisio-sud ha rigettato provvisoriamente l'opposizione interposta dalla debitrice;
che quest'ultima ha incoato con petizione 10 ottobre 2008 un'azione di disconoscimento del debito, respinta dal predetto giudice con sentenza 29 settembre 2010;
che l'appellazione della debitrice è stata dichiarata irricevibile, perché tardiva secondo l'art. 411 cpv. 2 CPC/TI, con sentenza 26 ottobre 2010 dalla II Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino;
che la A.________ SA è insorta davanti al Tribunale federale con ricorso in materia civile del 9 novembre 2010 chiedendo, oltre alla concessione dell'effetto sospensivo, la pronuncia della nullità della sentenza del Pretore e di tutti gli atti di quella procedura;
che C.________ e D.________ - eredi della locatrice originaria - propongono con osservazioni del 16 novembre 2010 la reiezione di entrambe le domande, mentre l'autorità cantonale ha rinunciato ad esprimersi;
che la Presidente della Corte adita ha respinto con decreto del 30 novembre 2010 l'istanza di conferimento dell'effetto sospensivo al ricorso;
che il gravame non pone problemi sotto il profilo dell'ammissibilità, essendo anche raggiunta la soglia di fr. 15'000.-- richiesta per i ricorsi in materia civile concernenti controversie di locazione (art. 74 cpv. 1 lett. a LTF);
che la ricorrente rimprovera al Tribunale di appello di non aver accertato d'ufficio la nullità del procedimento di prima istanza, promosso senza l'avvio preliminare della procedura di conciliazione prevista imperativamente dall'art. 274a CO;
che, effettivamente, anche l'azione di disconoscimento del debito concernente una controversia in materia di locazione va sottoposta obbligatoriamente all'autorità di conciliazione (DTF 133 III 645 consid. 3-5);
che, tuttavia, la sentenza giudiziaria emanata senza il rispetto di tale requisito processuale non è inficiata di nullità assoluta (sulla nozione cfr. DTF 129 I 361 consid. 2.1), ma può essere annullata soltanto nell'ambito di una procedura di ricorso (sentenza 4C.255/1995 del 4 gennaio 1996 consid. 2b, in Rep 1996 pag. 27);
che l'autorità cantonale ticinese non ha avuto modo di pronunciarsi in tale contesto, poiché l'appello dell'inquilina si è rivelato intempestivo e irricevibile;
che sotto questo profilo non vi è di conseguenza stata lesione del diritto federale;
che la ricorrente non contesta la motivazione con la quale la Corte cantonale ha dichiarato il suo appello irricevibile;
che il ricorso in materia civile risulta pertanto infondato e come tale va respinto;
che le spese processuali e le ripetibili seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 e 68 cpv. 1 LTF);

per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:

1.
Il ricorso è respinto.

2.
Le spese giudiziarie di fr. 2'000.-- sono poste a carico della ricorrente, che rifonderà agli opponenti complessivi fr. 2'500.-- a titolo di ripetibili della sede federale.

3.
Comunicazione ai patrocinatori delle parti e alla II Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.

Losanna, 4 febbraio 2011

In nome della I Corte di diritto civile
del Tribunale federale svizzero
La Presidente: Il Cancelliere:

Klett Piatti

Parole chiave

lease disputeconciliationnullitydebt disavowalinadmissible appeallate filingcourt costsparty compensation