Inadmissible appeal for insufficient reasoning in lease dispute

4A_583/2011Tribunale federale / I divisione civile5 ott 2011Inadmissible

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

A and B appealed to the Federal Supreme Court against a cantonal decision in a lease dispute concerning an agreed termination of their rental contract. They asked for damages, a declaration that three contracts required three months' notice, and legal aid. The Federal Court held that the appeal did not meet the minimum reasoning requirements because it failed to engage with the cantonal court's decisive finding that the lease had been validly terminated by agreement on 1 March 2010. The appeal was therefore inadmissible, legal aid was refused, and CHF 500 in costs were imposed on the appellants.

Massima Omnilex

Art. 42 cpv. 2 LTF; admissibility of a federal appeal depends on substantiated reasoning addressing the challenged grounds of the cantonal decision. The appellant must, at least briefly, engage with the decisive considerations and show in what respect they violate federal law; mere assertions or a parallel discussion of other legal relationships are insufficient (consid. 1). If the appeal is manifestly inadequately reasoned, the court may dispose of it in simplified procedure under Art. 108 cpv. 1 lett. b LTF. Legal aid under Art. 64 LTF is excluded where the appeal lacks any reasonable prospect of success.

Testo completo

{T 0/2}
4A_583/2011

Sentenza del 5 ottobre 2011
I Corte di diritto civile

Composizione
Giudice federale Klett, Presidente,
Cancelliere Piatti.

Partecipanti al procedimento
A.________ e B.________,
ricorrenti,

contro

C.________AG,
patrocinata dall'avv. Luca Allidi,
opponente.

Oggetto
contratto di locazione;

ricorso contro la sentenza emanata l'8 agosto 2011
dalla II Camera civile del Tribunale d'appello del
Cantone Ticino.

Considerando:
che nel mese di aprile 2009 D.________ ha assunto A.________ quale portinaio di un immobile ad Ascona, ha poi locato a A.________ e B.________, interessati all'acquisto di un'unità di proprietà per piani, un appartamento di tre locali e mezzo fino al trapasso di proprietà (31.12.2009);
che le predette parti avevano pure pattuito un cosiddetto "Reservationsvertrag" per l'appartamento in questione;
che in seguito al mancato versamento da parte dei conduttori di un acconto per l'acquisto dell'alloggio, il 1° marzo 2010 i menzionati contraenti hanno convenuto, per l'eventualità in cui la compravendita non si fosse perfezionata entro il 30 giugno 2010, la fine per tale data del contratto di locazione e del contratto di lavoro;
che con sentenza 25 marzo 2011 il Pretore della giurisdizione di Locarno-Campagna, adito da A.________ e B.________, ha considerato il contratto di locazione rescisso di comune accordo per il 30 giugno 2010 e ha respinto l'istanza di contestazione della disdetta 22 settembre 2010 inviata per mora e a titolo sussidiario dalla C.________AG, divenuta nel frattempo proprietaria dell'immobile;
che l'8 agosto 2011 la II Camera civile del Tribunale di appello del Cantone Ticino ha respinto - in quanto ricevibile - sia un appello inoltrato da A.________ e B.________ contro la predetta decisione sia la relativa domanda di assistenza giudiziaria;
che la Corte cantonale ha ritenuto irricevibili i documenti prodotti per la prima volta in appello e non contestata né tantomeno dimostrata l'inefficacia dell'accordo del 1° marzo 2010;
che con ricorso 22 settembre 2011 A.________ e B.________ chiedono al Tribunale federale di concedere al primo fr. 20'000.-- per la perdita di guadagno, di accertare che i predetti 3 contratti devono essere disdetti con un preavviso di tre mesi e di essere posti al beneficio dell'assistenza giudiziaria;
che giusta l'art. 42 cpv. 2 LTF nella motivazione del ricorso occorre spiegare perché l'atto impugnato viola il diritto e che quindi il ricorrente deve confrontarsi almeno brevemente con i considerandi della sentenza impugnata, pena l'inammissibilità del gravame (DTF 134 II 244 consid. 2.1);
che in concreto il ricorso non soddisfa i predetti requisiti di motivazione;
che infatti, a prescindere dalla semplice affermazione secondo cui i 3 contratti sarebbero stati prolungati, il rimedio si esaurisce in sostanza in una discussione del rapporto di lavoro senza contenere alcuna censura contro l'argomentazione principale della Corte cantonale concernente la validità della concordata rescissione 1° marzo 2010 del contratto di locazione;
che pertanto il ricorso, insufficientemente motivato, si rivela inammissibile e può essere deciso dalla Presidente della Corte adita nella procedura semplificata (art. 108 cpv. 1 lett. b LTF);
che in queste circostanze la domanda di assistenza giudiziaria dev'essere respinta per mancanza di possibilità di esito favorevole del ricorso (art. 64 cpv. 1 e 3 LTF), indipendentemente da un'eventuale indigenza dei ricorrenti;

per questi motivi, la Presidente pronuncia:

1.
Il ricorso è inammissibile.

2.
La domanda di assistenza giudiziaria dei ricorrenti è respinta.

3.
Le spese giudiziarie di fr. 500.-- sono poste a carico dei ricorrenti.

4.
Comunicazione alle parti e alla II Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.

Losanna, 5 ottobre 2011

In nome della I Corte di diritto civile
del Tribunale federale svizzero

La Presidente: Klett

Il Cancelliere: Piatti

Parole chiave

leaseinadmissibilityinsufficient reasoninglegal aidconsensual terminationcourt costs

Estratto da Omnilex

Questione giuridica chiave

Whether the federal appeal was sufficiently reasoned under Art. 42 para. 2 LTF

Decisione estratta

No. The appellants did not meaningfully address the cantonal court's key reasoning on the validity of the agreed termination of the lease.

Motivazione estratta

A federal appeal must explain how the challenged decision violates the law and engage, at least briefly, with the contested reasoning; mere assertions and discussion of employment issues were insufficient.

Questione giuridica chiave

Whether legal aid should be granted for the federal appeal

Decisione estratta

No. The appeal had no prospect of success, so legal aid had to be refused.

Motivazione estratta

Under Art. 64 LTF, legal aid requires at least a reasonable chance of success; that prerequisite was absent because the appeal was inadmissible.

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