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4A_563/2013 ΓÇó Striking off after withdrawal of appeal in international arbitration
4A_563/2013Tribunale federale / I divisione civile5 mar 2014Withdrawn
The appellant withdrew her civil law appeal against an international arbitral award. The Swiss Federal Supreme Court, acting through the presiding judge as single judge, struck the case from the roll. The court ordered reduced judicial costs of CHF 500 against the appellant and, in accordance with the parties’ request, awarded no party compensation. The prior request for suspensive effect had already been denied.
Art. 32 cpv. 1 e 2 LTF; ritiro del ricorso in materia civile contro un lodo arbitrale internazionale: il giudice dell’istruzione, quale giudice unico, è competente a stralciare la causa dal ruolo quando il gravame è ritirato. In tale ipotesi il procedimento si estingue senza decisione sul merito; le spese sono poste a carico della parte ricorrente, di regola con tassa ridotta se lo stato della causa lo giustifica (art. 65 cpv. 2 LTF). Le ripetibili non sono dovute se le parti convengono diversamente o se non vengono assegnate dal Tribunale federale (consid. 1-2).
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4A_563/2013
Decreto del 5 marzo 2014
I Corte di diritto civile
Composizione
Giudice federale Klett, Presidente,
Cancelliere Piatti.
Partecipanti al procedimento
A.________,
patrocinata dall'avv. Marco Züblin,
ricorrente,
contro
B.________ Corp,
2. C.________,
entrambi patrocinati dall'avv. Emanuele Verda,
opponenti.
Oggetto
arbitrato internazionale; diritto di essere sentito,
ricorso contro il lodo finale emanato il 9 ottobre 2013
dal Tribunale arbitrale.
che con lodo 9 ottobre 2013 il Tribunale arbitrale ha condannato la A.________ a versare a B.________ Corp 2'542'000.-- dollari statunitensi, oltre interessi, nonché a rimborsare a tale società e a C.________ fr. 63'333.-- anticipati per spese e onorari del Tribunale arbitrale e fr. 60'000.-- a titolo di ripetibili;
che con ricorso in materia civile dell'11 novembre 2013 la A.________ postula, previo conferimento dell'effetto sospensivo al gravame, l'annullamento del lodo arbitrale;
che con decreto 20 gennaio 2014 la Presidente della Corte adita ha respinto la domanda di conferimento dell'effetto sospensivo al ricorso;
che con scritto 21 febbraio 2014 le parti hanno chiesto al Tribunale federale di stralciare la causa, di porre le spese a carico di chi le ha anticipate e di compensare le ripetibili;
che giusta l'art. 32 cpv. 1 LTF il presidente della Corte dirige il procedimento quale giudice dell'istruzione fino alla pronuncia della sentenza e che in virtù dell'art. 32 cpv. 2 LTF il giudice dell'istruzione decide quale giudice unico lo stralcio dal ruolo delle cause ritirate;
che le spese giudiziarie, comprendenti una tassa di giustizia ridotta (art. 65 cpv. 2 LTF), anticipate dalla ricorrente vanno poste a suo carico e che, come chiesto dalle parti, non si assegnano ripetibili per la procedura innanzi al Tribunale federale;
La causa è stralciata dai ruoli a seguito del ritiro del ricorso.
Le spese giudiziarie di fr. 500.-- sono poste a carico della ricorrente. Non si assegnano ripetibili.
Comunicazione ai patrocinatori delle parti e al Tribunale arbitrale.
Losanna, 5 marzo 2014
In nome della I Corte di diritto civile
del Tribunale federale svizzero
La Presidente: Klett
Il Cancelliere: Piatti