Appeal inadmissible for non-payment of advance costs

4A_555/2012Tribunale federale / I divisione civile9 nov 2012Inadmissible

Sintesi

The appellant filed a federal appeal against a Ticino appellate judgment on expulsion. After being ordered to pay an advance on costs of CHF 500 and then granted a supplementary deadline under Art. 62(3) LTF, he still did not pay. The Federal Supreme Court therefore did not examine the case on the merits, applied the simplified procedure, declared the appeal inadmissible, and charged the court costs to the appellant.

Regest

Art. 62 cpv. 3 LTF; art. 108 cpv. 1 lett. a LTF; art. 66 cpv. 1 LTF: fehlende Leistung des Kostenvorschusses innert Nachfrist führt zur Nichteintretensverfügung im vereinfachten Verfahren. Wird der Vorschuss trotz ausdrücklicher Androhung nicht bezahlt, ist die Beschwerde offensichtlich unzulässig und kann ohne materielle Prüfung erledigt werden. Die Gerichtskosten werden der unterliegenden Partei auferlegt (consid. 1-2).

Testo completo

{T 0/2}
4A_555/2012

Sentenza del 9 novembre 2012
I Corte di diritto civile

Composizione
Giudice federale Klett, Presidente,
Cancelliere Huguenin.

Partecipanti al procedimento
A.________,
ricorrente,

contro

B.________AG,
patrocinata dall'avv. Jonathan Moor,
opponente.

Oggetto
espulsione,

ricorso contro la sentenza emanata il 21 agosto 2012 dalla Seconda Camera civile del Tribunale d'appello
del Cantone Ticino.

Considerando:
che il 18 settembre 2012 A.________ è insorto al Tribunale federale con un ricorso contro la sentenza della Seconda Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino del 21 agosto 2012;

che con decreto del 24 settembre 2012 il ricorrente è stato invano invitato a versare un anticipo spese di fr. 500.--;

che con decreto del 17 ottobre 2012 è stato fissato al ricorrente, giusta l'art. 62 cpv. 3 LTF, un termine suppletorio sino al 2 novembre 2012, con l'avvertenza che in assenza di pagamento entro tale termine il rimedio sarebbe dichiarato inammissibile;

che in tempo utile non è intervenuto alcun versamento;

che in queste circostanze l'impugnativa non può essere vagliata nel merito (art. 62 cpv. 3 LTF) e il ricorso, manifestamente inammissibile, può essere evaso mediante la procedura semplificata di cui all'art. 108 cpv. 1 lett. a LTF;

che le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF);

per questi motivi, la Presidente pronuncia:

1.
Il ricorso è inammissibile.

2.
Le spese giudiziarie di fr. 500.-- sono poste a carico del ricorrente.

3.
Comunicazione alle parti e alla Seconda Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.

Losanna, 9 novembre 2012

In nome della I Corte di diritto civile
del Tribunale federale svizzero

La Presidente: Klett

Il Cancelliere: Huguenin

Parole chiave

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