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4A_546/2011 ΓÇó Appeal struck off after withdrawal in lease eviction case
4A_546/2011Tribunale federale / I divisione civile12 ott 2011Dismissed
The appellant challenged a cantonal appellate judgment confirming an eviction order concerning leased commercial premises. Before the Federal Supreme Court ruled, she withdrew the appeal. The Court, acting through its presiding judge, therefore struck the case from the docket. It also ordered reduced court costs of CHF 300 against the appellant, who caused the proceedings to end by withdrawing the appeal.
Art. 32 cpv. 1 e 2 LTF; ritiro del ricorso e stralcio dai ruoli: when a federal appeal is withdrawn, the presiding judge may, as single judge, order the case struck from the docket. Court costs are imposed on the withdrawing appellant pursuant to the principle of costs following outcome, subject to a reduced fee under Art. 65 cpv. 2 LTF and Art. 66 cpv. 1 LTF.
{T 0/2}
4A_546/2011
Decreto del 12 ottobre 2011
I Corte di diritto civile
Composizione
Giudice federale Klett, Presidente,
Cancelliere Piatti.
Partecipanti al procedimento
A.________,
patrocinata dall'avv. Pascal Cattaneo,
ricorrente,
contro
Oggetto
sfratto,
ricorso contro la sentenza emanata il 7 luglio 2011
dalla II Camera civile del Tribunale d'appello del
Cantone Ticino.
Considerando:
che con sentenza 7 luglio 2011 la II Camera civile del Tribunale di appello del Cantone Ticino ha confermato la decisione con cui il Pretore della giurisdizione di Mendrisio sud ha ordinato alla conduttrice A.________ di mettere a disposizione delle locatrici B.________ e C.________ i locali commerciali ricevuti in locazione;
che la A.________ è insorta al Tribunale federale contro la predetta sentenza con un ricorso in materia civile del 12 settembre 2011;
che con scritto 5 ottobre 2011 la ricorrente ha dichiarato di ritirare il ricorso;
che giusta l'art. 32 cpv. 1 LTF il presidente della Corte dirige il procedimento quale giudice dell'istruzione fino alla pronuncia della sentenza e che in virtù dell'art. 32 cpv. 2 LTF il giudice dell'istruzione decide quale giudice unico lo stralcio dal ruolo delle cause ritirate;
che le spese giudiziarie, comprendenti una tassa di giustizia ridotta (art. 65 cpv. 2 LTF), seguono la soccombenza e vanno poste a carico della ricorrente (art. 66 cpv. 1 LTF);
per questi motivi, la Presidente decreta:
1.
La causa è stralciata dai ruoli a seguito del ritiro del ricorso.
2.
Le spese giudiziarie di fr. 300.-- sono poste a carico della ricorrente.
3.
Comunicazione ai patrocinatori delle parti e alla II Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
Losanna, 12 ottobre 2011
In nome della I Corte di diritto civile
del Tribunale federale svizzero
La Presidente: Klett
Il Cancelliere: Piatti