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4A_525/2013 ΓÇó Non-payment of advance costs makes appeal inadmissible
4A_525/2013Tribunale federale / I divisione civile4 dic 2013Inadmissible
The Federal Supreme Court dealt with an appeal in an eviction case from Ticino. The appellants failed to pay the advance costs of CHF 500 even after being granted a supplementary deadline and warned that the appeal would be inadmissible. The Court therefore did not examine the merits and, in summary procedure, declared the appeal inadmissible. The court costs of CHF 500 were imposed on the appellants.
Art. 62 cpv. 3 LTF; inadmissibility for failure to pay the requested advance costs after expiry of the supplementary deadline. If the appellant does not comply with the court order and the warning that non-payment will entail inadmissibility, the Federal Supreme Court may refuse to enter into the matter under the simplified procedure of Art. 108 cpv. 1 lett. a LTF. Court costs follow the outcome under Art. 66 cpv. 1 LTF.
{T 0/2}
4A_525/2013
Sentenza del 4 dicembre 2013
I Corte di diritto civile
Composizione
Giudice federale Klett, Presidente,
Cancelliere Huguenin.
Partecipanti al procedimento
A.________ e B.________,
ricorrenti,
contro
C.________,
patrocinata dall'avv. Alexander Henauer,
opponente.
Oggetto
espulsione,
ricorso contro la sentenza emanata il 19 settembre 2013 dalla Seconda Camera civile del Tribunale d'appello
del Cantone Ticino.
che il 21 ottobre 2013 A.________ e B.________ sono insorti al Tribunale federale con un ricorso contro la sentenza emanata il 19 settembre 2013 dalla presidente della seconda Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino;
che con decreto del 23 ottobre 2013 i ricorrenti sono stati invano invitati a versare un anticipo spese di fr. 500.--;
che con decreto del 12 novembre 2013 è stato fissato ai ricorrenti, giusta l'art. 62 cpv. 3 LTF, un termine suppletorio sino al 27 novembre 2013, con l'avvertenza che in assenza di pagamento entro tale termine il rimedio sarebbe dichiarato inammissibile;
che in tempo utile non è intervenuto alcun versamento;
che in queste circostanze l'impugnativa non può essere vagliata nel merito (art. 62 cpv. 3 LTF) e il ricorso, manifestamente inammissibile, può essere evaso mediante la procedura semplificata di cui all'art. 108 cpv. 1 lett. a LTF;
che le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF);
Il ricorso è inammissibile.
Le spese giudiziarie di fr. 500.-- sono poste a carico dei ricorrenti.
Comunicazione alle parti e alla Seconda Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
Losanna, 4 dicembre 2013
In nome della I Corte di diritto civile
del Tribunale federale svizzero
La Presidente: Klett
Il Cancelliere: Huguenin