Art. 42 cpv. 1 e 2 LTF; art. 106 cpv. 2 LTF: the appeal must, in a concise and specific manner, engage with the reasons of the challenged decision and explain why it violates federal law; mere repetition of one's own version of the facts or of already rejected arguments is insufficient. Where the cantonal decision rests on inadmissibility for failure to comply with the motivation requirements of Art. 321 cpv. 1 CPC, the federal appeal must address that procedural ground directly; otherwise the Federal Supreme Court does not enter into the merits. Manifestly insufficiently reasoned appeals are decided in simplified procedure under Art. 108 cpv. 1 let. b LTF.
4A_469/2025
Sentenza del 27 ottobre 2025
I Corte di diritto civile
Composizione
Giudice federale Hurni, Presidente,
Cancelliere G. Piatti.
Partecipanti al procedimento
A.________,
ricorrente,
contro
B.________ AG,
opponente.
Oggetto
rigetto provvisorio dell'opposizione,
ricorso contro la sentenza emanata il 18 agosto 2025 dalla Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d'appello del Cantone Ticino (14.2025.69).
In accoglimento dell'istanza presentata dalla B.________ AG il Pretore aggiunto della Giurisdizione di Locarno-Campagna ha, con decisione 25 aprile 2025, rigettato in via provvisoria, limitatamente all'importo di fr. 34'562.-- risultante dall'attestato di carenza beni prodotto, l'opposizione interposta da A.________ al relativo precetto esecutivo. Il Pretore aggiunto, dopo aver segnatamente richiamato le condizioni poste dalla giurisprudenza all'eccezione di falso, ha rilevato che l'escussa aveva attivamente partecipato alla procedura che ha portato al rilascio del predetto attestato di carenza beni e ha quindi ritenuto non credibile la sua affermazione di non essere a conoscenza e di non avere sottoscritto il contratto all'origine della pretesa.
Con sentenza 18 agosto 2025 la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale di appello del Cantone Ticino ha dichiarato irricevibile il reclamo presentato dall'escussa, perché quest'ultima non si era confrontata con le argomentazioni del giudizio pretorile, come invece richiesto dall'art. 321 cpv. 1 CPC, limitandosi a ribadire in maniera generica di non sapere nulla del debito in questione e lamentando la mancata produzione di una serie di documenti da parte dell'istante che dovrebbero dimostrare la validità del credito e a chi va attribuita la firma.
A.________ è insorta al Tribunale federale con ricorso 15 settembre 2025 chiedendo, previo conferimento dell'effetto sospensivo, di annullare la decisione della Corte cantonale, di rinviare la causa alle autorità inferiori affinché venga effettuata una perizia grafologica sulla firma contestata. In via subordinata chiede l'accertamento di non dover rispondere del debito.
Non è stato ordinato uno scambio di scritti.
La domanda di conferimento dell'effetto sospensivo al ricorso è stata respinta con decreto 24 settembre 2025.
Giusta l'art. 42 cpv. 1 LTF l'atto ricorsuale al Tribunale federale deve, fra l'altro, contenere i motivi. Nei motivi del ricorso occorre spiegare, in modo conciso e confrontandosi con i considerandi della sentenza impugnata (DTF 143 II 283 consid. 1.2.2; 142 III 364 consid. 2.4; 140 III 86 consid. 2), perché l'atto impugnato viola il diritto (art. 42 cpv. 2 LTF) e il Tribunale federale esamina la violazione di diritti fondamentali e costituzionali soltanto se il ricorrente ha sollevato e motivato tale censura (art. 106 cpv. 2 LTF).
In concreto il ricorso non soddisfa i predetti requisiti di motivazione, la ricorrente limitandosi a ripetere di non avere contratto il debito di cui non saprebbe nulla e che sarebbe invece riconducibile al defunto ex marito, il quale avrebbe falsificato la sua firma. La ricorrente non spende invece una parola per confutare il rimprovero mossole dalla Corte cantonale, che ha portato alla decisione di irricevibilità, di non aver soddisfatto le esigenze poste dall'art. 321 cpv. 1 CPC alla motivazione di un reclamo. In queste circostanze non le è di soccorso nemmeno la lamentela, peraltro apodittica, di una violazione del suo diritto di essere sentita per la mancata verifica della firma sul contratto.
Da quanto precede discende che il ricorso in esame si palesa inammissibile, perché manifestamente non motivato in modo sufficiente, e va deciso dal Presidente della Corte adita nella procedura semplificata (art. 108 cpv. 1 lett. b LTF). Le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF).
Il ricorso è inammissibile.
Le spese giudiziarie di fr. 800.-- sono poste a carico della ricorrente.
Comunicazione alle parti e alla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
Losanna, 27 ottobre 2025
In nome della I Corte di diritto civile
del Tribunale federale svizzero
Il Presidente: Hurni
Il Cancelliere: G. Piatti