Art. 42 cpv. 2 e 5 LTF; art. 108 cpv. 1 lett. b LTF; inadmissibility for insufficient reasoning and omission of signature: the appeal must, in a concise manner and by confronting the challenged decision, explain why the decision violates federal law. Mere repetition of factual allegations, general grievances, or references to personal circumstances does not satisfy the duty of substantiation. Where the appeal is manifestly inadmissible for lack of reasoning, calling upon a co-appellant to remedy a missing signature would amount to an empty formality and may be omitted in simplified procedure. Costs are borne by the unsuccessful party under art. 66 cpv. 1 LTF.
4A_359/2021
Sentenza del 15 luglio 2021
I Corte di diritto civile
Composizione
Giudice federale Hohl, Presidente,
Cancelliere Piatti.
Partecipanti al procedimento
contro
C.________ AG,
patrocinata dall'avv. Patrick Fini,
opponente.
Oggetto
espulsione,
ricorso contro la sentenza emanata l'8 giugno 2021
dalla II Camera civile del Tribunale d'appello del
Cantone Ticino (12.2020.160).
che dopo una prima decisione di sfratto del 14 gennaio 2020 per mora nel pagamento delle pigioni, la locatrice C.________ AG ha concluso un accordo transattivo con i conduttori A.A.________ e B.A.________ in cui il rapporto di locazione veniva protratto un'unica e definiva volta fino al 31 ottobre 2020;
che con decisione 2 dicembre 2020, in accoglimento dell'istanza 2 novembre 2020 presentata dalla C.________ AG, il Pretore del distretto di Lugano ha ordinato a A.A.________ e B.A.________ di riconsegnare l'appartamento locato entro l'11 gennaio 2021 e a pagare all'istante fr. 3'615.-- mensili a partire dal 1° novembre 2020 fino alla liberazione dei locali;
che con sentenza 8 giugno 2021 la II Camera civile del Tribunale di appello del Cantone Ticino ha respinto, nella misura in cui era ricevibile, l'appello presentato dai conduttori;
che quest'ultimi, illustra la Corte cantonale, non hanno spiegato perché la decisione di primo grado sarebbe errata, ma si sono limitati ad esprimere considerazioni di carattere generico e hanno descritto i loro - gravi - problemi di salute;
che con ricorso del 7 luglio 2021, firmato unicamente da A.A.________, i conduttori chiedono di poter restare nell'appartamento in ragione del loro stato di salute e di considerare la richiesta di aumento dell'acconto per le spese accessorie come un rinnovo tacito del contratto;
che non è stato ordinato uno scambio di scritti;
che giusta l'art. 42 cpv. 2 LTF nei motivi del ricorso occorre spiegare, in modo conciso e confrontandosi con i considerandi della sentenza impugnata, perché questa viola il diritto (DTF 143 II 283 consid. 1.2.2; 140 III 86 consid. 2; 134 II 244 consid. 2.1);
che in concreto il ricorso non soddisfa le predette esigenze di motivazione, poiché i ricorrenti non si prevalgono di alcuna violazione del diritto riferita alla sentenza di appello, ma si limitano in sostanza a ribadire i loro problemi di salute, a dolersi del comportamento della locatrice e ad affermare di avere pagato quanto loro richiesto;
che pertanto il ricorso, manifestamente non motivato in modo sufficiente, si palesa inammissibile e va deciso dalla Presidente della Corte adita nella procedura semplificata (art. 108 cpv. 1 lett. b LTF);
che in queste circostanze invitare B.A.________ a sanare il vizio dell'omessa firma del ricorso (art. 42 cpv. 5 LTF) costituirebbe un inutile formalismo, ma si giustifica porre le spese giudiziarie - da addossare alla parte soccombente (art. 66 cpv. 1 LTF) - unicamente a carico del firmatario del ricorso;
Il ricorso è inammissibile.
Le spese giudiziarie di fr. 500.-- sono poste a carico del ricorrente A.A.________.
Comunicazione alle parti e alla II Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
Losanna, 15 luglio 2021
In nome della I Corte di diritto civile
del Tribunale federale svizzero
La Presidente: Hohl
Il Cancelliere: Piatti