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4A_233/2014 ΓÇó Civil appeal inadmissible for insufficient reasoning
4A_233/2014Tribunale federale / I divisione civile14 mag 2014Inadmissible
A.________ challenged a cantonal judgment concerning recusal of the Pretore of Mendrisio-Sud. The Federal Supreme Court held that the civil appeal did not satisfy the reasoning requirement because it did not engage with the reasons of the appealed judgment and instead repeated complaints about the recused judge. The appeal was therefore declared inadmissible in simplified procedure. The request for legal aid was refused due to lack of prospects of success, and court costs of CHF 300 were imposed on the appellant.
Art. 42 cpv. 2 LTF, art. 108 cpv. 1 lett. b LTF; insufficiente motivazione del ricorso in materia civile. Il ricorrente deve confrontarsi, in modo conciso ma puntuale, con i considerandi determinanti della decisione impugnata e indicare per quali ragioni essa violerebbe il diritto; la mera elencazione di rimproveri contro l’autorità o il giudice ricusato non soddisfa l’onere di motivazione. In difetto di tale motivazione, il ricorso è inammissibile nella procedura semplificata. L’assistenza giudiziaria è negata quando il gravame è privo di probabilità di successo (art. 64 LTF); le spese seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF).
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4A_233/2014
Sentenza del 14 maggio 2014
I Corte di diritto civile
Composizione
Giudice federale Klett, Presidente,
Cancelliere Piatti.
Partecipanti al procedimento
A.________,
ricorrente,
contro
Pretore della Giurisdizione di Mendrisio-Sud, via Beroldingen 11, 6850 Mendrisio,
opponente.
Oggetto
ricusa,
ricorso contro la sentenza emanata il 10 marzo 2014 dalla II Camera civile del Tribunale d'appello del
Cantone Ticino.
che con istanza 15 ottobre 2013 A.________ ha chiesto la ricusa del Pretore della giurisdizione di Mendrisio-Sud;
che la predetta domanda è stata respinta dal Pretore della giurisdizione di Mendrisio-Nord con sentenza 29 ottobre 2013;
che il 10 marzo 2014 la II Camera civile del Tribunale di appello del Cantone Ticino ha respinto, nella misura in cui era ricevibile, un reclamo presentato da A.________;
che quest'ultima è insorta contro tale sentenza al Tribunale federale con ricorso in materia civile del 10 aprile 2014;
che il 7 maggio 2014 la ricorrente ha chiesto di essere posta al beneficio dell'assistenza giudiziaria;
che giusta l'art. 42 cpv. 2 LTF il ricorrente deve spiegare nei motivi del ricorso, in modo conciso e confrontandosi con i considerandi della sentenza impugnata (DTF 134 II 244 consid. 2.1), perché l'atto impugnato viola il diritto;
che tale requisito non è soddisfatto nella fattispecie, poiché la ricorrente elenca nel presente gravame numerose "imprecisioni" riferite all'esame del suo reclamo e concernenti in larga misura asseriti errori imputati al Pretore ricusato, ma omette di indicare per quale motivo la sentenza impugnata, con cui il tribunale cantonale superiore ha respinto un reclamo diretto contro una decisione escludente l'esistenza di un motivo di ricusa, violerebbe il diritto;
che pertanto il ricorso, manifestamente non motivato in modo sufficiente, si appalesa inammissibile e va deciso dalla Presidente della Corte adita nella procedura semplificata (art. 108 cpv. 1 lett. b LTF);
che in queste circostanze la domanda di assistenza giudiziaria per la sede federale dev'essere respinta per mancanza di possibilità di esito favorevole del ricorso (art. 64 cpv. 1 e 3 LTF), indipendentemente dall'indigenza della ricorrente;
che pertanto le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF);
Il ricorso è inammissibile.
La domanda di assistenza giudiziaria della ricorrente è respinta.
Le spese giudiziarie di fr. 300.-- sono poste a carico della ricorrente.
Comunicazione alle parti e alla II Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
Losanna, 14 maggio 2014
In nome della I Corte di diritto civile
del Tribunale federale svizzero
La Presidente: Klett
Il Cancelliere: Piatti