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4A_126/2010 ΓÇó Withdrawal of appeal in international arbitration case
4A_126/2010Tribunale federale / I divisione civile23 ago 2010Withdrawn
The appellant notified the Federal Supreme Court that the parties had settled the dispute and withdrew its appeal against the CAS award of 28 January 2010. The court therefore removed the case from the docket under Art. 32(2) LTF, annulled the prior order of 19 July 2010 fixing deadlines for the respondents, and charged the appellant with court costs of CHF 1,000.
Art. 32 cpv. 2 LTF; withdrawal of the appeal after settlement; the proceedings are struck from the docket without a merits decision. A withdrawal renders prior procedural directions moot and they are annulled ex officio. Court costs are allocated according to Arts. 65 and 66 LTF, with the withdrawing appellant ordinarily bearing the costs unless special circumstances justify another allocation.
{T 0/2}
4A_126/2010
Decreto del 23 agosto 2010
I Corte di diritto civile
Composizione
Giudice federale Klett, Presidente,
Cancelliera Gianinazzi.
Partecipanti al procedimento
A.________,
patrocinato dall'avv. Rocco Taminelli,
ricorrente,
contro
Oggetto
arbitrato internazionale,
ricorso in materia civile contro il lodo arbitrale emanato
il 28 gennaio 2010 dal Tribunale Arbitrale dello Sport (TAS).
Considerando:
che il 1° marzo 2010 la società A.________ è insorta dinanzi al Tribunale federale con un ricorso in materia civile contro il lodo emanato il 28 gennaio 2010 dal Tribunale Arbitrale dello Sport (TAS) nella causa che la vede opposta alla B.________ e a C.________;
che l'anticipo spese di fr. 8'000.-- è stato versato entro il termine assegnato;
che con decreto del 19 luglio 2010 sia il TAS sia gli opponenti (ai quali è stato pure chiesto di eleggere domicilio in Svizzera) sono stati invitati a presentare un'eventuale risposta entro il 21 settembre 2010;
che con scritto del 20 agosto 2010 il legale della ricorrente ha comunicato l'avvenuta stipulazione fra le parti di un "accordo transattivo che mette definitivamente termine alla vertenza", dichiarando nel contempo di voler ritirare il ricorso;
che, visto il ritiro del gravame, la causa può venire stralciata dai ruoli, conformemente a quanto previsto dall'art. 32 cpv. 2 LTF;
che ciò comporta, evidentemente, l'annullamento dei termini fissati alle controparti nel decreto del 19 luglio 2010;
che per le spese giudiziarie si rinvia all'art. 65 cpv. 1, cpv. 2 e cpv. 3 lett. b nonché all'art. 66 cpv. 2 e cpv. 3 LTF;
per questi motivi, la Presidente decreta:
1.
Si prende atto del ritiro del ricorso e la causa 4A_126/2010 è stralciata dai ruoli.
2.
Il decreto del 19 luglio 2010 è annullato.
3.
Le spese giudiziarie di fr. 1'000.-- sono poste a carico della ricorrente.
4.
Comunicazione al patrocinatore della ricorrente, agli opponenti e al Tribunale Arbitrale dello Sport (TAS).
Losanna, 23 agosto 2010
In nome della I Corte di diritto civile
del Tribunale federale svizzero
La Presidente: La Cancelliera:
Klett Gianinazzi