Art. 32 cpv. 2 LTF; art. 71 LTF in relation with art. 73 PC; withdrawal of appeal and striking off the docket; costs after withdrawal. Where an appeal is withdrawn, the instructing judge sitting as single judge must take note of the withdrawal and order the case struck from the roll. Court costs are in principle borne by the withdrawing party, but may be reduced under art. 66 cpv. 2 LTF. No party compensation is awarded where the parties agree to set off their respective costs or where a party has not appeared represented (art. 68 cpv. 1-4 LTF).
2C_982/2020
Decreto del 21 maggio 2021
II Corte di diritto pubblico
Composizione
Giudice federale Aubry Girardin,
in qualità di giudice unica,
Cancelliere Ermotti.
Partecipanti al procedimento
A.________,
patrocinata dall'avv. Luca Taddei,
ricorrente,
contro
Commissione per il notariato del Cantone Ticino,
palazzo di Giustizia, via Pretorio 16, 6901 Lugano,
B.________,
patrocinato dall'avv. dott. Carlo Postizzi,
C.________.
Oggetto
Svincolo dal segreto professionale,
ricorso contro la sentenza emanata il 21 ottobre 2020
dal Tribunale amministrativo del Cantone Ticino (52.2020.133).
il ricorso presentato il 24 novembre 2020 da A.________ presso il Tribunale federale contro la sentenza del Tribunale amministrativo del Cantone Ticino del 21 ottobre 2020 in materia di segreto professionale;
la lettera del 5 maggio 2021 con cui la ricorrente ha dichiarato in sostanza di ritirare il ricorso poiché le parti "hanno trovato un accordo extragiudiziario che risolve oltre a tutte le pratiche relative al loro contenzioso anche la pratica di cui a margine che diviene quindi priva d'oggetto";
che il giudice dell'istruzione decide quale giudice unico lo stralcio dal ruolo delle cause ritirate (art. 32 cpv. 2 LTF);
che nella fattispecie, dato il ritiro del ricorso annunciato nella lettera del 5 maggio 2021, la giudice dell'istruzione non può far altro che prendere atto di tale ritiro e disporre lo stralcio della causa dai ruoli (art. 71 LTF in relazione con l'art. 73 PC);
che, come del resto richiesto dalla ricorrente nella lettera del 5 maggio 2021, le spese giudiziarie della sede federale vanno poste a carico di quest'ultima (cfr. 66 cpv. 1 LTF; art. 71 LTF in relazione con l'art. 5 cpv. 2 PC);
che tali spese possono tuttavia essere ridotte in applicazione dell'art. 66 cpv. 2 LTF;
che, come illustrato dalla ricorrente, le parti sono d'accordo di compensare le ripetibili, di modo che non si giustifica di assegnarne ad B.________ in questa sede sulla base dei combinati art. 66 cpv. 3 e 68 cpv. 4 LTF;
che non si giustifica nemmeno assegnare ripetibili a C.________, il quale non si è fatto rappresentare (art. 68 cpv. 1 e 2 LTF);
È preso atto del ritiro del ricorso e la causa 2C_982/2020 è stralciata dai ruoli.
Le spese giudiziarie di fr. 1'000.-- sono poste a carico della ricorrente.
Non vengono assegnate ripetibili.
Comunicazione al patrocinatore della ricorrente, alla Commissione per il notariato del Cantone Ticino, al patrocinatore di B.________, a C.________ e al Tribunale amministrativo del Cantone Ticino.
Losanna, 21 maggio 2021
In nome della II Corte di diritto pubblico
del Tribunale federale svizzero
La Giudice unica: Il Cancelliere:
Aubry Girardin Ermotti