Appeal inadmissible for insufficient reasoning

2C_830/2012Tribunale federale / II divisione di diritto pubblico24 nov 2012Inadmissible

Sintesi

The appellant challenged the cantonal judgment confirming provisional construction contributions for sewerage and wastewater treatment works on its parcel. The Federal Supreme Court held that the appeal failed to comply with the duty to reason under Art. 42(2) LTF because it largely reproduced the cantonal submissions and did not meaningfully confront the reasoning of the administrative court. Applying the simplified procedure, the Court declared the appeal inadmissible and ordered CHF 1,000 in costs against the appellant.

Regest

Art. 42 cpv. 2 LTF; insufficiente motivazione del ricorso al Tribunale federale; il gravame deve confrontarsi, almeno succintamente, con i considerandi della decisione impugnata e indicare in che misura questa violi il diritto. Non adempie tale requisito un ricorso che riproduce sostanzialmente, senza critica specifica, le censure già formulate dinanzi all'istanza cantonale. In tal caso l'inammissibilità può essere pronunciata con procedura semplificata ai sensi dell'art. 108 LTF; le spese seguono la soccombenza (consid. 2).

Testo completo

{T 0/2}
2C_830/2012

Sentenza del 24 novembre 2012
II Corte di diritto pubblico

Composizione
Giudice federale Zünd, Presidente,
Cancelliere Savoldelli.

Partecipanti al procedimento
A.________AG (a seguito di fusione con B.________SA),
patrocinata dall'avv. Gianni Cattaneo,
ricorrente,

contro

Comune di X.________.

Oggetto
Contributi di costruzione provvisori per opere
di canalizzazione e depurazione acque,

ricorso in materia di diritto pubblico contro la sentenza emanata il 2 agosto 2012 dal Tribunale amministrativo del Cantone Ticino.

Fatti:

A.
Il 18 giugno 2003, il Consiglio comunale di X.________ ha adottato il piano generale di smaltimento delle acque (PGS), autorizzando il Municipio a prelevare contributi di costruzione. Il PGS è stato approvato dal Dipartimento del territorio del Cantone Ticino con risoluzione del 2 aprile 2004. Dopo di che, le autorità comunali hanno dato avvio alla procedura per l'imposizione dei contributi provvisori di costruzione degli impianti di canalizzazione e di depurazione delle acque.

B.
In relazione alla particella yyy di X.________, di proprietà della B.________SA, società che si è nel frattempo fusa con la A.________AG, il Municipio di X.________ ha fissato l'ammontare dei contributi di costruzione a fr. 147'142.75. Con decisione del 4 aprile 2006, l'esecutivo comunale ha respinto il reclamo interposto contro il prelievo. Tale atto è stato confermato dal Tribunale di espropriazione del Cantone Ticino e - dopo che gli è stato trasmesso l'incarto, in conformità a quanto previsto dalla sentenza del Tribunale federale 2C_557/2009 del 26 aprile 2010 - anche dal Tribunale cantonale amministrativo, che si è espresso in merito con giudizio del 2 agosto 2012.

C.
Il 4 settembre 2012, la A.________AG ha inoltrato dinanzi al Tribunale federale un ricorso in materia di diritto pubblico, con il quale chiede l'annullamento della sentenza del 2 agosto 2012 e della precedente decisione su reclamo, in subordine seguito dal rinvio degli atti al Tribunale cantonale amministrativo per nuova decisione.

Diritto:

1.
Diretto contro una decisione finale (art. 90 LTF) di un'autorità cantonale di ultima istanza con carattere di tribunale superiore (art. 86 e 90 LTF), il ricorso concerne una causa di diritto pubblico (art. 82 lett. a LTF) che non ricade sotto alcuna delle eccezioni previste dall'art. 83 LTF. Esso è stato presentato in tempo utile (art. 46 cpv. 1 lett. b in relazione con l'art. 100 cpv. 1 LTF) dalla destinataria della pronuncia contestata, con interesse al suo annullamento (art. 89 cpv. 1 LTF).

2.
2.1 Giusta l'art. 42 cpv. 2 LTF, nei motivi del ricorso occorre spiegare in modo conciso perché l'atto impugnato viola il diritto; ciò significa che il ricorrente deve confrontarsi almeno brevemente con i considerandi della sentenza querelata (DTF 134 II 244 consid. 2.1 pag. 245 seg.). Quando la motivazione del ricorso inoltrato al Tribunale federale è identica a quella presentata davanti all'istanza inferiore, tale condizione non è rispettata (DTF 134 II 244 consid. 2.3 pag. 246 seg.).

2.2 Nel caso in esame, fatta eccezione per qualche modifica di carattere redazionale e per la semplice citazione di alcuni puntuali passaggi del giudizio impugnato, il ricorso presentato davanti al Tribunale federale contro la sentenza del Tribunale cantonale amministrativo riprende, praticamente alla lettera, le motivazioni contenute nel ricorso a suo tempo interposto contro la sentenza del Tribunale di espropriazione, su cui l'ultima istanza cantonale è stata chiamata a statuire.

2.3 Non rispondendo alle esigenze di motivazione previste dall'art. 42 cpv. 2 LTF, il ricorso dev'essere pertanto dichiarato inammissibile secondo la procedura semplificata (art. 108 LTF). Le spese seguono la soccombenza (art. 65 e 66 cpv. 1 LTF).

Per questi motivi, il Presidente pronuncia:

1.
Il ricorso è inammissibile.

2.
Le spese giudiziarie di fr. 1'000.-- sono poste a carico della ricorrente.

3.
Comunicazione alle parti, al Comune di X.________ e al Tribunale cantonale amministrativo.

Losanna, 24 novembre 2012

In nome della II Corte di diritto pubblico
del Tribunale federale svizzero

Il Presidente: Zünd

Il Cancelliere: Savoldelli

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