progetti
2C_687/2013 ΓÇó Appeal inadmissible for lack of standing in disciplinary complaint
2C_687/2013Tribunale federale / II divisione di diritto pubblico13 ago 2013Inadmissible
A complainant in a cantonal judicial disciplinary matter appealed to the Federal Supreme Court after the cantonal appeal commission held that he lacked standing. The Federal Court found the appeal manifestly inadmissible because it was not properly reasoned: the appellant merely invoked constitutional and ECHR provisions without engaging with the commission’s reasoning that only the disciplined magistrate has party status. The Court added that, under settled federal case law, a disciplinary complainant has no legally protected interest to challenge a decision not to proceed. Legal aid was denied and court costs of CHF 500 were charged to the appellant.
Art. 42 LTF, art. 108 cpv. 1 lett. b LTF; standing and reasoning requirements in appeals against cantonal disciplinary decisions. A recourse must specifically address the decisive considerations of the challenged decision and explain, in relation to the subject of the dispute, why the contested reasoning is unlawful; merely invoking constitutional or Convention guarantees is insufficient. In disciplinary proceedings, the complainant is not a party and lacks standing, because such proceedings primarily protect the public interest in supervision and order, not the complainant’s private interests. If no action is taken on the complaint, the complainant is not affected in legally protected interests and is therefore not entitled to appeal. Legal aid is excluded where the appeal is manifestly devoid of prospects of success (consid. 2-3).
{T 0/2}
2C_687/2013
Sentenza del 13 agosto 2013
II Corte di diritto pubblico
Composizione
Giudice federale Zünd, Presidente,
Cancelliera Ieronimo Perroud.
Partecipanti al procedimento
A.________,
ricorrente,
contro
Consiglio della Magistratura del Cantone del Ticino, Palazzo di Giustiza, via Pretorio 16, 6900 Lugano,
opponente.
Oggetto
Segnalazione contro l'operato di un magistrato,
ricorso contro la decisione emessa il 26 giugno 2013 della Commissione di ricorso sulla magistratura del Cantone Ticino.
In seguito ad un procedimento per lesioni semplici e vie di fatto da lui avviato il 27 luglio 2010 e sfociato in un decreto di non luogo a procedere, A.________ ha inoltrato, il 13 dicembre 2010, al Consiglio della Magistratura del Cantone Ticino, una segnalazione contro l'operato del giudice di pace incaricato della causa. Dopo un iter processuale che non occorre qui rievocare, il Consiglio della Magistratura, con decisione plenaria del 2 aprile 2013, ha respinto la segnalazione, decidendo di non darvi seguito.
Adita da A.________ il 25 aprile 2013 la Commissione ticinese di ricorso sulla magistratura, con sentenza del 26 giugno 2013, ne ha dichiarato il gravame irricevibile per mancanza di legittimazione attiva, dato che, giusta l'art. 81 cpv. 2 della legge sull'organizzazione giudiziaria del 10 maggio 2006 (LOG; RL/TI 3.1.1.1), il denunciante non ha qualità di parte nel procedimento disciplinare.
Il 7 agosto 2013 A.________ ha inoltrato dinanzi al Tribunale federale un ricorso in materia di diritto pubblico con cui chiede l'annullamento della sentenza cantonale, che egli sia autorizzato a consultare gli atti di causa e che la sua denuncia venga esaminata nel merito. Censura la violazione degli artt. 9 e 29 Cost. nonché 6, 13 e 14 CEDU.
Non è stato ordinato uno scambio di allegati scritti.
Il Tribunale federale esamina d'ufficio e con piena cognizione la sua competenza (art. 29 cpv. 1 LTF), rispettivamente l'ammissibilità dei gravami che gli vengono sottoposti (DTF 137 I 371 consid. 1 pag. 372 e rinvio).
2.1. Conformemente all'art. 42 LTF il ricorso deve contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova (cpv. 1) e dev'essere motivato in modo sufficiente, spiegando nei motivi perché l'atto impugnato viola il diritto (cpv. 2; DTF 134 II 244 consid. 2.1 pag. 245; 133 II 249 consid. 1.4.1 pag. 254). Nell'allegato ricorsuale occorre quindi indicare in maniera concisa perché l'atto impugnato viola il diritto applicabile; la motivazione deve essere riferita all'oggetto del litigio, in modo che si capisca perché e su quali punti la decisione contestata è impugnata (DTF 134 II 244 consid. 2.1 pag. 245). Ciò significa che la parte ricorrente non può limitarsi a riproporre genericamente argomenti giuridici già esposti dinanzi alle autorità cantonali, bensì deve confrontarsi criticamente con i considerandi della decisione dell'autorità inferiore che reputa lesivi del diritto (cfr. DTF 121 III 397 consid. 2a pag. 400).
2.2. In concreto oggetto di disamina può unicamente essere la questione di sapere se, a ragione, la Commissione di ricorso sulla Magistratura ha negato la legittimazione ad agire del qui ricorrente, allora denunciante nella procedura disciplinare da lui avviata e, di riflesso, ha dichiarato irricevibile il suo gravame. Ora, l'interessato si limita nel proprio gravame ad elencare le norme costituzionali e convenzionali che, a suo avviso, sarebbero state disattese dalle autorità cantonali. Egli omette però completamente di confrontarsi in maniera adeguata (art. 42 cpv. 2 LTF), con l'argomentazione sviluppata dalla Commissione di ricorso sulla magistratura - secondo la quale solo il magistrato (colpito da sanzioni disciplinari) ha qualità di parte e può adirla, allorché detta facoltà è esclusa per legge nei confronti del denunciante - spiegando perché la stessa disattenderebbe arbitrariamente (su questo aspetto cfr. DTF 134 II 207 consid. 2 pag. 209 seg.) la normativa cantonale determinante. Il ricorso, che non contiene una motivazione topica riferita al tema della causa, si rivela quindi inammissibile.
2.3. A titolo del tutto abbondanziale si può rilevare che la norma cantonale su cui poggia il giudizio impugnato rispecchia la giurisprudenza federale. In effetti per consolidata prassi del Tribunale federale, il denunciante non ha qualità di parte nell'ambito di un procedimento disciplinare, dato che una procedura disciplinare è volta essenzialmente alla tutela dell'interesse pubblico, garantendo l'ordine e la vigilanza sull'amministrazione; la denuncia di circostanze che giustificherebbero un intervento non basta a conferire qualità di parte. In effetti, scopo di una denuncia è l'adozione di sanzioni nei confronti di chi viene denunciato; essa non mira alla soppressione dei pregiudizi subiti dal denunciante, che sono le conseguenze del comportamento criticato. Ne discende che se non viene dato seguito all'istanza, il denunciante non è leso nei suoi interessi degni di protezione e non è, di riflesso, legittimato ad inoltrare un ricorso in materia di diritto pubblico (DTF 138 II 162 consid. 2.1.1 pag. 164 seg. e riferimenti). Anche dinanzi a questa Corte il ricorso sarebbe pertanto sfuggito ad un esame di merito.
2.4. Per i motivi illustrati, il gravame si avvera pertanto manifestamente inammissibile e va deciso secondo la procedura semplificata dell'art. 108 cpv. 1 lett. b LTF.
La domanda di assistenza giudiziaria (peraltro non documentata) presentata dal ricorrente non può trovare accoglimento, atteso che le sue conclusioni erano sin dall'inizio prive di probabilità di successo (art. 64 LTF). Le spese seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF). Non si assegnano ripetibili ad autorità vincenti (art. 68 cpv. 3 LTF).
Il ricorso è inammissibile.
La domanda di assistenza giudiziaria è respinta.
Le spese giudiziarie di fr. 500.-- sono poste a carico del ricorrente.
Comunicazione al ricorrente, al Consiglio della Magistratura e alla Commissione di ricorso sulla Magistratura del Cantone Ticino.
Losanna, 13 agosto 2013
In nome della II Corte di diritto pubblico
del Tribunale federale svizzero
Il Presidente: Zünd
La Cancelliera: Ieronimo Perroud