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2C_66/2008 ΓÇó Inadmissibility for insufficiently reasoned tax appeal
2C_66/2008Tribunale federale / II divisione di diritto pubblico5 feb 2008Dismissed
A taxpayer appealed to the Federal Supreme Court against a Ticino tax-court decision declaring his cantonal appeal inadmissible as late, with an additional merits assessment rejecting the claimed dependent-person deduction for 2006. The Federal Supreme Court held that the federal appeal did not address the decisive lateness issue and also failed to challenge the alternative merits reasoning. As the submission lacked sufficient reasoning, the appeal was declared inadmissible in summary procedure. Court costs of CHF 300 were charged to the appellant; no party compensation was awarded.
Art. 42 LTF; admissibility of a federal appeal requires specific reasoning directed against the decisive grounds of the challenged decision. Where the appellant fails to contest the dispositive inadmissibility ground and also omits any criticism of an alternative substantive basis, the appeal is manifestly insufficiently reasoned and is not entered into under Art. 108 cpv. 1 lett. b LTF. In such a case, costs follow the outcome pursuant to Art. 66 cpv. 1 LTF; no indemnity is due to an authority that prevails in the federal proceedings (Art. 68 cpv. 3 LTF).
{T 0/2}
2C_66/2008 /biz
Sentenza del 5 febbraio 2008
II Corte di diritto pubblico
Composizione
Giudice federale Merkli, presidente,
cancelliera Ieronimo Perroud.
Parti
A.________,
ricorrente,
contro
Divisione delle contribuzioni del Cantone Ticino,
viale S. Franscini 6, 6500 Bellinzona.
Oggetto
Imposta cantonale e imposta federale diretta 2006,
ricorso contro la decisione emanata il 27 dicembre 2007 dal presidente della Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
Fatti:
A.
Con decisione del 27 dicembre 2007 il presidente della Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello del Cantone Ticino ha dichiarato inammissibile il gravame presentato da A.________ contro la decisione su reclamo del 25 luglio 2007 con cui l'Ufficio di tassazione di Lugano Campagna gli ha negato una deduzione di fr. 3'000.-- per persona bisognosa a carico ai fini della tassazione 2006. Dopo aver osservato che il gravame era irricevibile poiché tardivo, la Corte cantonale ha precisato a titolo abbondanziale che esso avrebbe comunque dovuto essere respinto nel merito siccome le esigenze poste dagli art. 34 cpv. 1 LT/TI e 35 cpv. 1 lett. b LIFD per poter beneficiare della deduzione richiesta non erano manifestamente date in concreto.
B.
Il 22 gennaio 2008 A.________ ha presentato dinanzi al Tribunale federale un ricorso con cui contesta la sentenza cantonale.
Il Tribunale federale non ha ordinato uno scambio di allegati scritti.
Diritto:
1.
Il Tribunale federale esamina d'ufficio e con piena cognizione la sua competenza (art. 29 cpv. 1 LTF), rispettivamente l'ammissibilità dei gravami che gli vengono sottoposti (DTF 133 I 185 consid. 2 con riferimenti).
2.
2.1 Giusta l'art. 42 LTF il ricorso deve contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova (cpv. 1) e dev'essere motivato in modo sufficiente, spiegando nei motivi perché l'atto impugnato viola il diritto (cpv. 2; DTF 133 II 249 consid. 1.4.1). Il Tribunale federale esamina in linea di massima solo le censure sollevate; esso non è tenuto a vagliare, come lo farebbe un'autorità di prima istanza, tutte le questioni giuridiche che si pongono, se queste ultime non sono sollevate in sede federale.
2.2 Oggetto del contendere è la decisione d'inammissibilità emessa dal presidente della Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello, cioè la questione di sapere se è a ragione o a torto che il gravame esperito dinanzi a tale autorità dal qui ricorrente è stato considerato tardivo e quindi dichiarato irricevibile. Orbene questi nulla menziona al riguardo, non formula cioè alcuna censura diretta contro la questione della tardività della precedente impugnativa. Allo stesso modo egli non solleva alcuna critica riguardo alla motivazione formulata a titolo abbondanziale dalla corte cantonale e concernente l'adempimento delle esigenze poste dalle leggi fiscali cantonale e federale per potere ottenere la deduzione per persona bisognosa a carico. Il ricorso, manifestamente non motivato in modo sufficiente, si rivela quindi inammissibile e può essere deciso sulla base della procedura semplificata dell'art. 108 cpv. 1 lett. b LTF.
3.
Le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF) mentre non si attribuiscono ripetibili per la sede federale ad autorità vincenti (art. 68 cpv. 3 LTF).
Per questi motivi, il Presidente pronuncia:
1.
Il ricorso è inammissibile.
2.
Le spese giudiziarie di fr. 300.-- sono poste a carico del ricorrente.
3.
Comunicazione al ricorrente, al presidente della Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello e alla Divisione delle contribuzioni del Cantone Ticino nonché all'Amministrazione federale delle contribuzioni, Divisione giuridica imposta federale diretta.
Losanna, 5 febbraio 2008
In nome della II Corte di diritto pubblico
del Tribunale federale svizzero
Il presidente: La cancelliera:
Merkli Ieronimo Perroud