Withdrawal of appeal; costs imposed on appellant

2C_413/2009Tribunale federale / II divisione di diritto pubblico11 ago 2010Withdrawn

Sintesi

The appellant withdrew its public-law appeal and subsidiary constitutional appeal against a Ticino administrative decision on inert-material deposit tariffs. The President of the II Civil/Public Law Court therefore declared the proceedings terminated and struck the case from the docket. Applying the general rule on withdrawal, the court placed reduced judicial costs of CHF 2,000 on the appellant and refused party compensation to the cantonal authority.

Regest

Art. 32 cpv. 1-2 LTF; withdrawal of appeal and procedural consequences; where the appeal is withdrawn, the presiding judge declares the proceedings terminated and decides costs and compensation. As a rule, judicial costs are borne by the withdrawing appellant, normally in reduced amount (Art. 66 cpv. 2 LTF). No party compensation is awarded to a prevailing authority (Art. 68 cpv. 3 LTF).

Testo completo

{T 0/2}
2C_413/2009

Decreto dell'11 agosto 2010
II Corte di diritto pubblico

Composizione
Giudice federale Zünd, Presidente,
Cancelliera Ieronimo Perroud.

Partecipanti al procedimento
A.________SA,
patrocinata dagli avv. Claudio Cereghetti e Franco Felder,
ricorrente,

contro

Consiglio di Stato del Cantone Ticino, Residenza governativa, 6500 Bellinzona.

Oggetto
Tariffe di deposito di materiali inerti (ripristino dell'effetto sospensivo),

ricorso in materia di diritto pubblico e ricorso sussidiario in materia costituzionale contro la decisione emanata
il 2 giugno 2009 dal Vicepresidente del Tribunale amministrativo del Cantone Ticino.

Il Presidente della II Corte di diritto pubblico,
visto:
la lettera del 9 agosto 2010 con cui la ricorrente dichiara di ritirare il ricorso in materia di diritto pubblico e il simultaneo ricorso sussidiario in materia costituzionale esperiti il 24 giugno 2009;

considerando:
che, quando il ricorso è ritirato, il Presidente della Corte adita (art. 32 cpv. 1 e 2 LTF) dichiara il processo terminato nonché statuisce sulle spese giudiziarie e sull'assegnazione e l'ammontare delle ripetibili (art. 5 cpv. 2 e 73 cpv. 1 PC combinati con l'art. 71 LTF);
che, in caso di desistenza, le spese giudiziarie devono essere poste, in linea di principio, a carico della parte ricorrente con l'applicazione di una tassa di giustizia ridotta (art. 66 cpv. 2 LTF) e che, nella fattispecie, non v'è motivo per scostarsi da questo principio;
che non si assegnano ripetibili ad autorità vincenti (art. 68 cpv. 3 LTF);

per questi motivi, il Presidente decreta

1.
La causa 2C_413/2009 è stralciata dai ruoli a seguito del ritiro dei ricorsi.

2.
Le spese giudiziarie di fr. 2'000.-- sono poste a carico della ricorrente.

3.
Comunicazione ai patrocinatori della ricorrente, alla Divisione dell'ambiente del Dipartimento del territorio per il Consiglio di Stato e al Vicepresidente del Tribunale amministrativo del Cantone Ticino.

Losanna, 11 agosto 2010

In nome della II Corte di diritto pubblico
del Tribunale federale svizzero
Il Presidente: La Cancelliera:

Zünd Ieronimo Perroud

Parole chiave

withdrawalcostsparty compensationadministrative appealprocedural termination