Inadmissibility for non-payment of procedural advance

2C_1127/2012Tribunale federale / II divisione di diritto pubblico16 nov 2012Inadmissible

Sintesi

The Federal Supreme Court held that it could only review the cantonal inadmissibility decision based on non-payment of the required advance on costs. Because the appellant did not raise sufficiently specific and substantiated arguments showing arbitrary application of cantonal procedural law, the appeal was dismissed as inadmissible under the simplified procedure. The Court also waived judicial costs in view of the circumstances and granted no compensation to the authorities.

Regest

Art. 106 cpv. 2 LTF; art. 108 cpv. 1 lett. b LTF: where a cantonal court declares an appeal inadmissible for non-payment of an advance on costs, federal review is confined to the procedural inadmissibility ruling and requires specific, substantiated complaints, in particular as to arbitrariness in the application of cantonal procedural law. Mere financial hardship does not establish arbitrariness; it may at most indicate a request for legal aid, which must be made before the cantonal decision. If the motivation requirements are not met, the Federal Supreme Court declares the appeal inadmissible in simplified proceedings. Judicial costs may exceptionally be waived under Art. 66 cpv. 1 LTF; no party compensation is due to prevailing authorities under Art. 68 cpv. 3 LTF.

Testo completo

{T 0/2}
2C_1127/2012

Sentenza del 16 novembre 2012
II Corte di diritto pubblico

Composizione
Giudice federale Zünd, Presidente,
Cancelliera Ieronimo Perroud.

Partecipanti al procedimento
A.________,
ricorrente,

contro

Dipartimento delle istituzioni del Cantone Ticino, Sezione della popolazione, 6500 Bellinzona,
Consiglio di Stato del Cantone Ticino, Residenza governativa, 6500 Bellinzona.

Oggetto
Permesso di dimora CE/AELS,

ricorso in materia di diritto pubblico contro la sentenza emanata il 25 ottobre 2012 dal Giudice delegato del Tribunale amministrativo del Cantone Ticino.

Fatti:

A.
Il 25 ottobre 2012 il Giudice delegato del Tribunale amministrativo del Cantone Ticino ha dichiarato inammissibile il ricorso esperito da A.________ contro la risoluzione governativa del 19 settembre 2012 che confermava la decisione 14 marzo 2012 della Sezione della popolazione del Dipartimento delle istituzioni in materia di rifiuto di rinnovo del permesso di dimora CE/AELS. Entro il termine impartito l'interessato non ha infatti provveduto a versare l'anticipo chiestogli a titolo di garanzia delle spese processuali presunte.

B.
L'8 novembre 2012 A.________ ha presentato dinanzi al Tribunale federale un ricorso, nel quale afferma che a causa di imprevisti finanziari non ha potuto effettuare il versamento in questione.
Il Tribunale federale non ha ordinato uno scambio di allegati scritti.

Diritto:

1.
Il Tribunale federale esamina d'ufficio e con piena cognizione la sua competenza (art. 29 cpv. 1 LTF), rispettivamente l'ammissibilità dei gravami che gli vengono sottoposti (DTF 136 I 42 consid. 1 pag. 43).

2.
Oggetto di disamina dinanzi al Tribunale federale può essere unicamente la decisione d'inammissibilità pronunciata dal Tribunale cantonale amministrativo per il non pagamento dell'anticipo spese nel termine fissato a tal fine, ossia in concreto l'eventuale applicazione arbitraria del diritto cantonale di procedura. Ciò implica che il ricorrente formuli delle specifiche censure, conformemente alle esigenze di motivazioni accresciute poste dall'art. 106 cpv. 2 LTF. Sennonché nell'impugnativa non è spiegato in modo chiaro e circostanziato (DTF 134 II 244 consid. 2.2 pag. 246) in che, concretamente, la Corte cantonale avrebbe disatteso i disposti processuali determinanti. Al riguardo va precisato che il fatto di essere confrontato a difficoltà finanziarie non dimostra che la pronuncia impugnata sia inficiata d'arbitrio; tutt'al più potrebbe essere inteso come una domanda di assistenza giudiziaria la quale però andava presentata in sede cantonale, prima dell'emanazione della decisione ora contestata.
Per quanto precede, il gravame va dichiarato inammissibile secondo la procedura semplificata dell'art. 108 cpv. 1 lett. b LTF.

3.
Viste le particolari circostanze del caso, si rinuncia a prelevare spese giudiziarie (art. 66 cpv. 1 seconda frase LTF). Non si assegnano ripetibili ad autorità vincenti (art. 68 cpv. 3 LTF).

Per questi motivi, il Presidente pronuncia:

1.
Il ricorso è inammissibile.

2.
Non si prelevano spese giudiziarie.

3.
Comunicazione al ricorrente, alla Sezione della popolazione del Dipartimento delle istituzioni, al Consiglio di Stato, al Giudice delegato del Tribunale amministrativo del Cantone Ticino, nonché all'Ufficio federale della migrazione.

Losanna, 16 novembre 2012

In nome della II Corte di diritto pubblico
del Tribunale federale svizzero

Il Presidente: Zünd

La Cancelliera: Ieronimo Perroud

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