Public-law appeal struck out as moot and withdrawn

2C_112/2008Tribunale federale / II divisione di diritto pubblico12 giu 2008Dismissed

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

An attorney filed a public-law appeal against Ticino legislation abolishing the bar tariff and against the implementing regulation on legal aid fees and costs. During the proceedings, the Canton inserted the transitional rule requested by the appellant. The Federal Supreme Court held that this part of the appeal had become moot. As to the remaining challenge against the tariff for high-value cases, the appellant's revised stance was treated as a withdrawal because it was not triggered by a later change in fact or law. The case was struck from the docket. The court exceptionally waived court costs and denied party compensation.

Massima Omnilex

Art. 32 para. 2 and 71 LTF in conjunction with Arts. 72 and 73 PC; striking a case from the docket where the relief sought has become moot or the appeal is withdrawn. If the respondent authority voluntarily enacts the requested transitional provision, the corresponding claim becomes moot. A subsequent change in the appellant's procedural position amounts to a withdrawal only if it is not caused by a later change in facts or law. In such a situation, the court may remove the case from the roll and, exceptionally, waive court costs under Art. 66 paras. 1, 2 and 4 LTF; party compensation is denied where the conditions for compensation to a lawyer acting pro se are not met (consid. 1-3).

Testo completo

{T 0/2}
2C_112/2008 /biz

Decreto del 12 giugno 2008
II Corte di diritto pubblico

Composizione
Giudice federale Hungerbühler, quale giudice unico,
cancelliere Bianchi.

Parti
A.________,
ricorrente,

contro

Consiglio di Stato del Cantone Ticino,
Residenza governativa, 6501 Bellinzona.

Oggetto
art. 5 e 9 Cost. (tariffa cantonale per la fissazione delle ripetibili),

ricorso contro la legge ticinese del 24 ottobre 2007
sulla soppressione della tariffa dell'Ordine degli avvocati e contro il regolamento del 19 dicembre 2007 sulla tariffa per i casi di patrocinio d'ufficio e di assistenza giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili.

Ritenuto in fatto e considerando in diritto:
che il 24 ottobre 2007 il Gran Consiglio ticinese ha adottato la legge sulla soppressione della tariffa dell'Ordine degli avvocati del Cantone Ticino (cfr. BU/TI 2007 pag. 753), a seguito della quale il 19 dicembre 2007 il Consiglio di Stato ha promulgato il regolamento sulla tariffa per i casi di assistenza giudiziaria e di difesa d'ufficio e per la fissazione delle ripetibili (Regolamento; BU/TI 2007 pag. 727);
che contro le normative indicate il 1° febbraio 2008 l'avvocato A.________ è insorto dinanzi al Tribunale federale con un atto denominato ricorso di diritto pubblico e ricorso sussidiario di diritto costituzionale;
che egli ha chiesto l'introduzione di una norma transitoria e l'annullamento della tariffa per le ripetibili nelle pratiche di valore superiore a fr. 1'000'000.--, per le quali il Regolamento prevedrebbe percentuali del valore di causa inferiori a quelle stabilite dalla tariffa dell'Ordine degli avvocati, precedentemente applicabile;
che nelle osservazioni al ricorso il Consiglio di Stato ha segnalato di aver nel frattempo aggiunto al Regolamento una norma transitoria nel senso voluto dall'insorgente ed ha attirato l'attenzione su una disposizione che consentirebbe alle autorità di derogare alle percentuali stabilite in funzione del valore di causa;
che, preso atto di tali argomentazioni, il ricorrente ha ritenuto il ricorso evaso per l'acquiescenza della controparte, protestando comunque spese e ripetibili;
che in realtà se per quanto concerne la richiesta di adottare una norma transitoria il ricorso è divenuto privo d'oggetto, in relazione alla domanda di annullare la tariffa per le pratiche di valore elevato le nuove conclusioni dell'insorgente vanno considerate come un ritiro del ricorso;
che in effetti su questo secondo punto la mutata attitudine processuale dell'insorgente non è riconducibile ad un cambiamento della situazione di fatto o di diritto intervenuto dopo la presentazione del ricorso;
che ad ogni modo, in applicazione degli art. 32 cpv. 2 e 71 LTF combinati con gli art. 72 e 73 PC, la causa va stralciata dai ruoli;

che le probabilità di esito favorevole dell'impugnativa prima del verificarsi del motivo che l'ha resa parzialmente priva d'oggetto (cfr. art. 71 LTF e 72 PC) appaiono su tale aspetto quantomeno dubbie, già perché la giurisprudenza è assai restrittiva nel considerare incostituzionale l'assenza di disposizioni transitorie (cfr. sentenza 2P.298/1998 del 2 luglio 1999, in: Pra 2000 n. 22 consid. 4c);
che, date le circostanze, si giustifica comunque di prescindere eccezionalmente dal prelievo delle spese giudiziarie (art. 66 cpv. 1, 2 e 4 LTF);
che non risultano adempiuti i presupposti di complessità della causa e di rilevante dispendio lavorativo a cui soggiace l'assegnazione di ripetibili ad un avvocato che ha agito in una causa propria (DTF 129 II 297 consid. 5; 128 V 236 consid. 5; 110 V 132 consid. 4d).

Per questi motivi, il Giudice unico decreta:

1.
La causa è stralciata dai ruoli.

2.
Non si prelevano spese giudiziarie e non si assegnano ripetibili.

3.
Comunicazione al ricorrente e al Consiglio di Stato del Cantone Ticino.
Losanna, 12 giugno 2008
In nome della II Corte di diritto pubblico
del Tribunale federale svizzero
Il giudice unico: Il cancelliere:

Hungerbühler Bianchi

Parole chiave

mootnesswithdrawalcourt costsparty compensationtransitional provisiontariffpublic-law appealconstitutional review

Estratto da Omnilex

Questione giuridica chiave

Whether the request to add a transitional provision became moot after the canton amended the regulation.

Decisione estratta

Yes. The request no longer had a subject matter after the transitional rule was introduced.

Motivazione estratta

The respondent adopted the very transitional provision sought by the appellant, so this part of the appeal lost its object.

Questione giuridica chiave

Whether the challenge to the tariff for high-value cases had to be treated as a withdrawal of the appeal.

Decisione estratta

Yes. The appellant's new position was treated as a withdrawal on this point.

Motivazione estratta

The changed procedural stance was not caused by any subsequent factual or legal change after filing; therefore it was not a mere mootness scenario but a withdrawal.

Questione giuridica chiave

Whether the proceedings should be struck from the docket and costs or compensation awarded.

Decisione estratta

The case was struck out; no court costs were charged and no party compensation was awarded.

Motivazione estratta

Under the applicable procedural provisions, the case had to be removed from the docket; given the circumstances, the court exceptionally waived court fees and found no basis for compensation for a lawyer acting in his own case.

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