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2A.323/2005 ΓÇó Asylum appeal inadmissible; no further remedy against removal
2A.323/2005Tribunale federale / II divisione di diritto pubblico23 mag 2005Dismissed
A person from Algeria challenged a federal asylum decision ordering removal from Switzerland and also tried to raise asylum and provisional-admission claims before the Federal Supreme Court. The Court held that neither an administrative law appeal nor a public law appeal was available against the Federal Asylum Appeal Commission’s final decision. As the remedies were plainly inadmissible, the request for suspensive effect became moot. Court costs of CHF 500 were imposed on the applicant’s lawyer because the appeal was conducted lightly.
Art. 105 Abs. 1 lit. a und c AsylG; Art. 100 Abs. 1 lit. b Ziff. 2 und 4 OG; Art. 84 Abs. 1 OG; Art. 36a OG: Gegen den letztinstanzlichen Entscheid der Schweizerischen Asylrekurskommission über Asylverweigerung und Wegweisung steht die Verwaltungsgerichtsbeschwerde nicht offen; ebenso wenig ist die staatsrechtliche Beschwerde zulässig, da sie sich nur gegen kantonale Entscheide und Erlasse richtet. Erweist sich ein Rechtsmittel als offensichtlich unzulässig, wird es im vereinfachten Verfahren ohne Vernehmlassungen erledigt; Gesuche um aufschiebende Wirkung werden damit gegenstandslos. Die Kostenfolge richtet sich nach dem Unterliegensprinzip und kann bei leichtfertiger Prozessführung dem Vertreter auferlegt werden.
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2A.323/2005 /viz
Sentenza del 23 maggio 2005
II Corte di diritto pubblico
Composizione
Giudici federali Merkli, presidente,
Wurzburger, Müller,
cancelliera Ieronimo Perroud.
Parti
A.________,
ricorrente, patrocinato dall'avv. Enzio Bertola,
contro
Ufficio federale della migrazione,
Quellenweg 15, 3003 Berna,
Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo, Webergutstrasse 5, 3052 Zollikofen.
Oggetto
allontanamento dalla Svizzera,
ricorso di diritto amministrativo contro la decisione emessa il 12 aprile 2005 della Commissione svizzera
di ricorso in materia d'asilo.
ritenuto in fatto e considerato in diritto:
che il 12 aprile 2005 la Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo ha respinto, in quanto ammissibile, il ricorso esperito il 12 luglio 2001 da A.________ (Algeria) contro la decisione emessa l'8 giugno 2001 dall'Ufficio federale dei rifugiati (ora Ufficio federale della migrazione) relativa al suo allontanamento dalla Svizzera nonché ha dichiarato inammissibile il suo scritto del 30 luglio 2001 concernente la concessione dell'asilo;
che il 17 maggio 2005 A.________ ha presentato dinanzi al Tribunale federale con un unico atto un ricorso di diritto amministrativo e un ricorso di diritto pubblico, con cui chiede che sia conferito effetto sospensivo ad entrambi i rimedi, che egli sia riconosciuto quale rifugiato e, in via subordinata, che l'ammissione provvisoria gli sia concessa;
che, giusta l'art. 105 cpv. 1 lett. a e c della legge federale sull'asilo, del 26 giugno 1998 (LAsi; RS 142.31), la citata Commissione decide definitivamente in merito ai ricorsi contro le decisioni dell'Ufficio federale della migrazione concernenti il rifiuto dell'asilo e l'allontanamento dalla Svizzera e che, quindi, le proprie decisioni non possono essere impugnate con ricorso di diritto amministrativo;
che, comunque sia, il ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale non è proponibile contro le decisioni di rifiuto dell'asilo e di rinvio dalla Svizzera (art. 100 cpv. 1 lett. b n. 2 e 4 OG);
che, d'altro lato, il ricorso di diritto pubblico al Tribunale federale è ammissibile unicamente contro decisioni e decreti cantonali (art. 84 cpv. 1 OG);
che, pertanto, i rimedi di diritto del ricorrente si rivelano di primo acchito improponibili, non essendo la decisione impugnata suscettiva di alcun mezzo di ricorso;
che essendo l'esito della causa sufficientemente chiaro, né la Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo, né l'Ufficio federale della migrazione sono stati invitati a presentare osservazioni (cfr. art. 110 cpv. 1 e 93 cpv. 1 OG);
che, con l'emanazione del presente giudizio, le richieste di conferimento dell'effetto sospensivo sono divenute prive d'oggetto;
che, visto l'esito della causa, le spese processuali, il cui ammontare verrà fissato tenendo conto della leggerezza con cui è stato condotto il procedimento, seguono la soccombenza e sono poste a carico dell'avvocato Enzio Bertola (art. 156 cpv. 1 e cpv. 6, 153 e 153a OG);
Per questi motivi, visto l'art. 36a OG, il Tribunale federale pronuncia:
1.
I ricorsi sono inammissibili.
2.
La tassa di giustizia complessiva di fr. 500.-- è posta a carico dell'avvocato Enzio Bertola.
3.
Comunicazione al patrocinatore del ricorrente, all'Ufficio federale della migrazione e alla Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo.
Losanna, 23 maggio 2005
In nome della II Corte di diritto pubblico
del Tribunale federale svizzero
Il presidente: La cancelliera: