Revision request inadmissible; legal aid denied

1F_30/2011Tribunale federale / I divisione di diritto pubblico11 nov 2011Inadmissible

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

A party sought revision of a prior Federal Supreme Court ruling that had declared his public-law appeal inadmissible. He did not rely on any statutory revision ground, but simply repeated his earlier merits arguments and pointed to an allegedly incorrect verb in the court’s summary of the facts. The Court held that revision cannot be used to relitigate the case, and that the alleged wording mistake was irrelevant and did not amount to an oversight. The revision request was therefore inadmissible. Legal aid was refused because the request was manifestly hopeless, and the CHF 200 court costs remained payable by the applicant.

Massima Omnilex

Art. 121 LTF; revision is inadmissible where the applicant merely reargues the merits or repeats criticisms already examined, without invoking a statutory ground for revision. Revision is not a substitute for appeal and may not be used to challenge the assessment of facts or legal reasoning already adjudicated. A correction of wording in the statement of facts is irrelevant when it has no bearing on the dispositive reasoning. An oversight under Art. 121 lit. d LTF presupposes that the Court failed to take account of a fact, not merely that it weighed or understood it differently. Legal aid under Art. 64 cpv. 1 LTF is refused when the application has no reasonable prospect of success.

Testo completo

{T 0/2}
1F_30/2011

Sentenza dell'11 novembre 2011
I Corte di diritto pubblico

Composizione
Giudice federale Fonjallaz, Presidente,
Raselli, Eusebio,
Cancelliere Crameri.

Partecipanti al procedimento
A.________,
istante,

contro

  1. Municipio di X.________,
  2. Consiglio di Stato del Cantone Ticino, Residenza governativa, 6500 Bellinzona,
    controparti.

Oggetto
Revisione (art. 121 segg. LTF),

domanda di revisione della sentenza del Tribunale federale svizzero 1C_395/2011 del 26 settembre 2011.

Considerando:
che con sentenza 1C_395/2011 del 26 settembre 2011 il Tribunale federale ha dichiarato inammissibile un ricorso presentato da A.________ contro una decisione 18 luglio 2011 emanata dal giudice delegato del Tribunale amministrativo del Cantone Ticino;
che con istanza del 4 novembre 2011 A.________ chiede la revisione di detta sentenza;

che la domanda può essere decisa senza procedere a uno scambio di scritti (art. 127 LTF);

che l'inoltro di un'istanza di revisione non consente di ridiscutere liberamente la sentenza di cui è chiesta la revisione, né di riproporre critiche sulle quali il Tribunale federale si è già pronunciato;

che l'istante non invoca alcun motivo di revisione previsto dall'art. 121 LTF, limitandosi semplicemente a rimettere in discussione il merito della causa, ribadendo le argomentazioni sollevate con il ricorso in materia di diritto pubblico e insistendo nuovamente sul fatto che, contrariamente a quanto ritenuto dalle autorità cantonali, la decisione municipale 29 marzo 2011 non configurerebbe una decisione confermativa, e quindi non impugnabile, di quella precedente del 16 marzo 2011;

ch'egli adduce soltanto che nella criticata sentenza il Tribunale federale, riprendendo la formulazione utilizzata nella decisione cantonale, sarebbe incorso in un errore rilevando che il segretario comunale avrebbe "stralciato", invece di "stracciato", un precetto esecutivo che lo concerneva;

che l'utilizzazione del criticato termine nella decisione cantonale, ripreso nella sentenza del Tribunale federale, era del tutto irrilevante e ininfluente ai fini del giudizio, decisiva ai fini dello stesso essendo soltanto la questione dell'impugnabilità, rispettivamente della tardività del ricorso presentato dall'istante contro la decisione municipale del 29 marzo 2011;

che peraltro non si sarebbe in presenza di una svista (art. 121 lett. d LTF), quando, come nella fattispecie, il Tribunale federale ha tenuto conto di determinati fatti, ma non li ha considerati nel modo auspicato dal ricorrente (cfr. sentenza 1F_10/2007 del 2 ottobre 2007 consid. 4.1);
che, d'altra parte, il rimedio della revisione non è dato per fare valere che il Tribunale federale, a torto, non sarebbe entrato nel merito di determinate censure, ritenuto che le singole critiche sollevate nel ricorso non costituiscono conclusioni ai sensi dell'art. 121 lett. c LTF (cfr. ELISABETH ESCHER, in: Bundesgerichtsgesetz (BGG), 2a ed., 2011, n. 8 all'art. 121);

che, pertanto, la domanda di revisione è inammissibile;

che non vi è quindi motivo di annullare le spese giudiziarie poste a carico del ricorrente nella sentenza del 26 settembre 2011;
che l'implicita domanda di assistenza giudiziaria dev'essere respinta, poiché l'istanza, temeraria, non aveva manifestamente alcuna probabilità di successo (art. 64 cpv. 1 LTF);

che l'emanazione del presente giudizio rende priva di oggetto la domanda di effetto sospensivo;

per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:

1.
La domanda di revisione è inammissibile.

2.
La domanda di assistenza giudiziaria è respinta.

3.
Le spese giudiziarie di fr. 200.-- sono poste a carico del ricorrente.

4.
Comunicazione al ricorrente, al Municipio di X.________, al Consiglio di Stato e al Tribunale amministrativo del Cantone Ticino.

Losanna, 11 novembre 2011

In nome della I Corte di diritto pubblico
del Tribunale federale svizzero

Il Presidente: Fonjallaz

Il Cancelliere: Crameri

Parole chiave

revisioninadmissibilitylegal aidcourt costsoversightpublic law appeal

Estratto da Omnilex

Questione giuridica chiave

Whether the request for revision satisfied any statutory ground under Art. 121 LTF.

Decisione estratta

No revision ground was invoked; the filing merely reargued the merits and challenged points already decided.

Motivazione estratta

Revision cannot be used to relitigate the case or repeat prior criticisms. The alleged wording error about a municipal official 'stralciato' versus 'stracciato' was irrelevant and did not amount to an actionable oversight.

Questione giuridica chiave

Whether the applicant was entitled to legal aid.

Decisione estratta

Legal aid was refused because the revision request had manifestly no prospect of success and was considered reckless.

Motivazione estratta

Under Art. 64(1) LTF, legal aid is unavailable where the application is plainly futile.

Questione giuridica chiave

Whether the costs fixed in the earlier judgment should be annulled.

Decisione estratta

No reason existed to set aside the costs imposed in the judgment of 26 September 2011.

Motivazione estratta

Since the revision request was inadmissible, the earlier cost allocation remained in force.

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