Mutual legal assistance appeal inadmissible for lack of special importance

1C_558/2010Tribunale federale / I divisione di diritto pubblico16 dic 2010Inadmissible

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

A company challenged the Federal Criminal Court’s confirmation of the MPC’s order transmitting bank records to Italy in a mutual legal assistance case. Before the Federal Supreme Court, it argued that the request lacked sufficient factual description and that double criminality and specialty could not be assessed, invoking violations of hearing rights. The Court held that the appeal did not concern a particularly important case under Art. 84 LTF and that no question of principle or fundamental procedural defect was shown. The appeal was therefore inadmissible, and court costs of CHF 1,000 were charged to the appellant.

Massima Omnilex

Art. 84 LTF; admissibility of appeals in international mutual legal assistance in criminal matters; a case is particularly important only in exceptional circumstances. The appellant must specifically demonstrate such importance. Alleged defects in the factual description of the request, double criminality, specialty, or the right to be heard do not suffice where the lower court’s reasoning follows settled case law and the complaint merely repeats generic objections. The Federal Supreme Court examines the existence of a particularly important case restrictively and with broad discretion; absent a departure from established jurisprudence or a question of principle, the appeal is not entered into (consid. 1-2).

Testo completo

{T 0/2}
1C_558/2010

Sentenza del 16 dicembre 2010
I Corte di diritto pubblico

Composizione
Giudici federali Féraud, Presidente,
Aemisegger, Eusebio,
Cancelliere Crameri.

Partecipanti al procedimento
A.________,
patrocinata dall'avv. Rocco Taminelli,
ricorrente,

contro

Ministero pubblico della Confederazione, Taubenstrasse 16, 3003 Berna.

Oggetto
Assistenza giudiziaria internazionale in materia penale all'Italia; consegna di mezzi di prova,

ricorso contro la sentenza emanata il 22 novembre 2010 dalla II Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale.
Fatti:

A.
Il 7 gennaio 2009 la Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario di Milano ha presentato alla Svizzera una domanda di assistenza giudiziaria, completata in seguito, nel quadro di un procedimento penale avviato nei confronti di ignoti per i reati di corruzione e truffa aggravata. L'indagine concerne un sistema di cessione di crediti, per oltre 670 milioni di euro, vantati da determinate aziende pubbliche, costituitesi in un consorzio, nei confronti della Regione Sicilia. In tale ambito sarebbero stati appurati pagamenti di somme di denaro, estero su estero. Dette cessioni avrebbero consentito a una determinata banca un guadagno maggiore rispetto ad analoghe operazioni di mercato. L'autorità estera sospetta che parte di questo ricavo, giunto anche su conti bancari svizzeri, di cui essa chiede di acquisire la documentazione, sarebbe stato destinato a uomini politici.

B.
Mediante decisione di chiusura del 21 luglio 2010 il Ministero pubblico della Confederazione ha ordinato la trasmissione della documentazione di un conto presso una banca luganese intestato a A.________, società menzionata nella rogatoria. Con giudizio del 22 novembre 2010 la II Corte dei reclami penali del Tribunale penale ha respinto un ricorso inoltrato da detta società.

C.
A.________. impugna questa decisione con un ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale. Chiede di respingere la domanda di assistenza.

Non sono state chieste osservazioni.

Diritto:

1.
1.1 Conformemente all'art. 109 cpv. 1 LTF, questa Corte decide nella composizione di tre giudici circa la non entrata nel merito su ricorsi soggetti alle condizioni dell'art. 84 LTF (DTF 133 IV 125 consid. 1.2). La decisione è motivata sommariamente (art. 109 cpv. 3 LTF).

1.2 Secondo l'art. 84 LTF, contro le decisioni emanate nel campo dell'assistenza giudiziaria internazionale in materia penale, il ricorso è ammissibile soltanto se concerne, tra l'altro, un sequestro oppure la comunicazione di informazioni inerenti alla sfera segreta e si tratti di un caso particolarmente importante (cpv. 1). Si è segnatamente in presenza di un caso particolarmente importante, laddove vi sono motivi per ritenere che sono stati violati elementari principi procedurali o che il procedimento all'estero presenta gravi lacune (cpv. 2). L'art. 84 LTF persegue lo scopo di limitare efficacemente l'accesso al Tribunale federale nell'ambito dell'assistenza giudiziaria in materia penale (DTF 133 IV 131 consid. 3, 132 consid. 1.3). Nella valutazione circa l'esistenza di un caso particolarmente importante giusta l'art. 84 LTF, che dev'essere ammesso in maniera restrittiva, il Tribunale federale dispone di un ampio potere di apprezzamento (cfr. DTF 134 IV 156 consid. 1.3.1 e rinvio). Spetta al ricorrente spiegare perché la causa adempirebbe queste condizioni (art. 42 cpv. 2 secondo periodo LTF).

2.
2.1 La ricorrente sostiene che si sarebbe in presenza di un caso particolarmente importante poiché sarebbero stati violati elementari principi procedurali, segnatamente quelli della doppia punibilità e della specialità. Al suo dire, l'adempimento di queste condizioni non potrebbe essere valutato a causa di un esposto dei fatti asseritamente carente, lesivo pure del diritto di essere sentito e che non indicherebbe alcuna fattispecie penale. Afferma che l'autorità estera non avrebbe menzionato gli atti corruttivi, il loro scopo, l'identità dei corruttori e dei corrotti, né avrebbe specificato gli estremi del reato di truffa. Secondo la ricorrente, la cessione dei crediti costituirebbe un contratto di diritto privato concluso da soggetti di diritto privato, per cui non vi sarebbero funzionari pubblici da corrompere.

2.2 L'assunto non regge, ritenuto che manifestamente non si è in presenza di un caso particolarmente importante. In effetti, l'istanza precedente ha applicato la giurisprudenza del Tribunale federale relativa ai requisiti posti alla descrizione dei fatti nel quadro di una rogatoria, ricordando lo stato iniziale delle indagini estere e la portata del principio della doppia punibilità. Ha quindi considerato che i fatti indicati nella rogatoria, fatta la dovuta trasposizione, potrebbero costituire una fattispecie penalmente rilevante secondo il diritto svizzero, spiegando compiutamente inoltre, a titolo abbondanziale, che secondo lo stesso diritto una persona coinvolta nell'inchiesta italiana potrebbe essere considerata quale "funzionario pubblico". L'istanza inferiore ha poi illustrato il coinvolgimento del conto della ricorrente nelle transazioni oggetto dell'inchiesta estera, per cui la rogatoria non costituisce un'inammissibile ricerca indiscriminata di prove, spiegando inoltre dettagliatamente l'utilità dei documenti litigiosi per il procedimento estero, argomenti con i quali la ricorrente si confronta solo in maniera generica. Ora, su questi punti, la criticata decisione non si scosta dalla giurisprudenza costante (DTF 133 IV 131 consid. 3, 215 consid. 1.2; 136 IV 16 consid. 1 inedito; sentenza 1C_287/2008 del 12 gennaio 2009 consid. 1.3 in: Pra 2010 n. 22 pag. 141), né nella fattispecie si pone una questione giuridica di principio (DTF 136 IV 20 consid. 1.2; 134 IV 156 consid. 1.3.3 e 1.3.4).

3.
Ne segue che il ricorso è inammissibile. Le spese seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF).

Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:

1.
Il ricorso è inammissibile.

2.
Le spese giudiziarie di fr. 1'000.-- sono poste a carico della ricorrente.

3.
Comunicazione al patrocinatore della ricorrente, al Ministero pubblico della Confederazione, alla II Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale e all'Ufficio federale di giustizia, Settore assistenza giudiziaria.

Losanna, 16 dicembre 2010

In nome della I Corte di diritto pubblico
del Tribunale federale svizzero
Il Presidente: Il Cancelliere:

Féraud Crameri

Parole chiave

mutual legal assistanceinadmissibilityparticular importancedouble criminalityspecialtyright to be heardbank documentscosts

Estratto da Omnilex

Questione giuridica chiave

Whether the appeal in mutual legal assistance proceedings was admissible under Art. 84 LTF as a case of particular importance.

Decisione estratta

The case was not particularly important; the appeal did not meet the strict admissibility requirements of Art. 84 LTF.

Motivazione estratta

The lower court applied the established case law on the factual description required in a request and on double criminality. No departure from settled case law or question of principle was shown, and the appellant only advanced general objections.

Questione giuridica chiave

Whether alleged violations of double criminality, specialty, and hearing rights justified federal review.

Decisione estratta

No. The objections were insufficient to establish a particularly important case or a procedurally fundamental violation.

Motivazione estratta

The requested facts could, after translation, amount to offenses under Swiss law; the lower court also sufficiently explained why the requested bank documents were relevant and why the request was not an impermissible fishing expedition.

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