Mutual legal assistance appeal inadmissible absent particularly important case

1C_556/2010Tribunale federale / I divisione di diritto pubblico16 dic 2010Inadmissible

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

The Federal Supreme Court held that an appeal against mutual legal assistance in criminal matters is admissible only in a particularly important case under Art. 84 LTF. The appellant argued that the request lacked sufficient factual allegations and that double criminality and specialty could not be assessed. The Court found that the lower court had followed settled case law, had adequately explained why the requested bank documents were relevant, and that no legal question of principle or serious procedural defect was shown. The appeal was therefore declared inadmissible, and court costs of CHF 1,000 were imposed on the appellant.

Massima Omnilex

Art. 84 LTF; admissibility of an appeal in mutual legal assistance in criminal matters requires, cumulatively, that the decision concern seizure or the transmission of secret information and that a particularly important case exist. Such a case is admitted restrictively only where a violation of elementary procedural principles or serious defects in the foreign proceedings are credibly shown, or where a question of principle arises (consid. 1-2). Under Art. 42 cpv. 2 LTF, the appellant must specifically demonstrate these requirements. Generic criticism of the request, double criminality, specialty, or the factual statement is insufficient where the lower court has applied settled case law and explained the relevance of the requested documents. In such circumstances, the Federal Supreme Court will not enter into the merits (consid. 2-3).

Testo completo

{T 0/2}
1C_556/2010

Sentenza del 16 dicembre 2010
I Corte di diritto pubblico

Composizione
Giudici federali Féraud, Presidente,
Aemisegger, Eusebio,
Cancelliere Crameri.

Partecipanti al procedimento
A.________,
patrocinato dall'avv. Rocco Taminelli,
ricorrente,

contro

Ministero pubblico della Confederazione, Taubenstrasse 16, 3003 Berna.

Oggetto
Assistenza giudiziaria internazionale in materia penale all'Italia; consegna di mezzi di prova,

ricorso contro la sentenza emanata il 22 novembre 2010 dalla II Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale.
Fatti:

A.
Il 7 gennaio 2009 la Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario di Milano ha presentato alla Svizzera una domanda di assistenza giudiziaria, completata in seguito, nel quadro di un procedimento penale avviato nei confronti di ignoti per i reati di corruzione e truffa aggravata. L'indagine concerne un sistema di cessione di crediti, per oltre 670 milioni di euro, vantati da determinate aziende pubbliche, costituitesi in un consorzio, nei confronti della Regione Sicilia. In tale ambito sarebbero stati appurati pagamenti di somme di denaro, estero su estero. Dette cessioni avrebbero consentito a una determinata banca un guadagno maggiore rispetto ad analoghe operazioni di mercato. L'autorità estera sospetta che parte di questo ricavo, giunto anche su conti bancari svizzeri, di cui essa chiede di acquisire la documentazione, sarebbe stato destinato a uomini politici.

B.
Con decisione di chiusura del 21 luglio 2010 il Ministero pubblico della Confederazione ha ordinato la trasmissione dei documenti di un conto presso una banca luganese intestato all'avv. A.________, persona menzionata nella rogatoria. La II Corte dei reclami penali del Tribunale penale, adita dall'interessato, ne ha respinto il ricorso con giudizio del 22 novembre 2010.

C.
A.________ impugna questa decisione con un ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale. Chiede di respingere la domanda di assistenza.

Non sono state chieste osservazioni.

Diritto:

1.
1.1 Conformemente all'art. 109 cpv. 1 LTF, questa Corte decide nella composizione di tre giudici circa la non entrata nel merito su ricorsi soggetti alle condizioni dell'art. 84 LTF (DTF 133 IV 125 consid. 1.2). La decisione è motivata sommariamente (art. 109 cpv. 3 LTF).

1.2 Secondo l'art. 84 LTF, contro le decisioni emanate nel campo dell'assistenza giudiziaria internazionale in materia penale, il ricorso è ammissibile soltanto se concerne, tra l'altro, un sequestro oppure la comunicazione di informazioni inerenti alla sfera segreta e si tratti di un caso particolarmente importante (cpv. 1). Si è segnatamente in presenza di un caso particolarmente importante, laddove vi sono motivi per ritenere che sono stati violati elementari principi procedurali o che il procedimento all'estero presenta gravi lacune (cpv. 2). L'art. 84 LTF persegue lo scopo di limitare efficacemente l'accesso al Tribunale federale nell'ambito dell'assistenza giudiziaria in materia penale (DTF 133 IV 131 consid. 3, 132 consid. 1.3). Nella valutazione circa l'esistenza di un caso particolarmente importante giusta l'art. 84 LTF, che dev'essere ammesso in maniera restrittiva, il Tribunale federale dispone di un ampio potere di apprezzamento (cfr. DTF 134 IV 156 consid. 1.3.1 e rinvio). Spetta al ricorrente spiegare perché la causa adempirebbe queste condizioni (art. 42 cpv. 2 secondo periodo LTF).

2.
2.1 Il ricorrente sostiene che si sarebbe in presenza di un caso particolarmente importante poiché sarebbero stati violati elementari principi procedurali, segnatamente quelli della doppia punibilità e della specialità. Al suo dire, l'adempimento di queste condizioni non potrebbe essere valutato a causa di un esposto dei fatti asseritamente carente, lesivo pure del diritto di essere sentito e che non indicherebbe alcuna fattispecie penale. Afferma che l'autorità estera non avrebbe menzionato gli atti corruttivi, il loro scopo, l'identità dei corruttori e dei corrotti, né avrebbe specificato gli estremi del reato di truffa. Secondo il ricorrente, la cessione dei crediti costituirebbe un contratto di diritto privato concluso da soggetti di diritto privato, per cui non vi sarebbero funzionari pubblici da corrompere. Il fatto ch'egli, ai tempi delle transazioni bancarie indicate nella decisione di chiusura, era amministratore unico di una società che ha funto da intermediaria in alcuni di questi versamenti non sarebbe decisivo, anche perché non è un funzionario pubblico.

2.2 L'assunto non regge, ritenuto che manifestamente non si è in presenza di un caso particolarmente importante. In effetti, l'istanza precedente ha applicato la giurisprudenza del Tribunale federale relativa ai requisiti posti alla descrizione dei fatti nel quadro di una rogatoria, ricordando lo stato iniziale delle indagini estere e la portata del principio della doppia punibilità. Ha quindi considerato che i fatti indicati nella rogatoria, fatta la dovuta trasposizione, potrebbero costituire una fattispecie penalmente rilevante secondo il diritto svizzero, sostenendo inoltre, a titolo abbondanziale, che secondo lo stesso diritto il socio in seno alla società del ricorrente potrebbe essere considerato quale "funzionario pubblico". L'istanza inferiore ha poi compiutamente illustrato il coinvolgimento del conto del ricorrente nelle transazioni oggetto dell'inchiesta estera, per cui la rogatoria non costituisce un'inammissibile ricerca indiscriminata di prove, spiegando inoltre dettagliatamente l'utilità dei documenti litigiosi per il procedimento estero, argomenti con i quali il ricorrente si confronta solo in maniera generica. Ora, su questi punti, la criticata decisione non si scosta dalla giurisprudenza costante (DTF 133 IV 131 consid. 3, 215 consid. 1.2; 136 IV 16 consid. 1 inedito; sentenza 1C_287/2008 del 12 gennaio 2009 consid. 1.3 in: Pra 2010 n. 22 pag. 141), né nella fattispecie si pone una questione giuridica di principio (DTF 136 IV 20 consid. 1.2; 134 IV 156 consid. 1.3.3 e 1.3.4).

3.
Ne segue che il ricorso è inammissibile. Le spese seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF).

Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:

1.
Il ricorso è inammissibile.

2.
Le spese giudiziarie di fr. 1'000.-- sono poste a carico del ricorrente.

3.
Comunicazione al patrocinatore del ricorrente, al Ministero pubblico della Confederazione, alla II Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale e all'Ufficio federale di giustizia, Settore assistenza giudiziaria.

Losanna, 16 dicembre 2010

In nome della I Corte di diritto pubblico
del Tribunale federale svizzero
Il Presidente: Il Cancelliere:

Féraud Crameri

Parole chiave

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Estratto da Omnilex

Questione giuridica chiave

Whether the appeal was admissible under Art. 84 LTF as a particularly important case in mutual assistance matters.

Decisione estratta

The case was not particularly important, so the appeal could not be heard on the merits.

Motivazione estratta

The lower court had applied established Federal Supreme Court case law on factual description, double criminality, and the usefulness of the requested bank records. No procedural principle was shown to have been violated and no question of principle arose.

Questione giuridica chiave

Whether the request failed because the facts were allegedly insufficient, affecting double criminality, specialty, and the right to be heard.

Decisione estratta

The objections were unavailing at the admissibility stage.

Motivazione estratta

The prior decision sufficiently explained the alleged offences, the transposition to Swiss law, and the relevance of the account documents; the appellant only made generic criticism.

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