Proceedings struck out after withdrawal of appeal

1C_52/2007Tribunale federale / I divisione di diritto pubblico29 mag 2007Withdrawn

Sintesi

Dante Davide Scolari filed a public law appeal against a Ticino State Council decision concerning electoral-list matters for the Grand Council. By letter of 17/24 May 2007, he withdrew the appeal. The Federal Supreme Court, sitting through its single judge, struck the case from the docket and decided not to levy judicial costs.

Regest

Art. 32 cpv. 1 and 2 LTF; withdrawal of an appeal and removal from the docket by the single judge; costs in case of withdrawal. When an appeal is withdrawn, the President or instructing judge may order the case struck from the docket by summary order. In such a situation, the Federal Supreme Court may waive judicial costs in whole or in part under Art. 66 cpv. 2 LTF; costs are determined by the single judge in connection with the striking-off order (consid. 1).

Testo completo

{T 1/2}
1C_52/2007 /biz

Decisione del 29 maggio 2007
I Corte di diritto pubblico

Composizione
Giudice federale Féraud, presidente,
cancelliere Crameri.

Parti
Dante Davide Scolari,
ricorrente,

contro

Consiglio di Stato del Cantone Ticino,
residenza governativa, 6500 Bellinzona.

Oggetto
mancato stralcio della lista per il Gran Consiglio denominata "Lega dei Ticinesi" e mancata ammissione della propria candidatura nella lista per il Gran Consiglio denominata "Il Guastafeste",

ricorso in materia di diritto pubblico contro la decisione emanata il 27 febbraio 2007 dal Consiglio di Stato del Cantone Ticino.

Visto e considerato:
che con lettera del 17/24 maggio 2007 il ricorrente ha dichiarato di ritirare il gravame;
che il Presidente o il giudice dell'istruzione della Corte decide quale giudice unico circa lo stralcio dal ruolo delle cause ritirate (art. 32 cpv. 1 e 2 LTF) e, in tale ambito, statuisce sulle spese giudiziarie (art. 5 cpv. 2 PC in relazione con l'art. 71 LTF);
che in caso di desistenza il Tribunale federale può rinunciare in tutto o in parte a riscuotere le spese giudiziarie (art. 66 cpv. 2 LTF);
che nella fattispecie si può rinunciare a prelevare spese processuali;

decreta:
1.
La causa 1C.52/2007 è stralciata dai ruoli a seguito del ritiro del ricorso.
2.
Non si prelevano spese giudiziarie.
3.
Comunicazione al ricorrente e al Consiglio di Stato del Cantone Ticino.
Losanna, 29 maggio 2007
Il presidente: Il cancelliere:

Parole chiave

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