Inadmissible appeal for insufficient motivation

1C_503/2011Tribunale federale / I divisione di diritto pubblico25 nov 2011Inadmissible

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

The Federal Tribunal considered a public-law appeal against a Ticino administrative judgment rejecting a denial-of-justice complaint. The appellant argued about a municipal meeting with his brother and requested a conduct certificate, but the appeal did not address the cantonal court’s independent reasons. The Federal Tribunal held that the pleading failed the motivation requirements of Art. 42 LTF and, in summary procedure, declared the appeal inadmissible. Court costs of CHF 300 were imposed on the appellant. The request for suspensive effect became moot.

Massima Omnilex

Art. 42 cpv. 1 e 2 LTF; motivazione del ricorso e attacco alle rationes decidendi indipendenti; un ricorso è inammissibile quando non espone, per ciascuna motivazione autonoma della decisione impugnata, in che misura essa violi il diritto o i diritti fondamentali. Se l'autorità inferiore fonda il giudizio su più motivazioni indipendenti e sufficienti, il ricorrente deve confrontarsi con tutte; la mera critica del merito o la confusione di procedimenti diversi non soddisfa l'onere di motivazione (consid. 1). La censura di arbitrio contro la delimitazione dell'oggetto del litigio deve essere specificamente sviluppata. In difetto, il Tribunale federale statuisce in procedura semplificata.

Testo completo

{T 0/2}
1C_503/2011

Sentenza del 25 novembre 2011
I Corte di diritto pubblico

Composizione
Giudice federale Fonjallaz, Presidente,
Cancelliere Crameri.

Partecipanti al procedimento
A.________,
ricorrente,

contro

  1. Municipio di X.________,
  2. Consiglio di Stato del Cantone Ticino, Residenza governativa, 6500 Bellinzona,
    opponenti.

Oggetto
diniego di giustizia,

ricorso contro la sentenza emanata il 20 settembre 2011 dal Tribunale amministrativo del Cantone Ticino.

Considerando:
che con scritti del 23 novembre e 3 dicembre 2007, nonché 28 gennaio 2008, A.________ ha chiesto al Municipio di X.________ d'essere informato circa un incontro che l'autorità comunale aveva avuto con suo fratello B.________;

che il 4 dicembre 2007 e il 29 gennaio 2008 il Municipio gli ha comunicato d'aver avuto, su richiesta del fratello, un incontro con lo stesso, limitandosi ad ascoltare le sue argomentazioni senza tuttavia, per incompetenza, entrare nel merito delle stesse, motivo per cui l'istante non ne era stato informato, ribadendo ch'esso non è competente per trattare la problematica;
che il 14 giugno 2010 A.________, ritenendosi vittima di denegata giustizia, è insorto al Consiglio di Stato del Cantone Ticino chiedendo d'invitare il Municipio a comunicargli "la veridicità dell'affermazione" seguente, "tutti concordano che ora qualche cosa bisogna veramente fare", contenuta in uno scritto che il fratello avrebbe indirizzato al Ministero pubblico;

che il 25 agosto 2010 il Governo cantonale ha respinto il ricorso;

che l'interessato ha adito il Tribunale cantonale amministrativo, chiedendo di annullare la decisione governativa e di ordinare al Municipio di rilasciargli un certificato di condotta;
che la Corte cantonale, con giudizio del 20 settembre 2011, ha respinto il gravame;

che avverso questa decisione A.________ presenta un ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, chiedendo, concesso al gravame effetto sospensivo, di annullarla;
che non sono state chieste osservazioni;
che il Tribunale federale esamina d'ufficio l'ammissibilità dei ricorsi sottopostigli (DTF 136 II 497 consid. 3 e rinvii);
che, come noto al ricorrente (vedi da ultimo sentenza 1C_467/2011 del 7 novembre 2011), secondo l'art. 42 LTF il ricorso deve contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova (cpv. 1) e dev'essere motivato in modo sufficiente, spiegando nei motivi perché e in che misura l'atto impugnato viola i diritti fondamentali o norme del diritto cantonale (cpv. 2; DTF 136 I 49 consid. 1.4.1);

che il Tribunale cantonale amministrativo ha ritenuto che unico oggetto del litigio è la correttezza o meno della decisione governativa che ha negato l'asserito diniego di giustizia, ritenendola giustificata poiché il Municipio ha risposto, nei termini sopraccitati, al ricorrente;

che al riguardo il ricorrente si limita in sostanza a contestare, tardivamente, la motivazione di merito addotta dal Municipio, insistendo sull'accennato procedimento penale, sfociato al suo dire in un decreto di non luogo a procedere, procedimento che esula manifestamente dall'oggetto del litigio;

che la Corte cantonale ha ritenuto altresì che non è dato di vedere come la richiesta di confermare o meno un'affermazione riportata da terzi potrebbe sfociare in una procedura amministrativa;
che quando la decisione impugnata, come in concreto, si fonda su diverse motivazioni indipendenti e di per sé sufficienti per definire l'esito della causa, il ricorrente è tenuto pena l'inammissibilità, a dimostrare che ognuna di esse viola il diritto (DTF 133 IV 119 consid. 6.3);

che il ricorrente si limita in sostanza, confondendo e mischiando procedure diverse, a criticare il contenuto del certificato di condotta, rilevando peraltro rettamente che dette procedure, oggetto delle sentenze del Tribunale federale 1C_251/2010 del 19 maggio 2010 e 1C_229/2010 del 31 maggio 2010, da lui richiamate, sono cresciute in giudicato;

ch'egli non spiega tuttavia perché, in siffatte circostanze, la tesi della Corte cantonale, secondo cui la questione del rilascio di un certificato di condotta esula dall'oggetto del litigio, sarebbe arbitraria;

che pertanto il ricorso, manifestamente non motivato (art. 42 cpv. 2 LTF), dev'essere dichiarato inammissibile e può essere deciso sulla base della procedura semplificata dell'art. 108 cpv. 1 lett. b. LTF;

che le spese seguono la soccombenza e sono quindi poste a carico del ricorrente (art. 66 cpv. 1 LTF);

che l'emanazione del presente giudizio rende priva d'oggetto la domanda di effetto sospensivo;

per questi motivi, il Presidente pronuncia:

1.
Il ricorso è inammissibile.

2.
Le spese giudiziarie di fr. 300.-- sono poste a carico del ricorrente.

3.
Comunicazione al ricorrente, al Municipio di X.________, al Consiglio di Stato e al Tribunale amministrativo del Cantone Ticino.

Losanna, 25 novembre 2011

In nome della I Corte di diritto pubblico
del Tribunale federale svizzero

Il Presidente: Fonjallaz

Il Cancelliere: Crameri

Parole chiave

inadmissibilitymotivationdenial of justiceindependent groundssuspensive effectcourt costs

Estratto da Omnilex

Questione giuridica chiave

Whether the public-law appeal was sufficiently reasoned under Art. 42 LTF

Decisione estratta

The appeal did not satisfy the mandatory reasoning requirements because it did not address the independent grounds of the cantonal judgment.

Motivazione estratta

The appellant mainly contested the municipality's merits and mixed different proceedings, but failed to show why each independent ground of the cantonal court was unlawful.

Questione giuridica chiave

Whether the request for a conduct certificate fell within the subject matter of the dispute

Decisione estratta

No; the cantonal court's view that the certificate issue lay outside the dispute was not shown to be arbitrary.

Motivazione estratta

The appellant did not explain why the certificate issue, raised by conflating separate proceedings, could be part of the denial-of-justice case.

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