Federal appeal inadmissible for failure to exhaust cantonal remedies

1C_493/2011Tribunale federale / I divisione di diritto pubblico2 nov 2011Inadmissible

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

The appellants challenged the Ticino State Council’s certificate of the results of the 23 October 2011 National Council election, following a tie resolved by automatic drawing of lots in favor of Monica Duca-Widmer. They filed directly to the Federal Supreme Court, although no cantonal government appeal decision had been obtained. The Court held that the federal appeal in matters of political rights was premature and inadmissible because cantonal remedies had not been exhausted. It decided the case under simplified procedure and ordered court costs of CHF 300 against the appellants jointly and severally.

Massima Omnilex

Art. 88 cpv. 1 lett. b LTF; art. 80 cpv. 1 LDP; admissibility of an appeal in matters of political rights against electoral results requires exhaustion of the cantonal remedy and a decision of the cantonal government. The Federal Supreme Court examines only appeals against a cantonal government decision on election irregularities; a direct filing is premature and inadmissible. If the cantonal appeal mechanism under Art. 77 cpv. 1 lett. c LDP remains available, the federal court must decline entry. Inadmissibility may be decided summarily under Art. 108 cpv. 1 lett. a and b LTF; costs follow the result under Art. 66 cpv. 1 and 5 LTF.

Testo completo

{T 0/2}
1C_493/2011

Sentenza del 2 novembre 2011
I Corte di diritto pubblico

Composizione
Giudice federale Fonjallaz, Presidente,
cancelliere Crameri.

Partecipanti al procedimento

  1. Verdi Liberali Democratici,
  2. A.________,
  3. B.________,
  4. C.________,
  5. D.________,
  6. E.________,
    ricorrenti,

contro

Consiglio di Stato del Cantone Ticino, Cancelleria di Stato, 6500 Bellinzona.

Oggetto
NR/CN-2011,

ricorso contro il verbale di accertamento dei risultati della votazione del 23 ottobre 2011 per l'elezione di otto deputati al Consiglio nazionale per il Cantone Ticino pubblicato il 27 ottobre 2011 dal Consiglio di Stato del Cantone Ticino.

Considerando:
che nel Cantone Ticino il 23 ottobre 2011 ha avuto luogo, con il sistema proporzionale a circondario unico, l'elezione di otto deputati al Consiglio nazionale per la legislatura 2011-2015;
che i candidati Monica Duca-Widmer e Marco Romano, della lista del Partito Popolare Democratico e Generazione Giovani, hanno ottenuto il medesimo numero di voti, ossia 23'979;
che in un comunicato stampa del 25 ottobre 2011 il Consiglio di Stato del Cantone Ticino ha informato di non procedere a un riconteggio dei voti e, rinunciando all'opzione del sorteggio manuale e convalidata la procedura di sorteggio automatico, ha rilevato che l'esito del sorteggio è stato favorevole alla candidata Monica Duca-Widmer;
che il 27 ottobre 2011 il Governo cantonale ha poi pubblicato il verbale di accertamento dei risultati di detta votazione (Foglio ufficiale della Repubblica e Cantone Ticino del giorno seguente, n. 86/2011 pag. 8179-8186);
che avverso questa decisione l'Associazione Verdi Liberali Democratici, A.________, B.________, C.________, D.________ e E.________ presentano, con un unico atto del 31 ottobre 2011 e un'aggiunta di stessa data, un "ricorso al governo cantonale" ai sensi dell'art. 77 cpv. 1 lett. c della legge federale sui diritti politici del 17 dicembre 1976 (LDP, RS 161.1), inoltrato pure al Consiglio federale e, "per incombenti", anche al Tribunale cantonale amministrativo e al Tribunale federale;
che non sono state chieste osservazioni al gravame;
che il Tribunale federale esamina d'ufficio e con piena cognizione la sua competenza (art. 29 cpv. 1 LTF) e l'ammissibilità dei ricorsi sottopostigli (DTF 136 II 497 consid. 3 e rinvii);
che per evidenti motivi di chiarezza e di sicurezza giuridica si giustifica pronunciarsi senza indugio sull'ammissibilità del gravame in esame, presentato in versione originale e non in copia, apparentemente proposto al Tribunale federale quale rimedio di diritto, del resto sottoscritto anche da un cittadino che esercita la professione d'avvocato;
che la legittimazione dei ricorrenti è pacifica (art. 82 lett. c in relazione con l'art. 89 cpv. 3 LTF);
che, per contro, il ricorso in materia di diritti politici, in assenza di una decisione governativa, è inammissibile per mancato esaurimento delle istanze cantonali (art. 88 cpv. 1 lett. b LTF);
che, in effetti, i ricorrenti non spiegano perché nella fattispecie il ricorso al Governo cantonale per irregolarità nella preparazione ed esecuzione delle elezioni al Consiglio nazionale (ricorso sull'elezione) previsto dall'art. 77 cpv. 1 lett. c LDP, non sarebbe ammissibile (cfr. per detto obbligo nel quadro di irregolarità riguardanti le votazioni, DTF 137 II 177 consid. 1.2 e 1.3), ricordato peraltro ch'essi rilevano d'aver inoltrato al Consiglio di Stato, il 28 ottobre 2011, un documento con 37 domande concernenti lo svolgimento dell'elezione litigiosa, riproposte nello scritto indirizzato al Tribunale federale;
che, di massima, il Tribunale federale è competente per esaminare soltanto le decisioni su ricorso pronunciate dal governo cantonale (art. 80 cpv. 1 LDP e 88 cpv. 1 lett. b LTF);
che ciò vale a maggior ragione nel caso di specie, ritenuto che i ricorrenti sottolineano che le risposte alle menzionate domande sarebbero fondamentali per accertare se l'elezione sia avvenuta in maniera corretta;
che pertanto il Tribunale federale dovrà pronunciarsi, se del caso, soltanto su un eventuale ricorso presentato contro la decisione governativa, un suo giudizio essendo attualmente prematuro e lesivo delle competenze stabilite dalla LTF e dalla LDP;
che il ricorso, manifestamente inammissibile, può essere deciso sulla base della procedura semplificata dell'art. 108 cpv. 1 lett. a e b LTF;
che le spese processuali seguono la soccombenza e sono quindi poste a carico dei ricorrenti in solido (art. 66 cpv. 1 e 5 LTF; DTF 133 I 141 consid. 4.1);

per questi motivi, il Presidente pronuncia:

1.
Il ricorso è inammissibile.

2.
Le spese giudiziarie di fr. 300.-- sono poste a carico dei ricorrenti.

3.
Comunicazione ai ricorrenti, al Consiglio di Stato e all'Ufficio cantonale di accertamento del Cantone Ticino, alla Cancelleria federale, alla Segreteria generale e al Servizio giuridico dei Servizi del Parlamento e, per conoscenza, al Tribunale amministrativo del Cantone Ticino e al Consiglio federale.

Losanna, 2 novembre 2011
In nome della I Corte di diritto pubblico
del Tribunale federale svizzero

Il Presidente: Fonjallaz

Il Cancelliere: Crameri

Parole chiave

political rightselectoral appealexhaustion of remediesinadmissibilitycostsproportional electiondraw of lots

Estratto da Omnilex

Questione giuridica chiave

Whether the appeal in federal matters concerning political rights was admissible without a prior cantonal government decision

Decisione estratta

The appeal was inadmissible because the cantonal remedies had not been exhausted; the Federal Supreme Court may only review a decision on appeal by the cantonal government.

Motivazione estratta

Under Art. 88(1)(b) LTF and Art. 80(1) LDP, the federal court can intervene only after the cantonal government has decided on the election appeal. The appellants had not obtained such a decision and did not show why the cantonal appeal under Art. 77(1)(c) LDP would be unavailable.

Questione giuridica chiave

Allocation of court costs

Decisione estratta

Court costs of CHF 300 were charged jointly to the appellants.

Motivazione estratta

Costs follow the outcome and are borne by the unsuccessful parties.

Continua la tua ricerca in ChatGPT o Claude

Collega Omnilex per cercare nel corpus legale dal tuo assistente IA.